Il Consiglio dell’Ordine è composto da 15 membri e dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.
Le cariche istituzionali
- Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge 56/89.
- Vicepresidente: ha funzioni vicarie del presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente stesso.
- Segretario: coadiuva il presidente nelle sedute di Consiglio, sovrintende all’aggiornamento dell’albo.
- Tesoriere: vigila insieme al Direttore e al Responsabile dei servizi amministrativi, nei limiti delle loro attribuzioni, sulla gestione delle entrate. Sovrintende alla regolare tenuta dei registri contabili.
Le attribuzioni del Consiglio dell’Ordine
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56:
Il Consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
- cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della Salute, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
- vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27;
- provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Le decisioni del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine, che adotta le proprie decisioni mediante l’approvazione di apposite deliberazioni, è disciplinato da un apposito Regolamento consultabile nella sezione normative del sito istituzionale.
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