In che modo L'assistito può sollevarmi dall’obbligo di mantenere il segreto professionale?
Occorre acquisire un consenso valido e dimostrabile, cioè fornito da persona in grado di intendere e di volere e in forma scritta. Il consenso può essere generale (riferito a tutta l'attività professionale svolta) o speciale (riferito a uno o più aspetti dell'attività professionale svolta in favore dell’assistito).
FAQ - Domande Correlate
Sì, si tratta di un obbligo imposto dall’art. 622 del Codice penale e ribadito dagli artt. 11-15 del Codice deontologico degli psicologi italiani.
Sì, il Codice deontologico prevede la possibilità di derogare all’obbligo:
- se è l’assistito stesso a fornire il consenso, valido e dimostrabile, e lo psicologo ritiene opportuno avvalersene, considerando preminente la tutela psicologica del destinatario della prestazione;
- se vi è obbligo di referto o di denuncia, limitandosi a riferire all’Autorità Giudiziaria lo stretto necessario di quanto appreso nel corso del rapporto professionale;
- se si prospettano gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica dello stesso assistito o di altre persone, valutando con attenzione la necessità di derogare parzialmente o totalmente all’obbligo di segretezza.
In mancanza di specifica liberatoria è possibile derogare al segreto solamente con altri componenti parimenti tenuti al segreto.
Sì, quando lo psicologo reputa che dalla deroga all’obbligo può derivare pregiudizio per la salute psicofisica del suo assistito, può e deve decidere di non avvalersi del consenso prestato.
Sì, presentarsi dinanzi all’Autorità Giudiziaria è un dovere. Ci si deve, pertanto, presentare, sia pure al solo scopo di opporre il segreto professionale.
Se l’assistito non fornisce il proprio consenso lo psicologo deve opporre il segreto professionale.
Se l’assistito fornisce il proprio consenso, lo psicologo può derogare all’obbligo di segreto professionale.
Nonostante il consenso dell’assistito, tuttavia, lo psicologo può e deve opporre il segreto professionale se ciò sia necessario per la tutela psicologica dell’assistito stesso. In tal caso il giudice potrebbe comunque ordinargli di deporre.
Presentarsi non è obbligatorio; ma è opportuno anche solo allo scopo di verbalizzare la propria opposizione del segreto professionale.
L’obbligo di referto sussiste per tutti i reati perseguibili d’ufficio imputabili a soggetto diverso dall’assistito, ai sensi dell’art. 365 primo comma del Codice penale, e va adempiuto senza ritardo. È buona prassi tuttavia, per lo psicologo, adottare tutte le cautele opportune per ridurre un eventuale danno all’assistito; ciò allo scopo di evitare l’aggravarsi di possibili esiti traumatici.
No, è tenuto al segreto, in virtù di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 365 Codice penale. Unica deroga a tale previsione sussiste nel caso in cui sia necessario evitare gravi danni alla persona dello stesso assistito o di terzi.