Cosa si intende per esercizio abusivo della professione?

L'esercizio abusivo della professione psicologica integra in reato di "abusivo esercizio di una professione" (art.348 del Codice Penale), in cui si incorre quando una persona, senza averne la titolarità, svolge un'attività tipica della nostra professione tra quelle rientranti negli artt. 1 e 3 della Legge 56/1989 usando gli strumenti tipici degli psicologi e delle psicologhe. 
L'esercizio abusivo è una condotta - nel nostro caso la professione psicologica - che diventa un illecito penale se dimostrato che la condotta e gli strumenti adottati sono quelli "tipici" della nostra professione e sono agitu da una persona che non ha i titoli richiesti.