Art. 4 Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie
La pubblicità informativa dovrà contenere nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale altro recapito del professionista (ad esempio, indirizzo e-mail e/o sito Web). Essa potrà inoltre indicare:
a) titoli di studio:
I. titoli di laurea come "Dottore in scienze e tecniche psicologiche" e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come "Dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico:
- "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico" e "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento previgente al D.P.R. 216/1985);
- "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale",
- "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del D.P.R. 216/1985);
- "Dottore in scienze e tecniche psicologiche", "Dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore ....... Corso di laurea .......) (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04).
I possessori di laurea magistrale (D.M. 509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di "Dottore in psicologia".
II. titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: "Specialista in..." (titolo della scuola di specializzazione universitaria), "Specialista in Psicoterapia" nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, "Dottore di ricerca in ..." (titolo del corso di dottorato di ricerca).
III. titoli di formazione universitari post-laurea e post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale, come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente quali: "Master universitario di I livello in..." "Master universitario di II livello in ..." ai sensi della L. 34/1990, del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
b) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come "Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" "Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità", "Psicologo", "Psicologo - Psicoterapeuta" (con possibile indicazione del modello teorico e dell'indirizzo di riferimento come specificato all'art. 5, comma 3). La dicitura "Psicologo - Psicoterapeuta" è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell'Albo che abbiano ottenuto la prescritta annotazione dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 3 L. 56/1989 ovvero in base all'art. 35 L. 56/1989;
c) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come "psicologo dirigente", "professore in..." (materia di insegnamento psicologico) con eventuale menzione di "ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario" specificando l'Università o l'Istituto Statale di ricerca;
d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato, cariche istituzionali, etc.;
e) orari e modalità di ricevimento.