Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riforma della sentenza del Tar del Lazio Sez. III Quater 8-2-2021, n.1545 (qui una sintesi della vicenda).
La sentenza, tuttavia, non entra assolutamente nel merito dell’obbligo ECM e pertanto non aiuta a chiarire se l’obbligo ECM sia formalmente in vigore e a valere per quali professionisti.
Confermando l’orientamento del Tar del Lazio, il Supremo giudice amministrativo ha stabilito infatti che l’Ordine regionale, al quale pure compete il dovere di curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, non avrebbe legittimazione ad agire su questioni di interesse nazionale.
Secondo il Presidente Federico Conte,
“Sulla vicenda, come già segnalato in occasione del primo grado di giudizio, ha senz’altro influito in modo decisivo la contrapposizione manifestata dal CNOP in sede processuale; altrimenti, in assenza del conflitto di posizioni tra i due enti, non si sarebbe mai posto il problema della legittimazione dell’Ordine del Lazio, come peraltro accaduto in precedenti vicende giudiziarie. Anche questa sentenza non entra nel merito dell’obbligo ECM ed è per questo che l’Ordine degli Psicologi del Lazio è già al lavoro con l’obiettivo di individuare una strategia processuale per far sì che il giudice entri nel merito dell’obbligo normativo".
Anche alla luce di ciò, il consiglio che l’Ordine degli Psicologi del Lazio rivolge a tutti i suoi iscritti è quello di continuare ad acquisire prudenzialmente i crediti necessari all’assolvimento dell’obbligo. Va ricordato, peraltro, come l’obbligo di formazione continua è comunque previsto dalla deontologia professionale e in questo momento l’ECM è l’unica formazione riconosciuta.
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