Comunicazione inizio, variazione e cessazione dell’attività

Dal 12 gennaio 2026 nuova modalità telematica per l’invio della comunicazione

 

Negli ultimi anni il tema della Comunicazione di Inizio Attività (CIA) ha rappresentato uno degli aspetti più complessi e discussi del rapporto tra professionisti sanitari non medici e amministrazione regionale. Le difficoltà applicative, in particolare per psicologi e psicologhe, sono state più volte segnalate dall’Ordine, anche attraverso prese di posizione pubbliche, con l’obiettivo di rendere la procedura più coerente con la natura dell’attività professionale.

Con l’approvazione della DGR n. 1247 del 18 dicembre 2025 e con le successive istruzioni operative (entrambe disponibili in allegato a questa pagina), la Regione Lazio è intervenuta in modo organico sul tema, chiarendo l’ambito di applicazione dell’adempimento e introducendo una procedura più semplice e uniforme.

A partire dal 12 gennaio 2026, la Comunicazione di Inizio, Variazione e Cessazione dell’attività deve essere trasmessa esclusivamente secondo la nuova modalità telematica regionale.

Questa pagina ha lo scopo di illustrare lo stato dell’arte sul tema, fornendo un quadro chiaro e affidabile per i professionisti e le professioniste iscritte.

Che cos’è la CIA e in cosa consiste l’obbligo

La Comunicazione di Inizio Attività è un adempimento amministrativo previsto dalla normativa regionale per l’esercizio di una professione sanitaria non soggetta ad autorizzazione, come la professione di psicologo e psicologa, finalizzato a comunicare alla Regione Lazio e alla Asl territorialmente competente l’avvio dell’attività svolta in uno studio professionale (L.R. n. 4/2003, art. 4, comma 2-bis).

Nell’ambito dello stesso quadro normativo, l’obbligo informativo comprende anche la comunicazione delle successive variazioni dei dati già trasmessi e della cessazione dell’attività, secondo le modalità stabilite dalla Regione Lazio.

La Regione ha chiarito che lo studio professionale è la sede in cui il professionista esercita personalmente la propria attività intellettuale e che lo studio, in quanto tale, non ha una rilevanza giuridica autonoma distinta dalla persona del professionista. Le disposizioni sulla CIA non si applicano alle attività ambulatoriali o alle strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, che restano disciplinate da norme diverse.

La CIA deve essere presentata da psicologi e psicologhe che esercitano la professione in uno studio situato nel territorio della Regione Lazio, sia in forma individuale sia all’interno di studi associati o di Società tra Professionisti. La comunicazione riguarda l’attività svolta nello studio e deve essere presentata per ciascuna sede in cui l’attività viene esercitata. 

È importante sottolineare che il trasferimento dell’attività da uno studio a un altro non costituisce una semplice variazione, ma comporta la cessazione dell’attività nella sede precedente e la presentazione di una nuova comunicazione per la nuova sede.

Come adempiere l’obbligo. La nuova procedura regionale

A partire dal 12 gennaio 2026, la Comunicazione di Inizio Attività deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la nuova procedura telematica regionale, mediante la piattaforma dedicata della Regione Lazio, accessibile online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. 

La compilazione è guidata e, al termine dell’invio, il sistema genera un documento in formato PDF con protocollo regionale, che deve essere esposto al pubblico nello studio, in base a quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 3, della L.R. n. 4/2003, introdotto dalla L.R. n. 15/2025.

La medesima procedura telematica deve essere utilizzata anche per comunicare eventuali variazioni dei dati già trasmessi, nonché la cessazione dell’attività svolta nello studio, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative regionali. 

Dal 12 gennaio 2026, le comunicazioni trasmesse con modalità diverse da quella telematica non sono considerate valide.

Elementi della Comunicazione di Inizio Attività

Il professionista (titolare dello studio o rappresentante legale dello studio associato o della STP) deve dichiarare:

  • il possesso di una serie di requisiti necessari allo svolgimento dell’attività professionale (tra cui l’iscrizione all’Albo). 
  • in caso di studio associato o di STP, i nominativi degli altri professionisti presenti nel medesimo studio, allegando la documentazione richiesta dalla procedura.
  • il titolo di possesso dell’immobile, se non di proprietà, e gli estremi del contratto di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

È necessario allegare:

  • copia del documento di identità in formato pdf;
  • planimetria scala 1:100 formato pdf (anche in fotocopia o in copia non asseverata) in formato pdf;
  • copia dell’atto costitutivo/statuto dello studio associato o STP in formato pdf;
  • dichiarazione del professionista o dei professionisti in caso di studio associato o STP in formato pdf. 

Come si evince dalle istruzioni operative, il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere dichiarato soltanto qualora compreso nell’attività svolta. Le istruzioni operative chiariscono inoltre che, per la tipologia di prestazioni svolte dai professionisti sanitari non medici, la procedura semplificata ammette la presentazione di una planimetria dello studio anche in copia non asseverata.

Condivisione degli spazi

Le disposizioni introdotte dalla DGR n. 1247/2025, in integrazione alla precedente DGR n. 447/2015, intervengono su alcuni aspetti organizzativi che negli anni hanno generato incertezze applicative, fornendo chiarimenti in merito alla condivisione degli spazi professionali e alle prestazioni occasionali e saltuarie.

In particolare, la Regione ha precisato che, negli studi professionali singoli, associati o costituiti in forma di Società tra Professionisti, la rotazione degli spazi e delle singole stanze è consentita esclusivamente tra professionisti che svolgono la medesima attività. Resta fermo l’obbligo, per ciascun professionista, di essere in regola sotto il profilo amministrativo e di aver presentato la propria Comunicazione di Inizio Attività.

Per quanto riguarda le prestazioni occasionalmente svolte da altri professionisti all’interno dello studio, la DGR n. 1247/2025 chiarisce che tali attività non sono soggette a una comunicazione autonoma di inizio attività. Tuttavia, al fine di garantire la tracciabilità degli interventi, il professionista (o studio associato o STP) deve custodire un apposito registro, nel quale devono essere annotati i dati identificativi del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata e l’orario di svolgimento.

La normativa stabilisce inoltre che, qualora in sede di accertamento da parte degli organi di vigilanza venga riscontrata la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza nella quale l’attività è stata svolta.

Sanzioni per mancata esposizione al pubblico della CIA

Il nuovo articolo art. 10 bis comma 3 della LR n. 4/2003 prevede che il professionista, nel caso di svolgimento delle attività non soggette ad autorizzazione ha l’obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il mancato invio della Comunicazione è sanzionabile con una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 5.000,00

In caso di perdurante e reiterata violazione dell’obbligo di esposizione, la norma prevede l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o cessazione dell’attività svolta.

Questioni ancora aperte

L’attuale assetto normativo è il risultato di un confronto istituzionale nel quale l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha avuto un ruolo attivo. Nel corso degli anni, l’Ordine ha evidenziato le criticità di una disciplina originariamente pensata per studi medici e odontoiatrici e applicata, in modo non sempre coerente, anche alle professioni sanitarie non mediche. Le osservazioni e le proposte avanzate dall’Ordine hanno contribuito a orientare la Regione Lazio verso una revisione della procedura, oggi più aderente alle caratteristiche della professione psicologica, meno onerosa dal punto di vista amministrativo e più chiara per i professionisti.

Il nuovo assetto procedurale consente di adempiere a tale obbligo in modo significativamente più semplice rispetto al passato, superando modelli e richieste documentali costruiti su presupposti propri dell’attività medica, che avevano generato difficoltà interpretative e operative.

Restano tuttavia aperti alcuni aspetti che non sono stati oggetto delle recenti disposizioni regionali. Tali questioni, già rappresentate dall’Ordine nell’ambito del confronto istituzionale, non hanno ancora trovato una compiuta disciplina normativa. È il caso, ad esempio, delle prestazioni professionali svolte esclusivamente in modalità online e delle attività esercitate da psicologi e psicologhe in contesti non sanitari, come le consulenze tecniche d’ufficio, la psicologia del lavoro o altri ambiti applicativi.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio continuerà a presidiare questi temi, anche attraverso la raccolta di FAQ su casi specifici, e a mantenere un confronto costante con la Regione e con le istituzioni competenti, al fine di tutelare l’esercizio della professione e favorire un’applicazione della normativa proporzionata, chiara e coerente con la realtà professionale delle iscritte e degli iscritti.

Alla luce del nuovo assetto procedurale e delle modalità operative oggi disponibili, gli iscritti che non avessero ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione sono invitati a farlo secondo le indicazioni illustrate in questa pagina.

Comunicazione di inizio / variazione / cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche


FAQ (Sezione in aggiornamento)

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