Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 14/2023, che ha convertito il Decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022), è stata confermata la possibilità per i professionisti sanitari di colmare entro il 31 dicembre 2023 un eventuale debito formativo imputabile al triennio 2020-2022 da poco concluso.
Dopo l’incertezza creatasi a inizio anno con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe (qui alcuni dubbi che avevano spinto l’Ordine a intervenire), la Legge n. 14/22023 ha inoltre stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 decorre ufficialmente l’inizio del triennio formativo 2023-2025
I crediti maturati nel corso del 2023, pertanto, potranno essere utilizzati dai professionisti sia per sanare eventuali posizioni debitorie relative al triennio 2020-2022 sia per colmare il fabbisogno formativo del triennio 2023-2025.
È importante precisare che, con Delibera n. 2 dell'8 novembre 2023, la CNFC ha confermato che è consentito acquisire crediti formativi per sanare un eventuale debito del triennio formativo 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023, ma esclusivamente con la frequenza di corsi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Ciò significa che per sanare un eventuale debito del triennio 2020-2022 non è sufficiente concludere un corso ECM entro il 31 dicembre 2023, ma è necessario altresì che la data di fine corso non sia successiva a tale data.
È possibile conoscere l’ammontare del proprio fabbisogno formativo ECM, per ciascun triennio, accedendo al portale del CoGeAPS con SPID: https://application.cogeaps.it/login/.
Con riferimento ai crediti maturati con la frequenza di corsi ECM ma non ancora visualizzati sulla piattaforma, si ricorda che i provider hanno 90 giorni di tempo per trasmettere al Consorzio i crediti maturati con la frequenza di un corso. I 90 giorni a disposizione decorrono a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui la frequenza si è conclusa. Ad esempio, se la data di fine evento è 31/12/2023, l’erogatore avrà la possibilità di trasmettere al CoGeAPS i dati dei partecipanti entro la fine di marzo 2024 (anche se il professionista ha concluso la frequenza prima) senza che da ciò derivi alcuna conseguenza negativa per l’interessato.
Per maggiori informazioni, consulta la sezione ECM e le FAQ elaborate dall'Ordine.
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