Cosa deve fare il professionista contattato da un beneficiario e come ottenere l'onorario professionale?
Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS.
Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indicherà l'ammontare inserendo la data della seduta concordata. INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.
I professionisti aderenti dovranno autenticarsi nella piattaforma INPS e dovranno quindi essere in possesso della Carta di identità elettronica (CIE), oppure del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS) e saranno, quindi, abilitati all'inserimento del proprio IBAN.
ll professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserirà nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.
INPS comunicherà al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista.
Si ricorda che per la remunerazione delle prestazioni erogate, il professionista deve essere titolare di partita iva e in possesso di un sistema di autenticazione valido (CIE, SPID o CNS).
Nel decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l’art. 1 quater co. 1, lett. c) chiarisce che i fondi messi a disposizione sono finalizzati a “potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo … in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.” Nel decreto del 31 maggio 2022, si ribadisce che “possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”
Sono quindi escluse domande di psicoterapia riferibili ad altre condizioni? Chi valuta la domanda del paziente? È a carico dello psicoterapeuta la valutazione della congruità della domanda del paziente/utente con quanto contenuto nella normativa; la normativa, pur non specificando fattispecie di esclusioni, individua però un target specifico molto ampio.