Esonero ed esenzione dall’obbligo ECM

Cosa sono e quando spettano

Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) disciplina alcune ipotesi di esoneri ed esenzioni dall’obbligo formativo triennale ECM. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.


L’esonero

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. L’esonero, quindi, non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. In generale, l’esonero può essere richiesto per la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari.

L’esonero non può, in alcun caso, eccedere un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

L’esonero può inoltre essere riconosciuto, nella misura della riduzione di un terzo dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza per corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU.

Infine, l’esonero può essere riconosciuto, nella misura di 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non precedentementi citati.

La CNFC ha facoltà di valutare istanze di esonero non espressamente previste.

In conclusione, l’esonero dall’obbligo formativo è un diritto riconosciuto, su istanza dell’interessato, a coloro che frequentano, in Italia o all’estero, corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari.


L’esenzione

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, costituisce una riduzione dell’obbligo formativo triennale e può essere richiesta per i seguenti motivi:

a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza

h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);

k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);

l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;

n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Come per l’esonero, anche in questo caso, la CNFC si riserva di valutare, previa richiesta dell’interessato, diverse ipotesi di esenzione.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo

Come per l’esonero, anche l’esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

A differenza dell’esonero, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.


Precisazioni sulle attività di docenza in ambito accademico

La docenza universitaria e nell’ambito delle Scuole di specializzazione in Psicoterapia non rientrano tra le ipotesi di esonero o di esenzione dall’obbligo di conseguire crediti ECM previsti dalla CNFC.

Tali tipologie di docenza, inoltre, non danno automatico diritto al conseguimento dei crediti ECM. 

Il riconoscimento dei crediti è previsto nella sola ipotesi di docenza nell’ambito di un corso accreditato ECM: in tal caso i docenti/relatori hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza. Le frazioni orarie che danno diritto a crediti sono uguali o superiori a 30 minuti ( mezz’ora di docenza/relazione = 1 credito ECM). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione.

Infine, fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti sopra esposti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento. 


Modalità per richiedere il riconoscimento di esoneri ed esenzioni

Il professionista pò richiedere il riconoscimento di periodi di esonero o di esenzione dall'obbligo ECM accedendo, previa autenticazione, al portale del CoGeAPS.


Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario e allegati

Esenzione ECM per psicologi in pensione e over 70

Leggi anche: 

FAQ (Domande Frequenti)

È possibile richiedere l’attribuzione dei crediti attraverso il portale del CoGeAPS.

No. L’Ordine può riconoscere al massimo 25 crediti per anno, a prescindere dalla durata del tirocinio supervisionato e dal numero di tirocinanti seguiti. La restante parte del monte crediti ECM dovrà esser conseguita con la frequenza di corsi di formazione che ne prevedono il rilascio o attraverso le altre modalità indicate nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

No, se non diversamente specificato nella pagina dedicata alla specifica iniziativa, gli eventi dell’Ordine non prevedono il rilascio di crediti ECM.