L’obbligo di versare il contributo di iscrizione all’Albo matura dal 1° gennaio di ogni anno per ciascun iscritto e per ciascuna iscritta, a prescindere dal concreto svolgimento della professione o da quando si riceve l’avviso di pagamento.
Il mancato pagamento della quota non comporta la cancellazione dall’Albo, ma soltanto una situazione di morosità.
Per cancellarsi dall’Albo, è necessario attenersi alle istruzioni contenute nella pagina Cancellazione dall’Albo di questo sito web.
Per non essere tenuti e tenute al pagamento della quota di iscrizione all’Albo, è necessario richiedere la cancellazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
In deroga a tale regola generale, il recente Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio ammette la possibilità di ottenere la cancellazione con efficacia retroattiva al 31 dicembre per chi ne faccia richiesta entro il giorno precedente la prima seduta consiliare del nuovo anno*.
*Nella seduta consiliare del 16 dicembre 2024, infatti, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di derogare, limitatamente al mese di gennaio 2025, alle disposizioni contenute nell’art. 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi annuali iscrizione.
Alla luce di tale deroga, l'Ordine informa che tratterà come cancellazioni retroattive alla data del 31 dicembre 2024 le domande materialmente pervenute all’Ordine entro il 7 gennaio 2025, anziché entro il giorno precedente alla data della prima riunione di Consiglio dell’anno.
Non fa fede la data di spedizione.
Decorso tale termine non sarà più possibile ottenere la cancellazione retroattiva e si è dunque soggetti e soggette al pagamento della quota anche per il nuovo anno.
Si ricorda, infine, che il regolare pagamento della quota d’iscrizione consente all’Ordine di svolgere al meglio tutte le attività connesse alla tenuta dell’Albo, alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della professione.