Che cos’è la CIA e in cosa consiste l’obbligo
La Comunicazione di Inizio Attività è un adempimento amministrativo previsto dalla normativa regionale per l’esercizio delle professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione, tra cui la professione di psicologo e psicologa, finalizzato a comunicare alla Regione Lazio e alla ASL territorialmente competente l’avvio dell’attività svolta in uno studio professionale (L.R. n. 4/2003, art. 4, comma 2-bis).
L’adempimento non riguarda solo Comunicazione di Inizio, ma anche la comunicazione delle successive variazioni dei dati già trasmessi e l’eventuale della cessazione dell’attività.
A partire dal 12 gennaio 2026, la CIA deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la procedura telematica regionale messa a disposizione dalla Regione Lazio.
La disciplina attualmente vigente
La disciplina regionale è stata da ultimo ridefinita con la DGR n. 669 del 6 agosto 2026, che ha approvato il documento “Tipologie di studi non soggetti ad autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria” e contestualmente revocato le precedenti DGR n. 447/2015 e n. 1247/2025.
Il provvedimento ha definito il quadro attualmente vigente, precisando le tipologie e i requisiti degli studi professionali non soggetti ad autorizzazione e gli adempimenti relativi all’inizio, alla variazione e alla cessazione dell’attività.
Ricordiamo che, ai fini della disciplina regionale, lo studio professionale è la sede in cui il professionista esercita personalmente la propria attività e non ha una rilevanza giuridica autonoma distinta dalla persona del professionista.
La disciplina non si applica alle attività ambulatoriali o alle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, per le quali trovano applicazione disposizioni specifiche.
Chi deve presentare la CIA
La CIA deve essere presentata da psicologi e psicologhe che esercitano la propria attività professionale in uno studio situato nel territorio della Regione Lazio, sia in forma individuale sia all’interno di studi associati o di Società tra Professionisti.
La comunicazione riguarda l’attività svolta nello studio e deve essere presentata per ciascuna sede in cui l’attività viene esercitata.
Il trasferimento dell’attività da uno studio a un altro non costituisce una semplice variazione: comporta la cessazione dell’attività nella sede precedente e la presentazione di una nuova comunicazione per la nuova sede.
In questa pagina sono illustrati i principali aspetti della disciplina vigente e sono fornite indicazioni operative per aiutare psicologhe e psicologi a comprendere quando è necessario presentare la CIA, quali comunicazioni devono essere effettuate e con quali modalità.
Come adempiere l’obbligo. La nuova procedura regionale
La Comunicazione di Inizio, Variazione e Cessazione dell’attività deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica messa a disposizione dalla Regione Lazio.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite SPID o CIE e compilare la comunicazione online, inserendo le informazioni richieste e allegando la documentazione prevista.
Al termine della procedura, il sistema genera un documento in formato PDF attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione e recante il relativo numero di protocollo.
Il documento deve essere conservato dal professionista ed esposto presso lo studio in modo visibile, in base a quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 3, della L.R. n. 4/2003, introdotto dalla L.R. n. 15/2025.
La procedura telematica consente di effettuare:
- la comunicazione di inizio attività;
- la comunicazione di variazione;
- la comunicazione di cessazione dell’attività.
Elementi della Comunicazione di Inizio Attività
Il professionista (titolare dello studio o rappresentante legale dello studio associato o della STP) deve dichiarare:
- il possesso di una serie di requisiti necessari allo svolgimento dell’attività professionale (tra cui l’iscrizione all’Albo).
- in caso di studio associato o di STP, i nominativi degli altri professionisti presenti nel medesimo studio, allegando la documentazione richiesta dalla procedura.
- il titolo di possesso dell’immobile, se non di proprietà, e gli estremi del contratto di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
È necessario allegare:
- copia del documento di identità in formato pdf;
- planimetria scala 1:100 formato pdf (anche in fotocopia o in copia non asseverata) in formato pdf;
- copia dell’atto costitutivo/statuto dello studio associato o STP in formato pdf;
- dichiarazione del professionista o dei professionisti in caso di studio associato o STP in formato pdf.
Il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere dichiarato soltanto qualora compreso nell’attività svolta. Per la tipologia di prestazioni svolte dai professionisti sanitari non medici, la procedura semplificata ammette la presentazione di una planimetria dello studio anche in copia non asseverata.
Condivisione degli spazi
La disciplina regionale fornisce indicazioni anche in merito alla condivisione degli spazi professionali e alle prestazioni occasionali e saltuarie svolte all’interno dello studio.
In particolare, negli studi professionali singoli, associati o costituiti in forma di Società tra Professionisti, la rotazione degli spazi e delle singole stanze è consentita esclusivamente tra professionisti che svolgono la medesima attività. Resta fermo l’obbligo, per ciascun professionista, di essere in regola sotto il profilo amministrativo e di aver presentato la propria Comunicazione di Inizio Attività.
Per quanto riguarda le prestazioni occasionalmente svolte da altri professionisti all’interno dello studio, tali attività non sono soggette a una comunicazione autonoma di inizio attività. Al fine di garantire la tracciabilità degli interventi, il professionista (o studio associato o STP) deve tuttavia custodire un apposito registro, nel quale devono essere annotati i dati identificativi del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata e l’orario di svolgimento.
Qualora, in sede di accertamento da parte degli organi di vigilanza, venga riscontrata la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza nella quale l’attività è stata svolta.
Obbligo di esposizione e sanzioni
L’art. 10-bis, comma 3, della L.R. n. 4/2003 prevede, per i professionisti che svolgono attività non soggette ad autorizzazione, l’obbligo di esporre al pubblico la Comunicazione di Inizio Attività.
Il mancato invio della Comunicazione è soggetto a una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 5.000 euro.
In caso di perdurante e reiterata violazione dell’obbligo di esposizione, la normativa prevede l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o alla cessazione dell’attività svolta.
Comunicazione di inizio / variazione / cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche
FAQ (Sezione in aggiornamento)
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