L'obbligo ECM
In cosa consiste l'obbligo formativo e come è possibile maturare crediti
Per la Commissione Nazionale sulla Formazione Continua l’obbligo ECM riguarda tutti i professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi, a prescindere dal contesto di esercizio della professione o dall’ambito applicativo e perfino dal concreto svolgimento dell’attività lavorativa.
In passato l’obbligo ECM riguardava chi, a vario titolo, esercitava la sua attività nell’ambito delle strutture del SSN o della sanità convenzionata. Tuttavia, con una determina risalente al giugno 2020, la CNFC ha incluso nella platea dei destinatari dell’obbligo ECM tutti gli Psicologi, in virtù della mera iscrizione all’Albo. Contro tale decisione in grado di ledere molti dei professionisti rappresentati, l’Ordine ha avviato un ricorso in sede giudiziale, che tuttavia non ha prodotto i risultati attesi. Per i giudici della giustizia amministrativa, l’Ordine regionale non avrebbe legittimità ad agire su questioni di portata nazionale, come la formazione. Sia il ricorso presso il Tar del Lazio sia quello successivo dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado non entrano per altro nel merito dell’obbligo ECM, limitandosi ad evidenziare il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine regionale.
Per la CNFC l’obbligo di maturare ECM decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo.
Per tale ragione, chi ha ottenuto l’iscrizione all’Albo nel 2022, è interessato dall’obbligo ECM soltanto a partire dal 01/01/2023. Chi, invece, ha ottenuto l’iscrizione all’Albo nel 2021, è interessato dall’obbligo ECM a partire dal 2022, cioè limitatamente all’ultimo anno del triennio 2020-2022.
In base alla stessa logica, chi ha ottenuto l'iscrizione all'Albo nel 2023, è interessato dall'obbligo formativo ECM dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai due anni residui del triennio, cioè 2024 e 2025.
Il triennio formativo è un periodo che inizia e termina per tutte le professioni sanitarie secondo gli stessi criteri temporali. Quello attuale è il triennio 2023-2025. Il prossimo sarà il triennio 2026-2028, mentre quello passato è stato il triennio 2020-2022.
L’inizio e la fine del triennio formativo, quindi, non variano da professionista a professionista sulla base della data di iscrizione all’Albo o di altri fattori. Per un neoiscritto all’Albo, tuttavia, la data di iscrizione è rilevante per individuare la decorrenza dell’obbligo formativo all’interno del triennio, che sarà in ogni caso il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’iscrizione è avvenuta, e per quantificare in maniera proporzionale il fabbisogno formativo. Ad esempio, un professionista iscritto nel 2020 è interessato dall’obbligo formativo per soli due anni del triennio di riferimento, cioè il 2021 e il 2022, e il fabbisogno formativo varierà in proporzione a due soli anni. In base alla stessa logica, chi ha ottenuto l’iscrizione nel 2021, sarà interessato dall’obbligo ECM limitatamente all’ultimo anno del triennio.
In linea generale il fabbisogno formativo ECM per ciascun triennio è pari a 150 crediti.
Per il triennio 2020-2022, tuttavia, la categoria professionale degli Psicologi ha potuto beneficiare di importanti agevolazioni, che in maniera cumulativa hanno ridotto a 80 il numero di crediti da acquisire (l’esempio riguarda i professionisti interessati dall’obbligo formativo per l’intero triennio).
Le due riduzioni in questione sono il Bonus derivante dalla compilazione del dossier formativo di gruppo da parte del CNOP (30 crediti) e il Bonus Covid, applicato in automatico a tutti i professionisti per via dell’emergenza sanitaria (40 crediti, ovvero un terzo dei residui 120 crediti). Riepilogando, quindi, 80 crediti sono il risultato della seguente operazione: 150 (crediti del triennio senza riduzioni) - 30 (Bonus Dossier Formativo) - 40 (Bonus Covid).
Per il triennio 2023-2025 il fabbisogno formativo ammonta a 150 crediti ECM. In analogia con quanto stabilito per il triennio 2020-2022, anche il nuovo triennio può essere interessato da riduzioni o esoneri che abbattono il fabbisogno formativo individuale.
E' il caso, ad esempio, della riduzione derivante dal pieno assolvimento dell'obbligo formativo del triennio precedente come anche l'adesione al Dossier formativo del CNOP o il soddisfacimento del Dossier formativo del triennio precedente.
Per verificare la propria posizione, per presentare richieste di esonero o esenzione previste dal Manuale, è necessario accedere al portale CoGeAPS.
Sì, la Legge 14/2023 ha prorogato al 31/12/2023 il termine per acquisire i crediti ECM relativi al triennio 2020-2022.
Con Delibera n. 6 dello scorso 24 aprile la Commissione Nazionale sulla Formazione Continua (CNFC) ha prorogato dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui i professionisti sanitari possono trasferire sul triennio 2020-2022 i crediti acquisiti nel 2023 per sanare un’eventuale posizione debitoria del triennio precedente.
La CNFC ha inoltre ampliato la platea di corsi che possono contribuire al raggiungimento di tale finalità. Mentre le vecchie disposizioni (art. 2 della Delibera CNFC dell'8 novembre 2023) prevedevano che fosse consentito acquisire crediti formativi per sanare l’eventuale debito fino al 31 dicembre 2023 esclusivamente con la frequenza di corsi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023, con la Delibera n. 6 del 24 aprile 2024 viene meno ogni riferimento alla “data di fine evento”.
Di conseguenza, sono validi ai fini del trasferimento sul triennio 2020-2022 tutti i crediti maturati con la frequenza di un corso ECM seguito entro il 2023.
E’ possibile maturare crediti ECM in diversi modi, il principale dei quali consiste nella frequenza di corsi di formazione erogati da provider che hanno ottenuto un apposito accreditamento presso le istituzioni pubbliche preposte. Benché la frequenza di tali corsi di formazione rappresenti la principale modalità, è possibile acquisire crediti ECM anche attraverso altri percorsi, tutti disciplinati all’interno del Manuale sulla formazione Continua del professionista sanitario e riepilogati all’interno della Guida pratica messa a disposizione dell’Ordine. Ricordiamo, ad esempio: le attività di docenza nell’ambito di corsi ECM, le attività di tutoraggio individuale, le pubblicazioni scientifiche, le attività di autoformazione nei limiti consentiti dallo stesso Manuale.
Sì, non ci sono limiti da rispettare su come distribuire l’acquisizione di crediti nell’arco del triennio. In altre parole è possibile maturare i crediti di un triennio in un unico anno.
Sì, è possibile frequentare corsi di formazione in modalità FAD (Formazione a distanza), senza preoccuparsi di dover acquisire un numero minimo di crediti con la frequenza di corsi di formazione residenziali.
Sì. E’ indispensabile seguire in qualità di discente di corsi di formazione erogati da provider ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. Il restante 60% può essere maturato attraverso il tutoraggio individuale, le docenze nell’ambito di eventi ECM, le pubblicazioni scientifiche, crediti esteri, le sperimentazioni cliniche e l’autoformazione. Quest’ultima, inoltre, non può eccedere il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale. Se, ad esempio, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 80 crediti, non è possibile maturare per autoformazione più di 16 crediti ECM (cioè il 20% di 80 crediti, nel caso in cui il proprio fabbisogno sia 80 crediti).
No, non è possibile riportare a un triennio successivo crediti maturati in eccedenza.
Per verificare la propria situazione nei riguardi dell’obbligo ECM è necessario accedere al portale del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (CoGeAPS), attraverso cui è inoltre possibile inviare richieste di esonero o esenzione per i casi previsti nel Manuale, richieste di riconoscimento crediti per autoformazione, tutoraggio, etc.
Per la CNFC la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale non comporta l’esenzione dall’obbligo formativo.