Educazione Continua in Medicina (ECM). Informazioni generali

Che cos'è, chi riguarda e come è possibile conseguire crediti

Che cos’è l’ECM e a chi si rivolge

L’Educazione Continua in Medicina è un programma di formazione per gli operatori sanitari, chiamati a garantire nel tempo un aggiornamento professionale continuo secondo criteri ben definiti a livello nazionale e misurabile attraverso l’acquisizione di specifici crediti formativi.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto di riforma degli ordini professionali (il Dpr n. 137/2012) – che ha previsto per tutte le professioni organizzate su base ordinistica l’obbligo di Formazione Continua Permanente (FCP) – e della definitiva inclusione della figura dello psicologo tra le professioni sanitarie (Legge n. 3/2018), in più occasioni sono sorti dubbi circa i reali destinatari del programma ECM, senza giungere per il momento a definitiva chiarezza.

Si è a lungo discusso, in particolare, sull’eventualità che l’obbligo ECM potesse valere indistintamente per tutti i professionisti in virtù della mera iscrizione all’Albo, piuttosto che riguardare i soli professionisti che lavorano con la sanità pubblica o privata convenzionata (ipotesi, quest’ultima, sempre sostenuta dall’Ordine degli Psicologi del Lazio).

Contro la decisione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) di estendere l’obbligo ECM a tutti i professionisti iscritti all’Albo l'Ordine ha presentato ricorso dinanzi alla Giustizia amministrativa, registrando tuttavia un esito sfavorevole

Purtroppo per la giustizia amministrativa l’Ordine degli Psicologi del Lazio non avrebbe legittimità ad agire su questioni di portata nazionale, come la formazione. Sia il ricorso presso il Tar del Lazio sia quello successivo dinanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza di primo grado, non entrano nel merito dell’obbligo ECM, limitandosi ad evidenziare il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine regionale.

Allo stato attuale, pertanto, l'obbligo di maturare crediti formativi ECM è da considerarsi pienamente in vigore per tutti i professionisti iscritti all'Albo, a prescindere dall'ambito di intervento o dal concreto esercizio della professione. Va ricordato, peraltro, come l’obbligo di formazione continua è comunque previsto dalla deontologia professionale e in questo momento l’ECM è l’unica formazione riconosciuta.

Va infine ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto n. 232/2023, attuativo delle disposizioni normative in materia di polizze professionali, è entrato in vigore l’articolo 38-bis del DL n.152/2021, che a decorrere dal triennio 2023-2025 subordina l'efficacia delle polizze professionali all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di ECM.


Il fabbisogno formativo e la decorrenza dell'obbligo

Il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie è suddiviso su base triennale ("triennio formativo").

In linea generale il fabbisogno formativo ECM per ciascun triennio è pari a 150 crediti.

Per la CNFC coloro che non lavorano con la sanità pubblica o privata convenzionata sono interessati dall'obbligo ECM a partire dall’anno 2020. 

Con riferimento ai neoiscritti all’Albo, l’obbligo di conseguire crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.


Fabbisogno formativo per il triennio 2023-2025 (triennio in corso)

Con Delibera n. 2 dell’8 novembre 2023, la CNFC ha confermato che per il triennio 2023-2025 il fabbisogno formativo ECM è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni già assunte in materie di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La scadenza del triennio è fissata al 31 dicembre 2025.


Fabbisogno formativo per il triennio 2020-2022

Per il triennio 2020-2022 il fabbisogno da soddisfare ammonta a 150 crediti formativi. Resta inoltre confermato per il triennio 2020-2022 quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

La Legge di conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), con l’introduzione dell’articolo 5-bis, ha previsto il riconoscimento automatico di un terzo dei crediti previsti per il triennio in corso a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo di emergenza COVID-19.

Si riporta a seguire il testo integrale dell’articolo in questione.

Art. 5-bis  Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. 

Il riconoscimento dei crediti spettanti è avvenuto in automatico entro il 31 luglio 2022 per tutti i professionisti, senza necessità di presentare alcuna richiesta, ed è verificabile all’interno della propria Area riservata sul portale del Co.Ge.A.P.S.


Proroga per il conseguimento dei crediti relativi ai trienni 2020-2022 e precedenti

Con l’approvazione della Legge n. 15/2025, che ha convertito il Decreto-legge n. 202/2024 (cd. "Decreto Milleproroghe) è stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per recuperare crediti formativi mancanti del triennio 2020-2022 (la scadenza fissata dalla normativa precedentemente in vigore era il 31 dicembre 2023).

La Legge di conversione del Decreto introduce inoltre la possibilità di utilizzare crediti compensativi per sanare debiti imputabili ai trienni precedenti (2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022) secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. 


Modalità di assolvimento dell’obbligo

I crediti Ecm possono essere acquisiti attraverso diverse modalità (indicate nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua). La principale fra queste è la partecipazione a corsi, anche online (la cosiddetta formazione a distanza), organizzati da enti che abbiano ottenuto l’accreditamento come provider presso la Commissione Ecm istituita presso il Ministero della Salute.

Per il triennio 2020-2022, ciascun professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio ha la possibilità di maturare 80 crediti, in maniera del tutto gratuita, tramite la partecipazione all'offerta formativa ECM dell'Ordine (per saperne di più, vai alla paigina Formazione ECM gratuita. 6 diversi corsi per un totale di 80 ore e 80 crediti ECM).

Anche per il triennio 2023-2025 è possibile maturare gran parte dei crediti formativi previsti attraverso l'offerta formativa ECM dell'Ordine (nuova scheda - new tab).

È possibile inoltre maturare crediti svolgendo attività di tutoraggio nell’ambito del tirocinio formativo post lauream finalizzato all’accesso all’Esame di abilitazione professionale per psicologo o di quello finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione in psicoterapia. In tal caso è possibile veder riconosciuto 1 credito per ogni 15 ore di attività. Come per altre richieste di riconoscimento di crediti ECM, anche quella finalizzata al riconoscimento dei crediti per tutoraggio individuale può essere presentata esclusivamente attraverso il portale del CoGeAPS (Per saperne di più visita la pagina Crediti ECM per attività di tutoraggio).  

Ricordiamo inoltre che sia per il triennio 2020-2022 sia per il triennio 2023-2025 il professionista iscritto all'Albo ha ottenuto 30 crediti ECM per aver costruito, tramite il CNOP, il Dossier formativo di gruppo (per saperne di più Dossier formativo e riduzione debito ECM).


Esoneri ed esenzioni

Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) disciplina alcune ipotesi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo triennale ECM. 

In linea generale, l’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. L’esonero, quindi, non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. In generale, l’esonero può essere richiesto per la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, costituisce una riduzione dell’obbligo formativo triennale e può essere richiesta allorché sussistano determinati condizioni, come maternità/paternità, malattia, aspettativa, pensionamento, etc. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. Come per l’esonero, anche l’esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. A differenza dell’esonero, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Per saperne di più sui casi di esonero e di esenzione dall’obbligo ECM clicca qui oppure consulta il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario.

Allegati al Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (nuova scheda - new tab)


Normativa ECM - Commissione Nazionale Formazione Continua (Portale Age.na.s.) (nuova scheda - new tab)