Gli Psicologi in pensione che esercitano in modo saltuario la professione sono esentati dall’obbligo formativo ECM (paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario).
Con delibera del 4 febbraio 2021, la Commissione Nazionale sulla Formazione Continua (CNFC) ha chiarito che per esercizio saltuario della professione, si intende lo svolgimento di un’attività professionale da cui derivi un reddito annuo non superiore a € 5.000.
L’esenzione spettante viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale. L’esenzione viene meno con la ripresa dell'esercizio professionale non saltuario.
L’esenzione viene riconosciuta a seguito di un’esplicita richiesta, da presentare attraverso il portale del CoGeAPS.
Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione, sulla base dell’età anagrafica del professionista presente sul portale.
Nel caso in cui il professionista settantenne o ultrasettantenne svolgesse la professione in modo non saltuario, dovrà tuttavia rinunciare all’esenzione, comunicandolo attraverso il portale CoGeAPS.