Svolgo la professione in un ambito della psicologia non sanitario. Ho l’obbligo di inviare la Comunicazione di inizio attività?

La questione relativa all’applicazione della Comunicazione di Inizio Attività agli ambiti della psicologia comunemente definiti come “non sanitari” non è oggetto di una disciplina specifica nella recente normativa regionale in materia di CIA, che non distingue tra i diversi settori di intervento della professione. 

La normativa regionale fa infatti riferimento all’esercizio della professione di psicologo o psicologa in quanto tale, senza operare distinzioni in base all’ambito applicativo (ad esempio psicologia del lavoro, dello sport, dell’educazione o altri contesti).

A rigor di logica, la qualifica di professione sanitaria attiene alla professione di psicologo o psicologa nel suo complesso e non ai singoli ambiti di intervento. In tale prospettiva, e in via prudenziale, l’orientamento dell’Ordine è che l’obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Attività sussista anche per coloro che esercitano la professione in ambiti comunemente definiti come non sanitari, qualora l’attività venga svolta in forma autonoma e stabile presso uno studio o una sede di lavoro ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Tale orientamento tiene conto del fatto che nulla vieta, a psicologi e psicologhe operanti in questi ambiti e in possesso della preparazione prevista dal Codice Deontologico, di offrire sostegno psicologico o di intervenire, ove appropriato, anche in contesti più propriamente sanitari.

L’Ordine è in contatto con la Regione Lazio per approfondire questo specifico tema e favorire eventuali chiarimenti interpretativi.