Se più psicologi e psicologhe esercitano la propria attività in stanze separate di un medesimo immobile, chi è tenuto a presentare la CIA?

La Comunicazione di Inizio Attività (CIA) è un adempimento riferito al singolo professionista e non all’immobile o allo spazio fisico in quanto tale.

La DGR 1247 definisce infatti lo studio come la sede di espletamento dell’attività del professionista, esercitata personalmente in regime di autonomia, precisando che lo studio non ha una rilevanza giuridica autonoma ed è strettamente collegato al professionista stesso.

Alla luce di tale definizione, anche quando più professionisti esercitano la propria attività in stanze separate all’interno dello stesso immobile, ciascuno opera in autonomia e dispone del proprio “studio” ai fini normativi.

Pertanto, ciascun professionista è tenuto a presentare la propria CIA, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia condiviso con altri o gestito da un soggetto terzo.

Gli altri professionisti presenti nello stesso immobile non devono essere indicati come “collaboratori”, in quanto esercitano la propria attività in autonomia e con responsabilità distinta. Resta ferma, per ciascun professionista, l’autonoma responsabilità in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusa la presentazione della propria Comunicazione di Inizio Attività.