Non ho partita IVA perché sono in intramoenia, posso fare una prestazione occasionale?
Non è previsto dalla normativa.
FAQ - Domande Correlate
Quello prevalente.
Il beneficiario avrà la possibilità di visionare la lista completa dei professionisti aderenti all’iniziativa e, in ossequio al principio di libera scelta del luogo di cura, potrà individuare lo psicoterapeuta sull’intero territorio nazionale.
È a carico dello psicoterapeuta la valutazione della congruità della domanda del paziente/utente con quanto contenuto nella normativa; la normativa, pur non specificando fattispecie di esclusioni, individua però un target specifico molto ampio.
Non è previsto dalla normativa. Laddove lo “specialista privato regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbia comunicato l’adesione all’iniziativa” al CNOP svolga la sua attività professionale presso una STP – Società tra Professionisti regolarmente iscritta all’albo degli psicologi, è possibile che, fermo lo svolgimento della prestazione da parte del professionista singolo psicoterapeuta, la fattura venga emessa dalla STP e i dati di essa inseriti nella piattaforma INPS dal
professionista?
Nel caso in cui lo specialista privato eserciti la propria attività professionale presso una Società tra professionisti (STP) è ammissibile che la fattura venga emessa dalla STP e che alla stessa STP sia erogato il rimborso, a tal fine nella piattaforma informatizzata dovrà essere inserito l’IBAN della STP.
Non è previsto dalla normativa.
No, nel decreto si parla esclusivamente di professionisti privati. Nell’intramoenia la fattura è emessa
da un ente pubblico.
Il termine per l’utilizzazione del bonus, stabilito in 270 giorni, decorre dalla data di accoglimento della domanda. Si consideri che la redazione della graduatoria, l’individuazione dei soggetti beneficiari, l’accoglimento della domanda e l’emissione del codice univoco, afferiscono alla medesima procedura informatizzata.
I cittadini hanno tempo dal 15 settembre al 14 novembre 2025 per presentare domanda ad INPS, a seguire verranno definite le graduatorie dei beneficiari. Dal momento della comunicazione di INPS al beneficiario, quest’ultimo avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato.
A partire da quest’anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio.
L’iscrizione degli psicoterapeuti negli elenchi è aperta e possibile per tutta la durata dell’iniziativa Bonus, ovvero fino all’esaurimento dei fondi che sarà comunicato dall’INPS. Quindi oltre la data del 14 novembre. Non è possibile indicare la data di termine per iscrizione negli elenchi perché non è prevedibile la data in cui INPS dichiarerà terminati i fondi.
Possono richiedere il bonus le persone residenti in Italia con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Il contributo riconosce fino a €50 a seduta per massimo di 1.500 euro che viene quantificato in base ai seguenti limiti di ISEE: 1.500 euro per ISEE fino a 15.000 euro; 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.001 e 30.000 euro; 500 euro per ISEE compreso tra 30.001 e 50.000 euro.
No, non è previsto nel database di INPS.
Sì, le modalità di erogazione della prestazione saranno oggetto del contratto terapeutico.
Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS.
Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indicherà l'ammontare inserendo la data della seduta concordata. INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.
I professionisti aderenti dovranno autenticarsi nella piattaforma INPS e dovranno quindi essere in possesso della Carta di identità elettronica (CIE), oppure del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS) e saranno, quindi, abilitati all'inserimento del proprio IBAN.
ll professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserirà nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.
INPS comunicherà al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista.
Si ricorda che per la remunerazione delle prestazioni erogate, il professionista deve essere titolare di partita iva e in possesso di un sistema di autenticazione valido (CIE, SPID o CNS).
Nel decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l’art. 1 quater co. 1, lett. c) chiarisce che i fondi messi a disposizione sono finalizzati a “potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo … in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.” Nel decreto del 31 maggio 2022, si ribadisce che “possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”
Gli elenchi dei professionisti aderenti saranno visibili solo per i cittadini beneficiari individuati dalla
graduatoria INPS direttamente sul portale dell’INPS.
Il CNOP comunicherà all’INPS l’elenco degli aderenti ogni settimana fino al termine dell’iniziativa.
L’iniziativa avrà termine quando sarà terminato il fondo destinato al finanziamento del Bonus.
Possono erogare le prestazioni finanziate dal bonus i professionisti privati iscritti all’albo degli psicologi e annotati come psicoterapeuti che abbiano aderito all’iniziativa “bonus psicologico” comunicando i propri dati al CNOP attraverso l’area riservata del sito www.psy.it.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie su base regionale e provinciale, dando priorità ai richiedenti con ISEE più basso e, in caso di parità, all’ordine di presentazione della domanda.
Dopo l’accoglimento della domanda, ogni beneficiario riceverà un codice univoco da comunicare allo psicoterapeuta scelto. Il codice dovrà essere utilizzato entro 270 giorni; in caso contrario, il beneficio sarà annullato.
A partire dal 2025, i destinatari che non effettuano almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento decadono dal beneficio, con eventuale scorrimento della graduatoria.
La richiesta del “bonus” deve essere presentata in modalità telematica sul portale dell’INPS. I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare domanda dal 15 settembre al 14 novembre 2025.