È possibile svolgere l’attività di psicologo in forma condivisa con altre professioni sanitarie?

Sì. La normativa regionale consente lo svolgimento dell’attività di psicologo anche in forma condivisa con altre professioni sanitarie, a condizione che siano rispettati gli obblighi previsti dalla legge. In particolare, l’art. 4, comma 2-bis della L.R. 4/2003 stabilisce che lo svolgimento dell’attività professionale sanitaria presso studi organizzati anche in forma associata, societaria o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali è ammesso ed è soggetto a Comunicazione di Inizio Attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali. Ne consegue che a parere dell’Ordine:

  • la condivisione degli spazi tra psicologi e psicologhe e altri professionisti sanitari è consentita;
  • ciascun professionista resta individualmente responsabile della propria attività e dei relativi adempimenti amministrativi;
  • ognuno deve presentare la propria CIA, riferita alla specifica attività esercitata;
  • la condivisione non comporta automaticamente la costituzione di uno studio associato o di una forma societaria.

La possibilità di condividere gli spazi non incide sui requisiti strutturali e organizzativi dei locali, che devono comunque risultare idonei.