Sin dalla fase di introduzione della nuova disciplina sulla Comunicazione di Inizio Attività (CIA), l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha seguito con particolare attenzione l’evoluzione del quadro applicativo, raccogliendo segnalazioni, quesiti e richieste di chiarimento provenienti da psicologi e psicologhe del territorio.
Nel corso dei primi mesi di applicazione della normativa sono infatti emerse numerose situazioni professionali che hanno evidenziato la necessità di chiarimenti interpretativi e operativi, anche al fine di favorire un’applicazione della disciplina più uniforme sul territorio regionale e ridurre il rischio di interpretazioni difformi da parte dei soggetti chiamati ad applicarla.
Per questo motivo, l’Ordine ha proseguito l’interlocuzione istituzionale con la Regione Lazio, sistematizzando le principali questioni emerse nella pratica professionale e trasmettendo una richiesta formale di chiarimenti sui temi che avevano generato maggiori dubbi applicativi.
A seguito di tale attività, la Regione Lazio ha trasmesso una nota ufficiale indirizzata all’Ordine degli Psicologi del Lazio e alle Aziende Sanitarie Locali del territorio regionale contenente indicazioni operative e interpretative sui principali quesiti sollevati.
La nota assume particolare rilievo anche per le ASL chiamate a svolgere le attività istruttorie e di verifica previste dalla normativa, contribuendo a definire in modo più uniforme alcuni profili applicativi che, nella fase iniziale di attuazione della disciplina, avevano dato luogo a interpretazioni non sempre omogenee. Di seguito riportiamo una sintesi dei principali chiarimenti forniti dalla Regione Lazio.
CIA già trasmesse prima della piattaforma telematica
La Regione ha chiarito che i professionisti che avevano già trasmesso la CIA tramite PEC prima dell’introduzione della piattaforma telematica regionale possono assolvere all’obbligo di esposizione mediante affissione della ricevuta della PEC originariamente utilizzata; in alternativa i professionisti possono procedere a un nuovo invio tramite piattaforma telematica regionale ed esporre il protocollo generato dal sistema all’esito della procedura.
Comunicazione della cessazione dell’attività
Per le comunicazioni originariamente inviate tramite PEC, la cessazione dell’attività può essere comunicata con la stessa modalità. Per le comunicazioni gestite tramite piattaforma telematica deve invece essere utilizzata l’apposita funzione presente nel sistema regionale.
Procedimenti penali e condanne
La Regione ha chiarito che il professionista può utilizzare il campo “Altro” presente nella piattaforma telematica per rappresentare eventuali situazioni rilevanti ai fini delle dichiarazioni relative a procedimenti penali e condanne.
Attività svolta presso la propria abitazione
La Regione ha chiarito che, nei casi di esercizio dell’attività professionale presso la propria abitazione, la CIA deve essere trasmessa. È inoltre precisato che l’uso promiscuo è consentito nel caso in cui il professionista risieda stabilmente nell’unità immobiliare e che alla comunicazione deve essere allegata la planimetria dell’intero immobile, con evidenziazione della porzione destinata all’esercizio dell’attività professionale.
Attività svolta esclusivamente a domicilio dei pazienti
La Regione ha chiarito che non è previsto obbligo di trasmissione della CIA nei casi in cui l’attività professionale venga svolta esclusivamente presso il domicilio dei pazienti, senza disponibilità di uno spazio professionale proprio.
Utilizzo di spazi tramite contratti di servizio
Con riferimento all’utilizzo di stanze o spazi professionali mediante contratti di servizio, la Regione ha chiarito che l’utilizzo sporadico o occasionale non comporta obbligo di trasmissione della CIA, evidenziando come l’esercizio dell’attività presso un proprio studio professionale rappresenti la modalità preferenziale di svolgimento dell’attività.
Qualora invece l’utilizzo dello spazio assuma carattere stabile e strutturato, la CIA deve essere trasmessa e il professionista deve disporre di un titolo idoneo che legittimi l’utilizzo dello spazio, allegando la relativa documentazione e la planimetria dell’immobile con evidenziazione della porzione utilizzata.
Requisiti degli studi professionali
Nella nota, la Regione evidenzia come l’amministrazione regionale abbia disciplinato i requisiti minimi autorizzativi delle attività sanitarie soggette al rilascio di autorizzazione, precisando che tale disciplina non riguarda le professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione, come la professione di psicologo.
La Regione chiarisce pertanto che, per tali studi professionali, non sono previsti requisiti specifici, fermo restando l’obbligo di osservare la normativa vigente in materia di igiene, sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica.
Attività presso poliambulatori già autorizzati
Dalla nota regionale si evince che, trattandosi di attività svolta all’interno di strutture già autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, non è richiesto al singolo professionista l’invio di una autonoma Comunicazione di Inizio Attività.
Studi singoli in spazi condivisi
La Regione ha chiarito che, nei casi in cui più professionisti operino autonomamente all’interno dello stesso immobile senza vincoli associativi o societari, non è necessario costituire o dichiarare uno studio associato o una società tra professionisti.
È stato inoltre precisato che, in assenza di vincoli associativi o societari, il professionista deve selezionare l’opzione “opera esclusivamente il sottoscrittore del presente modulo”, in quanto il riferimento allo “studio” è da intendersi riferito all’attività del singolo professionista e non all’immobile nel suo complesso.
Presenza di diverse professioni nella stessa unità immobiliare
La Regione ha chiarito che non è consentita la compresenza, nella medesima unità immobiliare, di professionisti sanitari non medici e figure professionali non sanitarie (ad esempio psicologi e commercialisti).
È invece consentita la compresenza tra professionisti sanitari non medici e professionisti sanitari medici.
Attività esclusivamente online
Nella nota, la Regione evidenzia che la DGR n. 1247/2025 non disciplina espressamente tale fattispecie e chiarisce che, nei casi in cui il professionista eserciti esclusivamente online e non disponga di uno spazio destinato allo svolgimento dell’attività professionale, non sussiste obbligo di trasmissione della CIA.
La nota della Regione Lazio, indirizzata all’Ordine degli Psicologi del Lazio e alle Aziende Sanitarie Locali del territorio regionale, viene resa disponibile integralmente in questa pagina al fine di consentire a iscritti, iscritte e operatori interessati di consultare direttamente i chiarimenti forniti sui diversi aspetti applicativi della disciplina relativa alla Comunicazione di Inizio Attività (CIA).
L’Ordine degli Psicologi del Lazio continuerà a monitorare con attenzione l’applicazione della disciplina, raccogliendo segnalazioni, quesiti e ulteriori esigenze di chiarimento che dovessero emergere dall’esperienza concreta di psicologi e psicologhe del territorio e proseguendo l’interlocuzione istituzionale con la Regione Lazio e con le Aziende Sanitarie Locali.
Per favorire una gestione ordinata delle richieste e garantire risposte il più possibile omogenee, si invita la comunità professionale a consultare preventivamente la documentazione pubblicata dall’Ordine e la nota regionale resa disponibile in questa pagina.
Per quesiti ulteriori o per situazioni specifiche non espressamente affrontate nella documentazione disponibile, resta inoltre possibile rivolgersi agli uffici regionali competenti attraverso i canali indicati dalla Regione Lazio. infociadgr1247@regione.lazio.it