Come segnalare alla Commissione Tutela

Cosa, come, quando segnalare

Nel caso ci fosse il sospetto di esercizio abusivo della professione, per prima cosa bisogna verificare se la persona in questione sia regolarmente iscritta all’Albo Unico degli Psicologi tenuto dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, all’interno del quale confluiscono i dati di chi è autorizzato/a allo svolgimento della professione di psicologo/a sul territorio italiano.

Per farlo basta svolgere una ricerca sul portare www.psy.it,al seguente link.

Se il controllo ha esito negativo è consigliabile ricercare il nominativo della persona interessata sul portare della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al seguente link 

Com’è noto, medici e psicologi e psicologhe condividono la branca professionale della psicoterapia, per cui è possibile che la persona in questione rientri tra medici psicoterapeuti.

Se l’ipotesi non è confermata è necessario segnalare il caso:

  • alle Autorità giudiziarie competenti sporgendo una denuncia per presunto reato di esercizio abusivo della professione
  • alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, se il soggetto opera sul territorio laziale

Per quanto riguarda le segnalazioni inviate alla Commissione Tutela non è possibile garantire  l’anonimato del segnalante, ove si debba procedere ad una trasmissione degli atti alle Autorità giudiziarie.


Cosa segnalare all’Autorità Giudiziaria un presunto esercizio abusivo della professione

Nel caso in cui si decida di procedere in prima persona, la denuncia potrà essere depositata a mano o presso la Cancelleria della Procura o, ancora presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia di Stato). Ognuno di questi organi è tenuto – oltre che a ricevere la denuncia – anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.

Si ricorda che la denuncia deve contenere:

  • l’indicazione delle generalità di chi denuncia, del suo domicilio e recapiti telefonici;
  • l’esposizione dettagliata in forma chiara e precisa dei fatti;
  • l’indicazione delle generalità della persona denunciata;
  • l’indicazione dell’ipotesi di reato a cui è riconducibile la fattispecie, nonché dell’articolo del Codice Penale (se si conosce);
  • se i fatti sono ancora in corso, si consiglia di avanzare istanza affinché le Autorità Giudiziarie si attivino per impedire che il reato segnalato possa essere portato ad ulteriori conseguenza;
  • l’indicazione, ove presenti, di testimoni, di cui dovranno essere indicate le generalità ed i fatti su cui possono testimoniare;
  • la richiesta che la persona venga perseguita e punita ai sensi di legge per il fatto commesso.

E’ sempre preferibile allegare – se disponibili – eventuali documenti a sostegno dei fatti denunciati (copia fatture, biglietto da visita, ecc..). Nella denuncia – querela potrà essere inserita la richiesta di essere informati presso il proprio domicilio della richiesta di archiviazione eventualmente presentata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 408 c.p.p.
Nel caso in cui sia l’Ordine a ricevere la segnalazione di sospetto esercizio abusivo della professione, lo stesso provvederà a trasmetterla alle Autorità Giudiziarie competenti.

Le segnalazioni inviate all’Ordine (urp.tutela@ordinepsicologilazio.it) dovranno contenere gli stessi elementi indicati poco sopra.

Si precisa che non è possibile garantire l’anonimato della segnalazione.


Cosa segnalare alla Commissione bandi di concorso o avvisi pubblici illegittimi

Puoi essere parte attiva della funzione tutela vigilando e segnalandoci quelle procedure selettive pubbliche da cui presumi che la nostra categoria professionale sia stata illegittimamente esclusa.

In questo modo ci aiuterai a garantire la salvaguardia del diritto alla salute della cittadinanza.

Possono essere sottoposti all’esame della Commissione:

  • avvisi pubblici o interni delle Asl per l’attribuzione di incarichi di direzione di struttura afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale illegittimamente riservati a medici;
  • procedure selettive pubbliche alle quali è ammessa la nostra categoria professionale, ma in concorrenza con altre figure non idonee allo svolgimento di attività psicologiche.

Le segnalazioni inviate all’Ordine (urp.tutela@ordinepsicologilazio.it) dovranno contenere i riferimenti dell’atto di cui si richiede l’esame.

FAQ (Domande Frequenti)

La Commissione Tutela è prevista dagli artt. 28 e ss. del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio allo scopo di vigilare “per la tutela del titolo professionale” e svolgere “le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione” così come previsto all’art. 12, II comma lett. h della legge 56/1989. 

Tra gli ambiti di intervento della Commissione Tutela possono annoverarsi: 

Per maggiori informazioni si veda la pagina della Commissione 

Le segnalazioni anonime sono ricevibili, ma possono essere istruite solo se risultano debitamente circostanziate, altrimenti l'anonimato impedisce ogni eventuale richiesta di integrazione delle segnalazioni provvesite di elementi sufficienti per l'apertura dell'istruttoria.
Peraltro, l'Ordine non può garantire l'anonimato del/la segnalante che ne abbia fatto richiesta, laddove la segnalaizone dovesse essere inoltrata ad una autorità competente (ad esempio le segnalazioni di esercizio abusivo della professione o di usurpazione del titolo)

La denuncia/segnalazione dovrebbe contenere: 

  • l’indicazione delle generalità di chi denuncia, del suo domicilio e recapiti telefonici;
  • l’esposizione dettagliata in forma chiara e precisa dei fatti;
  • l’indicazione del luogo in cui si sono verificati (almeno il Comune e se si possiede l’indirizzo);
  • l’indicazione delle generalità della persona denunciata/segnalata;
  • l’indicazione della persona danneggiata dal reato (vittima);
  • l’indicazione di eventuali persone informate sui fatti (testimoni);
  • eventuale materiale a sostegno dei fatti rilevati (ad esempio foto schermo cellulare o pc, profili social media quali Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter / Tik-Tok, link, siti web, biglietti da visita, copia fatture o ricevute, link a video, locandine, email, newsletter e ogni altro materiale utile). 

Nel caso ci fosse il sospetto di esercizio abusivo della professione, per prima cosa bisogna verificare se la persona in questione sia regolarmente iscritta all’Albo Unico degli Psicologi tenuto dal Consiglio Nazionale, all’interno del quale confluiscono i dati di chi è autorizzato/a allo svolgimento della professione di psicologo/a sul territorio italiano. Per farlo basta svolgere una ricerca sul portale www.psy.it.

Se il controllo ha esito negativo è consigliabile ricercare il nominativo della persona interessata sul portale della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Com’è noto, medici e psicologi e psicologhe condividono la branca professionale della psicoterapia, per cui è possibile che la persona in questione rientri tra medici psicoterapeuti. 

Se l’ipotesi non è confermata e se si ravvisano elementi di criticità ovvero un ragionevole dubbio sul presunto esercizio abusivo della professione, eventualmente supportato da raccolta di documentazione: è doveroso (per colleghi e colleghe ai sensi dell’art. 8 del codice deontologico) e possibile per i non iscritti, segnalare il caso al Consiglio dell’Ordine rivolgendo la richiesta alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio che procederà, previa istruttoria e valutazione del Consiglio a inoltrare alle autorità giudiziarie competenti; è altresì possibile sporgere denuncia/querela alle autorità competenti (Forze dell’Ordine o Procura della Repubblica).

L'esercizio abusivo della professione psicologica integra in reato di "abusivo esercizio di una professione" (art.348 del Codice Penale), in cui si incorre quando una persona, senza averne la titolarità, svolge un'attività tipica della nostra professione tra quelle rientranti negli artt. 1 e 3 della Legge 56/1989 usando gli strumenti tipici degli psicologi e delle psicologhe. 
L'esercizio abusivo è una condotta - nel nostro caso la professione psicologica - che diventa un illecito penale se dimostrato che la condotta e gli strumenti adottati sono quelli "tipici" della nostra professione e sono agitu da una persona che non ha i titoli richiesti.

La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, una volta ricevuta la segnalazione, nella prima seduta utile si occupa della fase istruttoria: può chiedere integrazioni documentali al/la segnalante, effettuare apposite ricerche su internet, inviare richieste di chiarimenti alla persona segnalata, etc. All’esito dell’istruttoria, la Commissione può decidere di mandare direttamente una diffida alla persona o ente interessato oppure, laddove l’indagine effettuata porti ad un ragionevole dubbio circa la condotta in essere, si procede proponendo al Consiglio l’inoltro alle autorità competenti. Una volta deliberato, l’Ordine inoltra la segnalazione così come proposto dalla Commissione. 

Successivamente, la Commissione continua a monitorare il caso durante l’iter giudiziario richiedendo informazioni all’ufficio preposto, andando ad interloquire con l’A.G. o la P.G. delegata (e in generale offrendo la sua piena collaborazione) e monitorando mettendo in atto le azioni di volta in volta necessarie (eventuale richiesta archiviazione e opposizione, avvio azione penale, etc.). 

In caso contrario, dove non si ravvisa nessun pregiudizio o non si rilevano informazioni necessarie per supportare l’inoltro della segnalazione, la Commissione inoltrerà al Consiglio richiesta di archiviazione.