Studi professionali sanitari

Le novità previste dalle nuove disposizioni della Regione Lazio - DGR n. 669 del 06/08/2026

La Regione Lazio ha approvato un nuovo provvedimento relativo agli studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione.

La DGR n. 669, pubblicata sul BURL dell'11/08/2026,  dispone la revoca della DGR n. 447/2015 e della  DGR n. 1247/2025, riconducendo a una disciplina unitaria le diverse disposizioni che regolano l’esercizio dell’attività negli studi professionali sanitari. 

Cosa cambia con la pubblicazione del provvedimento

Con la sua entrata in vigore, il nuovo provvedimento diventa il riferimento regionale unitario per gli studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione, superando la disciplina contenuta nelle DGR n. 447/2015 e n. 1247/2025.

Alcune disposizioni confermano indicazioni già fornite dall’Ordine, anche a seguito delle richieste di chiarimenti che hanno ricevuto risposta dalla Regione; altre introducono condizioni più puntuali, soprattutto in materia di destinazione dei locali, condivisione degli spazi, avvicendamento tra professionisti e organizzazione dell’attività.

Cosa prevede il nuovo provvedimento

Requisiti e destinazione degli spazi

Il testo ribadisce la necessità che gli spazi utilizzati per l’esercizio delle professioni sanitarie siano compatibili con tale destinazione e introduce indicazioni volte a ribadire la  separazione rispetto ad attività di natura non sanitaria.

Sotto il profilo catastale, si conferma che la categoria A/10, che identifica gli immobili classificati come “uffici e studi privati”,  è  riferibile agli immobili destinati stabilmente ed esclusivamente allo svolgimento di un’attività professionale.

Barriere architettoniche e accessibilità dello studio

Il provvedimento contiene inoltre una specifica previsione in materia di barriere architettoniche.

Per gli studi professionali non soggetti ad autorizzazione viene indicata la non soggezione agli specifici obblighi previsti dal provvedimento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, rimettendo al titolare dello studio la valutazione sull’accessibilità dei locali.

Resta comunque necessario verificare il rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni edilizie, urbanistiche e comunali applicabili al singolo immobile.

Collaboratori e regime autorizzativo

Il professionista può avvalersi di personale ausiliario e, in determinate circostanze, di collaboratori. Il ricorso a queste figure, tuttavia, non può diventare ordinario, strutturato o illimitato.

Quando l’organizzazione dello studio e la presenza stabile di più collaboratori rendono marginale l’apporto personale del titolare, facendo prevalere l’elemento imprenditoriale su quello professionale, l’attività non è più qualificabile come studio professionale.

In tale situazione può configurarsi una struttura ambulatoriale soggetta ad autorizzazione.

Per la normale attività dello psicologo, che generalmente non prevede prestazioni invasive né l’impiego di apparecchiature diagnostiche, è quindi soprattutto il modello organizzativo adottato a determinare il regime amministrativo applicabile.

IMPORTANTE  - Le  indicazioni già note che trovano conferma

Il provvedimento conferma alcuni aspetti sui quali l’Ordine aveva già fornito indicazioni. 

•Polistudio: È possibile avere più professionisti nello stesso immobile, mantenendo le loro attività autonome. Questa configurazione è chiamata “polistudio” e si distingue da studi associati o società tra professionisti.

•Attività all’interno del Polistudio: Permessa la presenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

•Condivisione degli spazi: I professionisti che svolgono la stessa attività possono utilizzare gli stessi locali a rotazione.

•Esercizio presso l’abitazione: per i professionisti che vogliono esercitare la professione da casa (uso promiscuo),  è necessario presentare la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) allegando una planimetria che evidenzi l’area destinata all’attività che dovrà essere esclusiva.

•Procedura Telematica: Per psicologi/he e altri professionisti sanitari non medici, è confermata la procedura online per la Comunicazione di Inizio, Variazione e Cessazione dell’attività, già introdotta dalla DGR n. 1247/2025.

Comunicazione dell’attività professionale

Il provvedimento affronta anche alcuni aspetti relativi alla pubblicità professionale, richiamando temi quali la denominazione degli studi, la comunicazione dei prezzi e delle offerte, l’utilizzo di siti internet e social network, la tutela della privacy e la diffusione di informazioni relative a casi clinici.

Per psicologi e psicologhe queste disposizioni devono essere lette insieme alla normativa e alle regole deontologiche già applicabili alla professione.

Resta pertanto necessario assicurare che ogni forma di comunicazione dell’attività professionale sia corretta, trasparente e rispettosa della dignità della professione e della riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio professionale.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio continuerà a fornire agli iscritti e alle iscritte gli aggiornamenti e gli approfondimenti necessari, anche alla luce di eventuali ulteriori indicazioni della Regione Lazio.