Reg. per la riscossione dei contributi annuali iscrizione
Il presente Regolamento si propone di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge n. 56 del 1989 (Il- Consiglio Regionale dell’Ordine “provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette”) e dell’art. 28, comma 6,
Art. 1 - Definizione di contributo annuale d’iscrizione
Per contributo annuale di iscrizione s’intende la somma che ogni iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio deve pagare ogni anno, a partire dall’anno di iscrizione, fino al momento della cancellazione
Art. 2 Determinazione dell’importo
La misura del contributo annuale di iscrizione per gli iscritti all’Albo degli psicologi è nfissata ogni anno dal Consiglio Nazionale con apposita delibera. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio fissa, con apposita delibera, l’importo del contributo che gli iscritti dovranno corrispondere nell’anno successivo, attenendosi a quanto disposto dal Consiglio Nazionale. È fatta salva la facoltà di stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, un contributo di ammontare diverso o l’esenzione dal pagamento. Il contributo non è frazionabile per alcun motivo.
Art. 3 - Scadenza del versamento
Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all’Ordine degli psicologi del Lazio è il 31 marzo di ciascun anno.
Il Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio, in casi eccezionali, può deliberare la modifica della data di scadenza sopra citata, dandone comunicazione a tutti gli iscritti mediante i canali di comunicazione abitualmente utilizzati (p.e.c., e-mail, newsletter, social media).
Art. 4 Titolari dell’obbligo di pagamento
Tutti gli iscritti all’Ordine degli psicologi del Lazio fino al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del relativo contributo di iscrizione.
Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all’Ordine degli psicologi del Lazio.
In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:
a) i provenienti da altro Ordine Regionale, iscritti all’Ordine degli psicologi del Lazio entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo dell’anno in corso all’Ordine di provenienza; corrisponderanno, invece, all’Ordine degli psicologi del Lazio il contributo di iscrizione a partire dall’anno successivo a quello del trasferimento;
b) gli iscritti che hanno richiesto all’Ordine degli psicologi del Lazio il nulla osta per il trasferimento ad altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo dell’anno in corso all’Ordine di appartenenza; corrisponderanno, invece, all’Ordine di destinazione il contributo di iscrizione a partire dall’anno successivo a quello del trasferimento.
Art. 5 Cancellazione dall’albo e decadimento dell’obbligo di pagamento
Ai sensi dell’art 11 della Legge n. 56 del 1989, la cancellazione dall’Albo può avvenire:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
Le domande di cancellazione pervenute all’Ordine entro il giorno precedente alla data della prima riunione di Consiglio dell’anno saranno trattate come cancellazioni retroattive, ovvero datate al 31 dicembre dell’anno precedente. Solo in questo caso all’iscritto non sarà richiesto il pagamento della quota per l’anno in corso. Successivamente a tale data la cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l’obbligo, da parte dell’iscritto, di versare la quota riferita all’anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.
L’obbligo di pagamento del contributo annuale cessa dall’anno successivo a quello di cancellazione.
L’accoglimento dell’istanza di cancellazione dall’Albo pervenuta da un iscritto non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione dovute all’Ordine non comporta in alcun modo la rinuncia al recupero delle stesse.
Art. 6 Avvisi di pagamento
Entro il mese precedente alla data di scadenza del pagamento, l’Ordine invia l’avviso per la riscossione del contributo annuale (Mav) a tutti gli iscritti titolari dell’obbligo di pagamento.
La richiesta di pagamento viene inviata a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) o posta elettronica certificata (pec), per gli iscritti che non abbiano comunicato un recapito e-mail o pec la richiesta viene inviata a mezzo posta prioritaria.
L’avviso riporta:
- l’indicazione dell’importo dovuto;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento.
È onere degli iscritti aggiornare costantemente i propri recapiti, nonché attivare e comunicare all’Ordine un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), al fine di garantire il corretto recapito della corrispondenza.
Qualora l’iscritto non riceva il Mav per il pagamento della quota di iscrizione, sarà suo onere contattare l’Ordine e attivarsi al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva.
Sul sito dell’Ordine degli psicologi del Lazio verranno comunque pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo.
Art. 7 Verifiche di pagamento e solleciti
L’Ordine degli psicologi del Lazio provvede, tramite il Servizio di Tesoreria, ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l’Ordine provvede all’invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l’importo dovuto.
L’Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune (sms, e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).
Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all’Ordine, l’iscritto inadempiente sarà tenuto al pagamento dell’importo dovuto, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 15,00 per ogni anno di morosità. È fatta salva la facoltà di stabilire, per situazioni gravi e motivate, l’esenzione dal pagamento delle spese di procedura.
È fatta salva, altresì, la possibilità di prevedere, in caso di situazioni gravi e motivate, la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti per più annualità.
Art. 8 Sollecito e formale messa in mora
Annualmente l’Ordine degli psicologi del Lazio invia un sollecito di pagamento, a mezzo pec o raccomandata a/r, che costituisce formale messa in mora e avviso di possibile avvio del procedimento disciplinare per morosità dinanzi al Consiglio, in caso di mancato pagamento della/e annualità di iscrizione ai sensi dell’art. 26 comma 2 Legge n. 56/89.
Nel caso in cui l’iscritto sia moroso per più anni successivi, l’Ordine si riserva di procedere al recupero forzoso delle somme dovute a mezzo di opportuna azione legale, con addebito ulteriore delle relative spese legali e accessorie.
Art. 9 Sanzioni disciplinari per iscritti morosi
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 Legge n. 56 del 1989, gli iscritti morosi per oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.
L’applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all’art.27 della Legge sopra citata.
L’indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull’Albo.
La sospensione viene revocata con delibera del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio quando l’Iscritto dimostra di aver corrisposto all’Ordine le somme dovute.
I sospesi dall’esercizio professionale sono comunque iscritti all’Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.
A coloro che risultino sospesi dall’esercizio professionale, fino alla revoca di tale sanzione, sarà preclusa la fruizione di tutti i servizi erogati dall’Ordine.
A coloro che non risultino in regola con i pagamenti del contributo di iscrizione sarà precluso l’accesso alle consulenze legali e fiscali, nonché ogni forma di collaborazione istituzionale con l’Ordine. Ai suddetti non potrà essere riconosciuto, altresì, il gratuito patrocinio dell’Ordine per iniziative culturali in merito alle quali facciano eventuale richiesta.
Art. 10 Pagamenti incompleti ed eccedenze
Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall’iscritto a titolo di quota di iscrizione, l’Ordine procederà secondo le seguenti modalità:
a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l’eccedenza verrà rimborsata all’iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a € 10,00;
b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la quota non si considera corrisposta e la differenza sarà richiesta nei successivi solleciti di pagamento;
c) ove l’iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire l’intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risalente nel tempo.
d) ove l’iscritto moroso per più annualità effettui un pagamento dal quale non si evinca l’annualità corrisposta, la cifra versata sarà imputata al debito più risalente nel tempo.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell’Ordine.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell’Ordine degli psicologi del Lazio.