Esistono deroghe all’obbligo di mantenere il segreto professionale?

Sì, il Codice deontologico prevede la possibilità di derogare all’obbligo:

  1. se è l’assistito stesso a fornire il consenso, valido e dimostrabile, e lo psicologo ritiene opportuno avvalersene, considerando preminente la tutela psicologica del destinatario della prestazione;
  2. se vi è obbligo di referto o di denuncia, limitandosi a riferire all’Autorità Giudiziaria lo stretto necessario di quanto appreso nel corso del rapporto professionale;
  3. se si prospettano gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica dello stesso assistito o di altre persone, valutando con attenzione la necessità di derogare parzialmente o totalmente all’obbligo di segretezza.