In cosa consiste l'obbligo
L’attività dello psicologo libero professionista in forma individuale o associata, connotandosi come attività sanitaria svolta attraverso interventi di natura non invasiva, non rientra tra le attività soggette ad autorizzazione regionale (art. 4 comma 2 della L.R. n. 4/2003).
È importante precisare, tuttavia, che permane in capo allo psicologo l’obbligo di Comunicazione di inizio attività di cui alla L.R. n. 4/2003.
L’art. 4 della norma prevede, infatti, che:
2 bis. Lo svolgimento dell’attività professionale medica, odontoiatrica o sanitaria non ricompresa all’interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali.
Nello specifico, la comunicazione di inizio attività:
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deve essere inviata alla ASL competente per territorio e, per conoscenza, alla Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio e all’Ordine, utilizzando l'apposito Modello 2 disponibile sul sito web della Direzione regionale e raggiungibile anche attraverso la presente pagina. https://www.regione.lazio.it/enti/salute/strutture-sanitarie-sociosanitarie/modelli-istanza
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deve essere esposta al pubblico, in base a quanto previsto dal nuovo articolo 10 bis comma 3 della LR n. 4/2003, introdotto dalla LR n. 15/2025.
Elementi della Comunicazione
Con l’invio della comunicazione, il professionista è tenuto a dichiarare il possesso di una serie di requisiti necessari allo svolgimento dell’attività professionale (tra cui l’iscrizione all’Albo) e a indicare i nominativi di eventuali altri professionisti presenti nel medesimo studio (individualmente tenuti all’invio di analoga comunicazione) e/o di eventuali collaboratori.
Solo in caso di dipendenti o collaboratori (come ad esempio personale addetto ai servizi di segreteria) sarà necessario allegare alla dichiarazione anche il Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR). Non sussiste alcun obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche (previsto invece per gli ambulatori).
Alla comunicazione occorrerà allegare la documentazione prevista dalla DGR n. 447/2015 e richiamata nello stesso Modello 2, ovvero:
- planimetria generale dell’immobile in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risultano: l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le superfici di ciascun locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo sistema di ricambio d’aria ivi presente);
- copia del titolo di possesso dell’immobile, registrato (contratto di locazione, comodato d’uso, altro diritto reale di godimento), ovvero, copia del contratto di locazione del locale in uso o copia del contratto di sub locazione del locale in uso;
- copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali a nome del soggetto che effettua la comunicazione ove richiesto dalla tipologia di attività svolta;*
- elenco delle apparecchiature utilizzate da ogni singolo professionista;*
- copia delle analoghe comunicazioni effettuate dagli altri professionisti eventualmente operanti all’interno dell’unità immobiliare;
- autodichiarazione che l’unità immobiliare sede dell’attività sanitaria risponde a tutti i requisiti urbanistici previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia.
(*Si precisa che l’elenco delle attrezzature e la copia del contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali richiamati nell’elenco degli allegati al modulo vanno trasmessi soltanto qualora compresi nell’attività svolta.)
Come specificato nella DGR 447/2015, la Comunicazione di Inizio Attività comporta la contestuale apertura dello studio, singolo o associato, alla data di invio o presentazione della stessa. I professionisti che hanno già da tempo avviato l’attività professionale, al fine di evitare il rilascio di una dichiarazione mendace in merito alla data di apertura dello studio, potranno riportare in calce alla comunicazione una dichiarazione con cui precisano che l’invio tardivo della comunicazione di inizio attività è legato alle sopraggiunte variazioni normative e ai successivi chiarimenti forniti dalla Regione Lazio in merito all’adempimento.
Sanzioni nel caso di mancata esposizione al pubblico della CIA
Come anticipato, il nuovo articolo art. 10 bis comma 3 della LR n. 4/2003, di recente introduzione, prevede che il professionista, nel caso di svolgimento delle attività non soggette ad autorizzazione ha l’obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività.
Ai sensi del successivo comma 4, il mancato invio della Comunicazione è sanzionabile con una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 5.000,00.
In caso di perdurante e reiterata violazione dell’obbligo di esposizione, la norma prevede l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o cessazione dell’attività svolta.
Si precisa che l’Ordine degli Psicologi del Lazio non ha alcun ruolo nella gestione della procedura regionale. Per tutti i chiarimenti necessari, è pertanto indispensabile far riferimento alle Aziende Sanitari Locali territorialmente competenti.
Modello 2 - comunicazione di inizio attività
Indirizzi PEC delle ASL laziali a cui inviare la comunicazione
- ASL ROMA 1 - protocollo@pec.aslroma1.it
- ASL ROMA 2 - protocollo.generale@pec.aslroma2.it
- ASL ROMA 3 - protocollo@pec.aslroma3.it
- ASL ROMA 4 - protocollo@pec.aslroma4.it
- ASL ROMA 5 - protocollo@pec.aslromag.it
- ASL ROMA 6 - servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
- ASL LATINA - amministrazione@pec.ausl.latina.it
- ASL RIETI - asl.rieti@pec.it
- ASL FROSINONE - protocollo@pec.aslfrosinone.it
- ASL VITERBO - prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
Indirizzi PEC della Regione Lazio e dell’Ordine a cui inviare la comunicazione per sola conoscenza
- Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria REGIONE LAZIO - autorizzazione-accreditamento@pec.regione.lazio.it
- Ordine degli Psicologi del Lazio - cia.lazio@psypec.it*
*Attenzione! Si precisa che la suddetta casella PEC dell’Ordine non può essere utilizzata per l’invio di richieste di informazione relative alla CIA ma è attiva per la ricezione della documentazione per sola conoscenza. Eventuali richieste di informazione non potranno essere prese in considerazione e, qualora inviate, non riceveranno riscontro. Per eventuali richieste di informazione è necessario rivolgersi alle ASL territorialmente competenti.
Sul tema, leggi la Lettera del Presidente Federico Conte alla comunità professionale