ECM, il Tar Lazio non entra nel merito dell’obbligatorietà

Atteso l'esito del ricorso in Consiglio di Stato

Il TAR del Lazio si è finalmente pronunciato sul ricorso con cui l’Ordine degli Psicologi del Lazio, alcuni mesi fa, aveva impugnato la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) che aveva impropriamente esteso a tutti gli psicologi e le psicologhe l’obbligo di seguire corsi di formazione nell’ambito dell’ECM. 

Nel farlo, ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per un presunto difetto di legittimazione dell’Ordine regionale “su questioni di interesse nazionale” e per “conflitto (…) della posizione della parte ricorrente con quella espressa dal Consiglio nazionale” (Sentenza T.A.R. Lazio Sez. III Quater 8-2-2021, n.1545).

Il TAR del Lazio, in altre parole, non entra assolutamente nel merito della questione, ma si limita a rilevare come l’Ordine regionale non sarebbe legittimato a ricorrere su una materia in grado di assumere rilevanza nazionale, come la formazione continua. E, ciò, nonostante l’art.12, comma 2, lettera d) della Legge n. 56/1989 attribuisca all’Ordine regionale il potere/dovere di curare “l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione” senza porre limiti territoriali alla sua legittimazione, come ampiamente dimostrato dalla copiosa giurisprudenza favorevole finora maturata su questioni di portata nazionale sollevate da questo Ordine.

Sull’esito della vicenda, come rileva il Presidente Federico Conte, ha certamente influito la posizione assunta sin da subito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), che nel corso dell’udienza di apertura si è costituito – insieme al Ministero della Salute (a cui la CNFC fa capo) – contro l’Ordine del Lazio, sostenendo nelle sue memorie la liceità della decisione assunta dalla Commissione e ritenendo quindi l’obbligo di ECM sussistente per l’intera categoria professionale:

“La sentenza purtroppo non entra nel merito della vicenda – afferma il Presidente Federico Conte - e non chiarisce se l’obbligo degli ECM sussista o meno. Il più grande ostacolo al chiarimento di questa vicenda lo ha creato il Consiglio Nazionale, rappresentato da una minoranza di Ordini che su base nazionale non arriva neanche al 45% degli psicologi italiani. La decisione del giudice risulta poi carente anche sotto il profilo delle motivazioni, ed è per questo che chiederò al Consiglio dell’Ordine di impugnare la sentenza in Consiglio di Stato. C’è la necessità importante di riaffermare un principio: le leggi in Italia le fa il Parlamento e non le Commissioni tecniche o le Agenzie. Su questo tema il Tar ha deciso di non esprimersi. Mi sento comunque di rassicurare tutti gli iscritti perché il Consiglio Nazionale ha preso l’impegno di offrire gratuitamente, a partire da Luglio 2021, tutti gli ECM necessari ad assolvere il potenziale obbligo. Al momento quindi l’indicazione che ritengo giusto dare è, pur in assenza di un obbligo riconosciuto, di acquisire prudenzialmente i crediti necessari attraverso il programma che verrà elaborato dal Consiglio Nazionale.”


Aggiornamento del 6 aprile 2022
Il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. III Quater 8-2-2021, n. 1545 ha respinto l’appello dell’Ordine, confermando la sentenza del Tar del Lazio.

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