L'uso promiscuo
Ormai risulta consolidata la possibilità di adibire parte della propria abitazione con destinazione residenziale, a studio professionale, senza necessità di richiedere la variazione catastale in A10, con alcune precisazioni.
La regolamentazione della materia è di competenza comunale. Il Comune di Roma prevede ad esempio che (Art. 6, comma 4 del Piano Regolatore Generale. Norme tecniche di Attuazione)
4. L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d’uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell’unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, se non comportano frazionamento catastale.
Per uno studio professionale privato destinato alla professione da psicologo, non sono richiesti specifici requisiti strutturali. Certamente è preferibile avere due locali, uno da adibire a sala di attesa, e adottare le misure necessarie ad assicurare la custodia dei documenti dei pazienti ed il rispetto della privacy.
L’immobile utilizzato in parte ad abitazione ed in parte alla libera professione, è considerato, sotto il profilo fiscale, ad “Utilizzazione Promiscua”.
Aspetti fiscali
Al riguardo, quindi, necessita far riferimento a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 54 TUIR, dove è prescritto che “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili…”.
Dunque, con riferimento agli immobili ad uso promiscuo, il contribuente (lavoratore autonomo) può dedurre nella misura del 50% le spese per i servizi relativi all’immobile a condizione che lo stesso contribuente non detenga nell’ambito dello stesso comune altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione.
Il contratto di locazione di un immobile ad uso promiscuo può essere stiplato per un immobile a destinazione abitativa senza nessuna difficoltà. Per quel che riguarda invece la possibilità per il locatore di applicare la cedolare secca anche in questo caso l'opzione è esclusa. La cedolare, infatti, è applicabile ai soli contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) locati per finalità abitative.
Per quel che concerne l’IMU, si evidenzia che, spetta in modo completo, l’esenzione prevista per l’abitazione principale anche se utilizzata in modo promiscuo, in quanto prevale l’uso come residenza anche se una parte dell’abitazione è utilizzata come studio.
In tema di Tariffa sui rifiuti, importanti sentenze della cassazione, hanno stabilito che «nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento comunale che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata». Per cui la norma concede ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività.