Che cos’è il registro, in quali casi va compilato e da chi? Esiste un modello di riferimento?

Il registro delle prestazioni occasionali  è uno strumento previsto dalla normativa regionale per tracciare le prestazioni professionali occasionali e saltuarie rese, all’interno di uno studio professionale, da ulteriori professionisti che, proprio in ragione della sporadicità degli interventi, non sono soggetti all’obbligo di presentazione della Comunicazione di Inizio / Variazione / Cessazione dell’attività.

Il registro deve essere custodito da ciascun professionista, studio associato o Società tra Professionisti (STP) che opera all’interno dello studio e riguarda esclusivamente le prestazioni occasionali erogate da professionisti esterni rispetto all’organizzazione ordinaria dello studio.

Non esiste un modello di registro emanato in via istituzionale. Ciascun soggetto tenuto alla sua compilazione può pertanto predisporre autonomamente il documento, purché lo stesso contenga tutti gli elementi richiesti dalla normativa regionale.

In particolare, nel registro devono essere riportati, per ciascun professionista occasionale:

  • i dati anagrafici;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la tipologia di prestazione erogata;
  • l’orario di inizio e di fine della prestazione;
  • la firma del professionista che ha svolto l’intervento.

In sede di eventuali accertamenti da parte degli organi preposti alla vigilanza, la presenza all’interno dello studio di un professionista occasionale non debitamente registrato può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente, ferma restando la responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al titolare dello spazio o della stanza in cui l’attività è stata svolta.