Nel caso in cui l’attività professionale venga esercitata in modo costante e continuativo presso più studi o sedi, è necessario presentare una Comunicazione di Inizio Attività per ciascun luogo di esercizio?
Sì. La Comunicazione di Inizio Attività deve essere presentata per ogni studio o spazio professionale in cui il professionista esercita la propria attività in modo costante e continuativo.
Ciò garantisce che ogni luogo in cui viene svolta l’attività sia correttamente registrato presso le ASL territorialmente appartenenti, assicurando la conformità alle disposizioni regionali e la trasparenza nell’esercizio della professione.
In pratica, anche se il professionista utilizza più spazi sul territorio regionale o nella stessa città, è obbligatorio compilare una CIA distinta per ciascun luogo.
FAQ - Domande Correlate
Sì. La Comunicazione di Inizio Attività costituisce un adempimento amministrativo previsto dalla normativa regionale per l’esercizio di professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione, come la professione di psicologo o psicologa. La finalità di tale adempimento è comunicare alla Regione Lazio e alla ASL territorialmente competente lo svolgimento dell’attività in uno studio professionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, della L.R. n. 4/2003, indipendentemente dalla data effettiva di inizio dell’attività.
La qualificazione dell’attività professionale come “occasionale” non dipende esclusivamente dal numero di giorni settimanali in cui l’attività viene svolta, ma dalla sussistenza o meno di un esercizio stabile e organizzato dell’attività presso una determinata sede.
Nel caso in cui il/la professionista occupi una stanza in modo regolare e programmato (ad esempio un giorno a settimana definito), all’interno di uno studio o di un’unità immobiliare destinata allo svolgimento di attività professionali, tale modalità di esercizio appare riconducibile a un utilizzo stabile della sede, seppur limitato nel tempo. In questi casi, a parere dell’Ordine, non ricorrono i presupposti per qualificare l’attività come meramente occasionale o saltuaria.
Questa situazione risulta piuttosto assimilabile a una rotazione degli spazi, già prevista dalla normativa regionale, che presuppone comunque l’esercizio dell’attività professionale presso una sede individuabile e, conseguentemente, l’assolvimento degli adempimenti previsti, inclusa la presentazione della Comunicazione di Inizio Attività.
La nozione di prestazione occasionale, cui è collegato l’obbligo di tenuta del registro, è infatti riferita a interventi sporadici, non programmati e non riconducibili a un’organizzazione stabile dell’attività presso lo studio.
Anche questo profilo interpretativo rientra tra i temi oggetto di interlocuzione con la Regione Lazio, al fine di favorire indicazioni univoche e coerenti sul territorio regionale.
Il registro delle prestazioni occasionali è uno strumento previsto dalla normativa regionale per tracciare le prestazioni professionali occasionali e saltuarie rese, all’interno di uno studio professionale, da ulteriori professionisti che, proprio in ragione della sporadicità degli interventi, non sono soggetti all’obbligo di presentazione della Comunicazione di Inizio / Variazione / Cessazione dell’attività.
Il registro deve essere custodito da ciascun professionista, studio associato o Società tra Professionisti (STP) che opera all’interno dello studio e riguarda esclusivamente le prestazioni occasionali erogate da professionisti esterni rispetto all’organizzazione ordinaria dello studio.
Non esiste un modello di registro emanato in via istituzionale. Ciascun soggetto tenuto alla sua compilazione può pertanto predisporre autonomamente il documento, purché lo stesso contenga tutti gli elementi richiesti dalla normativa regionale.
In particolare, nel registro devono essere riportati, per ciascun professionista occasionale:
- i dati anagrafici;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la tipologia di prestazione erogata;
- l’orario di inizio e di fine della prestazione;
- la firma del professionista che ha svolto l’intervento.
In sede di eventuali accertamenti da parte degli organi preposti alla vigilanza, la presenza all’interno dello studio di un professionista occasionale non debitamente registrato può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente, ferma restando la responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al titolare dello spazio o della stanza in cui l’attività è stata svolta.
No. La Comunicazione di Inizio Attività prevista dalla Regione Lazio si applica esclusivamente all’esercizio della professione nel territorio regionale.
Se si esercita la professione in un’altra regione, è necessario fare riferimento alle normative locali vigenti in quella regione, che possono prevedere regole differenti in merito alla presentazione della CIA o ad altri adempimenti amministrativi. Per ottenere informazioni precise sull’eventuale obbligo di comunicazione, è opportuno contattare direttamente la ASL competente sul luogo di esercizio della professione, che è l’ente competente a fornire indicazioni ufficiali.
La conformità di uno studio professionale alla normativa vigente attiene a profili di natura edilizia, urbanistica, catastale e igienico-sanitaria, ed è distinta dalle recenti modifiche introdotte in materia di Comunicazione di Inizio Attività (CIA), che hanno riguardato esclusivamente le modalità procedurali di trasmissione della comunicazione e non i requisiti sostanziali degli studi professionali.
In linea generale, lo studio deve essere ubicato in un immobile la cui destinazione d’uso sia compatibile con l’esercizio dell’attività professionale e deve rispettare le disposizioni vigenti a livello locale in materia edilizia e urbanistica.
Con riferimento agli aspetti catastali, la categoria normalmente associata agli immobili destinati stabilmente ad uso studio o ufficio è la A/10, ferma restando la necessità di verificare il corretto inquadramento in relazione alla specifica situazione.
Va inoltre considerato che gli studi professionali delle professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione, tra cui rientra la professione di psicologo o psicologa, non sono assoggettati ai medesimi requisiti strutturali previsti per gli studi medici o per le strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, ferma restando la necessità di garantire condizioni adeguate allo svolgimento dell’attività professionale.
La verifica della conformità dello studio non rientra nelle competenze dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Alla luce delle numerose richieste pervenute e stante l’impossibilità per l’Ordine di esprimersi in modo vincolante su materie di competenza territoriale e amministrativa, anche questo tema verrà sottoposto all’attenzione della Regione Lazio, con la finalità di ottenere chiarimenti e indirizzi specifici.
Sì. In base alle recenti disposizioni regionali in materia di utilizzo degli spazi negli studi professionali singoli, associati o costituiti in forma di Società tra Professionisti, è consentita la rotazione degli spazi e delle singole stanze esclusivamente tra professionisti che svolgono la medesima attività.
A titolo esemplificativo, un medesimo locale può essere utilizzato a rotazione da più psicologi oppure da più logopedisti, mentre non è consentito l’utilizzo promiscuo della stessa stanza tra professionisti che esercitano attività differenti (ad esempio, psicologo e logopedista, oppure psicologo e nutrizionista).
Resta fermo che ciascun professionista è tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusa la presentazione della propria Comunicazione di Inizio Attività (CIA).
Si tratta di un aspetto che, allo stato attuale, non risulta disciplinato in modo puntuale. A parere dell’Ordine, l’obbligo di presentare la Comunicazione di cessazione dell’attività sussiste esclusivamente nei casi in cui il/la professionista abbia previamente trasmesso la Comunicazione di Inizio Attività e non anche per coloro che non l’abbiano mai presentata.
Tale adempimento è infatti strettamente connesso all’esistenza di una precedente dichiarazione formale di avvio dell’attività, dalla quale discende la necessità di comunicarne la cessazione.
Si evidenzia inoltre che il trasferimento dell’attività da una sede a un’altra comporta la cessazione dell’attività presso lo studio originario e richiede la presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività per la nuova sede operativa.
Anche questo tema sarà oggetto della richiesta di chiarimenti che l’Ordine sottoporrà alla Regione Lazio, al fine di favorire indicazioni univoche.
La Comunicazione di Inizio Attività non può essere presentata con efficacia retroattiva e produce effetti esclusivamente a partire dal momento della sua trasmissione. Pertanto, qualora la comunicazione venga inviata successivamente all’effettivo avvio dell’attività professionale presso una determinata sede, la data indicata nel modulo coincide con la data di invio della comunicazione stessa, che segna l’inizio formale dell’attività ai fini amministrativi.
Tale impostazione è coerente con la funzione della CIA, che è riferita allo specifico esercizio dell’attività in una determinata sede. In caso di cambio di sede, infatti, è previsto l’invio di una comunicazione di cessazione dell’attività presso la sede precedente e la presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività per la nuova sede.
Con la nuova procedura di Comunicazione di Inizio Attività (CIA), attiva dal 12 gennaio 2026 nella Regione Lazio, non cambia il quadro normativo di riferimento, ma cambiano in modo significativo le modalità operative e procedurali. In particolare:
- la CIA si trasmette esclusivamente online, tramite una piattaforma regionale unica;
- l’invio avviene in un’unica soluzione alla Regione, che provvede poi alla trasmissione alle ASL competenti;
- sono state introdotte procedure strutturate anche per la variazione e la cessazione dell’attività;
- la comunicazione torna a essere individuale, riferita al singolo professionista, senza dover dichiarare o documentare la posizione amministrativa di altri professionisti che condividono gli spazi;
- è stata semplificata la documentazione da allegare (planimetria non più asseverata, niente allegati contrattuali sul titolo di possesso);
- viene meno la dichiarazione relativa al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nel modulo CIA;
- sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi su rotazione degli spazi e prestazioni saltuarie.
È importante sottolineare che queste modifiche non costituiscono una deregolamentazione: i requisiti strutturali dei locali, gli obblighi professionali e le responsabilità del professionista restano invariati.
Sì. Qualora l’attività professionale venga esercitata in forma autonoma e stabile presso la propria abitazione, è necessario presentare la Comunicazione di Inizio Attività, in quanto l’obbligo è legato all’esercizio dell’attività professionale presso una sede ubicata nel territorio della Regione Lazio.
Gli aspetti relativi alla destinazione d’uso dell’immobile e ai requisiti strutturali rientrano in materie di competenza edilizia, urbanistica e catastale e non sono oggetto della disciplina sulla Comunicazione di Inizio Attività né rientrano nelle competenze dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Con riferimento alla planimetria da allegare, allo stato attuale non risultano indicazioni specifiche da parte della Regione Lazio sulle modalità di rappresentazione degli spazi nel caso di utilizzo dell’abitazione. A parere dell’Ordine, è opportuno che nella planimetria venga chiaramente evidenziata la parte dell’immobile effettivamente adibita allo svolgimento dell’attività professionale, che deve essere destinata in maniera esclusiva a studio.
Anche questo aspetto verrà posto all’attenzione della Regione Lazio, al fine di favorire l’adozione di indicazioni univoche e coerenti sul territorio regionale.
Per ulteriori informazioni: https://ordinepsicologilazio.it/post/studio-abitazione
Attualmente, la normativa regionale non disciplina in modo specifico l’esercizio della professione svolto esclusivamente in modalità online. Anche la recente disciplina in materia di Comunicazione di Inizio Attività non contiene indicazioni puntuali riferite a questa modalità di esercizio, rinviando implicitamente a futuri interventi di chiarimento.
In assenza di una regolamentazione specifica, a parere dell’Ordine la valutazione dell’obbligo di presentazione della Comunicazione di Inizio Attività va ricondotta al criterio dell’esercizio dell’attività professionale in forma autonoma e organizzata presso una sede fisica ubicata nel territorio della Regione Lazio.
Qualora l’attività venga svolta esclusivamente a distanza, senza l’utilizzo stabile di uno studio o di una sede fisica aperta o destinata all’esercizio professionale, non risultano attualmente definiti criteri univoci né per l’individuazione dell’obbligo di presentazione della CIA, né per le modalità di compilazione della comunicazione stessa. La Regione Lazio ha infatti rinviato la definizione di questo specifico ambito a futuri atti.
L’Ordine è consapevole delle incertezze applicative legate a questa fattispecie e includerà anche questo tema nella richiesta di chiarimenti che verrà sottoposta alla Regione Lazio mediante apposita richiesta di circolare.
La questione relativa all’applicazione della Comunicazione di Inizio Attività agli ambiti della psicologia comunemente definiti come “non sanitari” non è oggetto di una disciplina specifica nella recente normativa regionale in materia di CIA, che non distingue tra i diversi settori di intervento della professione.
La normativa regionale fa infatti riferimento all’esercizio della professione di psicologo o psicologa in quanto tale, senza operare distinzioni in base all’ambito applicativo (ad esempio psicologia del lavoro, dello sport, dell’educazione o altri contesti).
A rigor di logica, la qualifica di professione sanitaria attiene alla professione di psicologo o psicologa nel suo complesso e non ai singoli ambiti di intervento. In tale prospettiva, e in via prudenziale, l’orientamento dell’Ordine è che l’obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Attività sussista anche per coloro che esercitano la professione in ambiti comunemente definiti come non sanitari, qualora l’attività venga svolta in forma autonoma e stabile presso uno studio o una sede di lavoro ubicata nel territorio della Regione Lazio.
Tale orientamento tiene conto del fatto che nulla vieta, a psicologi e psicologhe operanti in questi ambiti e in possesso della preparazione prevista dal Codice Deontologico, di offrire sostegno psicologico o di intervenire, ove appropriato, anche in contesti più propriamente sanitari.
L’Ordine è in contatto con la Regione Lazio per approfondire questo specifico tema e favorire eventuali chiarimenti interpretativi.
No. L’utilizzo di uno spazio di coworking o la condivisione di locali con altri professionisti non comporta, di per sé, l’obbligo di costituire uno studio associato. Lo studio associato presuppone una specifica forma organizzativa e una gestione comune dell’attività professionale, che non coincide con la semplice condivisione degli spazi.
Nel caso di esercizio dell’attività professionale in forma autonoma all’interno di uno spazio condiviso con altri professionisti sanitari, il riferimento al “titolare dello studio” presente nel modulo della Comunicazione di Inizio Attività deve essere inteso come riferito al/alla professionista titolare dell’attività professionale esercitata, e non al proprietario dell’unità immobiliare né al soggetto che gestisce lo spazio condiviso.
La titolarità si riferisce allo specifico spazio o alla stanza utilizzata dal/dalla professionista in forza di un autonomo rapporto contrattuale (ad esempio locazione, sublocazione, comodato o altro titolo idoneo).
Nel campo relativo ai “collaboratori” non devono essere indicati gli altri professionisti sanitari che operano nello stesso spazio in modo autonomo, in quanto non si tratta di collaboratori, ma di soggetti titolari di una propria attività professionale, esercitata in piena autonomia.
La nozione di “collaboratore” richiamata dalla normativa regionale si riferisce infatti a figure che operano nell’ambito dell’organizzazione dello studio sotto la responsabilità del titolare (es. eventuali persone addette alla segreteria) e non si applica ai professionisti autonomi dotati di propria partita IVA e di un rapporto contrattuale indipendente.
Di conseguenza, non è necessario riportare nella CIA i dati degli altri professionisti che condividono lo stesso immobile o spazio professionale, ferma restando l’autonoma responsabilità di ciascuno in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusa la presentazione della propria Comunicazione di Inizio Attività.
Sì, l’obbligo sussiste. La Comunicazione di Inizio Attività è riferita all’esercizio dell’attività professionale da parte del singolo professionista o della singola forma organizzativa, in relazione allo specifico spazio utilizzato per lo svolgimento dell’attività.
Pertanto, qualora il/la professionista eserciti la propria attività in modo autonomo all’interno di una stanza o di uno spazio individuabile all’interno di un’unità immobiliare più ampia, deve presentare la Comunicazione di Inizio Attività, indipendentemente dalla presenza, nello stesso immobile, di altri studi professionali singoli, associati o costituiti in forma di Società tra Professionisti. Nella procedura telematica, l’opzione da selezionare deve essere coerente con la forma effettiva di esercizio dell’attività del/della professionista che presenta la comunicazione (studio singolo, studio associato o STP), senza che rilevi l’organizzazione adottata dagli altri professionisti presenti nell’immobile.
L’Ordine è consapevole che il modulo revisionato presenta profili di scarsa chiarezza sotto questo specifico aspetto; proprio per questo è in procinto di richiedere un chiarimento alla Regione Lazio.
Sì. La normativa regionale consente lo svolgimento dell’attività di psicologo anche in forma condivisa con altre professioni sanitarie, a condizione che siano rispettati gli obblighi previsti dalla legge. In particolare, l’art. 4, comma 2-bis della L.R. 4/2003 stabilisce che lo svolgimento dell’attività professionale sanitaria presso studi organizzati anche in forma associata, societaria o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali è ammesso ed è soggetto a Comunicazione di Inizio Attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali. Ne consegue che a parere dell’Ordine:
- la condivisione degli spazi tra psicologi e psicologhe e altri professionisti sanitari è consentita;
- ciascun professionista resta individualmente responsabile della propria attività e dei relativi adempimenti amministrativi;
- ognuno deve presentare la propria CIA, riferita alla specifica attività esercitata;
- la condivisione non comporta automaticamente la costituzione di uno studio associato o di una forma societaria.
La possibilità di condividere gli spazi non incide sui requisiti strutturali e organizzativi dei locali, che devono comunque risultare idonei.