Bonus psicologico INPS

Requisiti e modalità per l’accesso. I professionisti possono comunicare la propria disponibilità dal 21 luglio 2022 sul sito del CNOP

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 l’atteso Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, che disciplina requisiti e modalità per l’accesso al cosiddetto “Bonus Psicologo”.

Si tratta di un beneficio che si rivolge a persone in condizione di depressione, ansia,  stress e fragilità psicologica legata all'emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica, che viene erogato dall’INPS sulla base di requisiti reddituali ben definiti.


Requisiti e procedura per i cittadini-pazienti

La misura di welfare copre le spese di psicoterapia, fino a un massimo di 600 euro, e si rivolge a tutte le persone con valore ISEE inferiore a 50.000 euro

I beneficiari avranno dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 per presentare le istanze e sarà data precedenza ai richiedenti con valore ISEE più basso.

La richiesta per l’accesso al beneficio va inviata telematicamente all’INPS, accedendo alla procedura tramite le credenziali SPID, CIE o CNS (l’istanza va presentata esclusivamente online accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’INPS tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile direttamente dalla home page).

In alternativa è possibile utilizzare il Contact Center INPS. Una volta chiusa la procedura, l’INPS stilerà la graduatoria dei beneficiari, suddivisa per regione e provincia autonoma di residenza.

Ai richiedenti verrà quindi comunicato l’accoglimento della domanda e assegnato un codice univoco, oltre che il valore del bonus psicologo fruibile.

I beneficiari devono utilizzare il contributo assegnato entro 180 giorni dalla data di accettazione, pena l’annullamento del codice e la redistribuzione delle risorse.

Il decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero della Salute ripartisce gli importi spettanti sulla base di tre fasce economiche:

  • 600 euro alle persone con ISEE fino a 15.000 euro;
  • 400 euro per ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro;
  • 200 euro per ISEE superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

I beneficiari potranno scegliere lo specialista presso cui svolgere le sedute, tra quelli aderenti all’iniziativa, senza alcun tipo di onere.

Leggi: INPS Circolare n. 83 del 19-07-2022
Leggi: INPS Messaggio n. 2905 del 21-07-2022
Leggi: Bonus psicologo 2022: istruzioni per la domanda (sito web INPS)


Requisiti e procedura per i professionisti

La misura di welfare in questione riguarda esclusivamente l’erogazione di prestazioni psicoterapeutiche. Per aderire all’iniziativa lo psicologo deve essere quindi essere in possesso dell’annotazione come psicoterapeuta.

Il decreto prevede che i professionisti interessati comunichino al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) la propria disponibilità all’iniziativa.

La disponibilità può essere fornita a partire dal 21 luglio 2022, accedendo all'Area riservata del sito web del CNOP e compilando l'apposito form, fino al termine della disponibilità dello stanziamento in Bilancio come comunicato da INPS.

In seguito il CNOP trasmette periodicamente ad INPS l'elenco degli aderenti, fino al termine dell'iniziativa.

L'INPS in tal modo metterà gli elenchi dei professionisti aderenti a disposizione dei beneficiari del contributo, così come da graduatorie predisposte dallo stesso istituto previdenziale su base regionale.

Per poter fruire del bonus il beneficiario dovrà comunicare allo psicoterapeuta scelto e disponibile il proprio codice univoco. Il professionista accede a sua volta alla piattaforma (tramite SPID, CIE o CNS) procede alla verifica della disponibilità dell’importo per il proprio servizio e inserisce la data concordata per la seduta di terapia.

In seguito, lo psicoterapeuta emetterà la fattura a nome del paziente, indicando il codice univoco, l’importo e la data sulla piattaforma INPS. L’Istituto poi comunica all’interessato la somma utilizzata e l’importo ancora a disposizione.


Assistenza tecnica

Si comunica che per questioni inerenti ad aspetti prettamente informatici/tecnici di utilizzo del servizio, è possibile contattare l'INPS per email all'indirizzo supporto.bonuspsicoterapia@inps.it.


Si riportano a seguire le domande frequenti sul tema, elaborate dal CNOP a seguito delle risposte ricevute dal Ministero della Salute di concerto con l’INPS.

FAQ (Domande Frequenti)

Non è previsto dalla normativa. Laddove lo “specialista privato regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbia comunicato l’adesione all’iniziativa” al CNOP svolga la sua attività professionale presso una STP – Società tra Professionisti regolarmente iscritta all’albo degli psicologi, è possibile che, fermo lo svolgimento della prestazione da parte del professionista singolo psicoterapeuta, la fattura venga emessa dalla STP e i dati di essa inseriti nella piattaforma INPS dal
professionista?

Nel caso in cui lo specialista privato eserciti la propria attività professionale presso una Società tra professionisti (STP) è ammissibile che la fattura venga emessa dalla STP e che alla stessa STP sia erogato il rimborso, a tal fine nella piattaforma informatizzata dovrà essere inserito l’IBAN della STP.

No, nel decreto si parla esclusivamente di professionisti privati. Nell’intramoenia la fattura è emessa
da un ente pubblico.

Il termine per l’utilizzazione del bonus, stabilito in 270 giorni, decorre dalla data di accoglimento della domanda. Si consideri che la redazione della graduatoria, l’individuazione dei soggetti beneficiari, l’accoglimento della domanda e l’emissione del codice univoco, afferiscono alla medesima procedura informatizzata.

 

I cittadini hanno tempo dal 15 settembre al 14 novembre 2025 per presentare domanda ad INPS, a seguire verranno definite le graduatorie dei beneficiari. Dal momento della comunicazione di INPS al beneficiario, quest’ultimo avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato.

A partire da quest’anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio.

L’iscrizione degli psicoterapeuti negli elenchi è aperta e possibile per tutta la durata dell’iniziativa Bonus, ovvero fino all’esaurimento dei fondi che sarà comunicato dall’INPS. Quindi oltre la data del 14 novembre. Non è possibile indicare la data di termine per iscrizione negli elenchi perché non è prevedibile la data in cui INPS dichiarerà terminati i fondi.

 

Possono richiedere il bonus le persone residenti in Italia con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Il contributo riconosce fino a €50 a seduta per massimo di 1.500 euro che viene quantificato in base ai seguenti limiti di ISEE: 1.500 euro per ISEE fino a 15.000 euro; 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.001 e 30.000 euro; 500 euro per ISEE compreso tra 30.001 e 50.000 euro.

Sì, le modalità di erogazione della prestazione saranno oggetto del contratto terapeutico. 

Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS.

Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indicherà l'ammontare inserendo la data della seduta concordata. INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.

I professionisti aderenti dovranno autenticarsi nella piattaforma INPS e dovranno quindi essere in possesso della Carta di identità elettronica (CIE), oppure del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS) e saranno, quindi, abilitati all'inserimento del proprio IBAN.

ll professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserirà nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.

INPS comunicherà al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista.

Si ricorda che per la remunerazione delle prestazioni erogate, il professionista deve essere titolare di partita iva e in possesso di un sistema di autenticazione valido (CIE, SPID o CNS).

Nel decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l’art. 1 quater co. 1, lett. c) chiarisce che i fondi messi a disposizione sono finalizzati a “potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo … in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.” Nel decreto del 31 maggio 2022, si ribadisce che “possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico

Gli elenchi dei professionisti aderenti saranno visibili solo per i cittadini beneficiari individuati dalla
graduatoria INPS direttamente sul portale dell’INPS. 

Il CNOP comunicherà all’INPS l’elenco degli aderenti ogni settimana fino al termine dell’iniziativa.
L’iniziativa avrà termine quando sarà terminato il fondo destinato al finanziamento del Bonus.

Possono erogare le prestazioni finanziate dal bonus i professionisti privati iscritti all’albo degli psicologi e annotati come psicoterapeuti che abbiano aderito all’iniziativa “bonus psicologico” comunicando i propri dati al CNOP attraverso l’area riservata del sito www.psy.it. 

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie su base regionale e provinciale, dando priorità ai richiedenti con ISEE più basso e, in caso di parità, all’ordine di presentazione della domanda.

Dopo l’accoglimento della domanda, ogni beneficiario riceverà un codice univoco da comunicare allo psicoterapeuta scelto. Il codice dovrà essere utilizzato entro 270 giorni; in caso contrario, il beneficio sarà annullato.

A partire dal 2025, i destinatari che non effettuano almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento decadono dal beneficio, con eventuale scorrimento della graduatoria. 

La richiesta del “bonus” deve essere presentata in modalità telematica sul portale dell’INPS. I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare domanda dal 15 settembre al 14 novembre 2025.