Proroga ECM e inizio triennio 2023-2025

Entro dicembre 2023 è possibile colmare il debito del triennio 2020-2022. Il triennio 2023-2025 inizia dal 1° gennaio 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 14/2023, che ha convertito il Decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022), è stata confermata la possibilità per i professionisti sanitari di colmare entro il 31 dicembre 2023 un eventuale debito formativo imputabile al triennio 2020-2022 da poco concluso.

Dopo l’incertezza creatasi a inizio anno con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe (qui alcuni dubbi che avevano spinto l’Ordine a intervenire), la Legge n. 14/22023 ha inoltre stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 decorre ufficialmente l’inizio del triennio formativo 2023-2025

I crediti maturati nel corso del 2023, pertanto, potranno essere utilizzati dai professionisti sia per sanare eventuali posizioni debitorie relative al triennio 2020-2022 sia per colmare il fabbisogno formativo del triennio 2023-2025.

È importante precisare che, con Delibera n. 2 dell'8 novembre 2023, la CNFC ha confermato che è consentito acquisire crediti formativi per sanare un eventuale debito del triennio formativo 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023, ma esclusivamente con la frequenza di corsi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Ciò significa che per sanare un eventuale debito del triennio 2020-2022 non è sufficiente concludere un corso ECM entro il 31 dicembre 2023, ma è necessario altresì che la data di fine corso non sia successiva a tale data.

È possibile conoscere l’ammontare del proprio fabbisogno formativo ECM, per ciascun triennio, accedendo al portale del CoGeAPS con SPID: https://application.cogeaps.it/login/.

Con riferimento ai crediti maturati con la frequenza di corsi ECM ma non ancora visualizzati sulla piattaforma, si ricorda che i provider hanno 90 giorni di tempo per trasmettere al Consorzio i crediti maturati con la frequenza di un corso. I 90 giorni a disposizione decorrono a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui la frequenza si è conclusa. Ad esempio, se la data di fine evento è 31/12/2023, l’erogatore  avrà la possibilità di trasmettere al CoGeAPS i dati dei partecipanti entro la fine di marzo 2024 (anche se il professionista ha concluso la frequenza prima) senza che da ciò derivi alcuna conseguenza negativa per l’interessato.

Per maggiori informazioni, consulta la sezione ECM e le FAQ elaborate dall'Ordine.

Sull'argomento: Guida pratica Sistema ECM. L'Educazione Continua in Medicina, il sistema di formazione per gli operatori sanitari

FAQ (Domande Frequenti)

E’ possibile maturare crediti ECM in diversi modi, il principale dei quali consiste nella frequenza di corsi di formazione erogati da provider che hanno ottenuto un apposito accreditamento presso le istituzioni pubbliche preposte. Benché la frequenza di tali corsi di formazione rappresenti la principale modalità, è possibile acquisire crediti ECM anche attraverso altri percorsi, tutti disciplinati all’interno del Manuale sulla formazione Continua del professionista sanitario e riepilogati all’interno della Guida pratica messa a disposizione dell’Ordine. Ricordiamo, ad esempio: le attività di docenza nell’ambito di corsi ECM, le attività di tutoraggio individuale, le pubblicazioni scientifiche, le attività di autoformazione nei limiti consentiti dallo stesso Manuale.

Sì. E’ indispensabile seguire in qualità di discente di corsi di formazione erogati da provider ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. Il restante 60% può essere maturato attraverso il tutoraggio individuale, le docenze nell’ambito di eventi ECM, le pubblicazioni scientifiche, crediti esteri, le sperimentazioni cliniche e l’autoformazione. Quest’ultima, inoltre, non può eccedere il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale. Se, ad esempio, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 80 crediti, non è possibile maturare per autoformazione più di 16 crediti ECM (cioè il 20% di 80 crediti, nel caso in cui il proprio fabbisogno sia 80 crediti).

Accanto alla frequenza di corsi di formazione ECM, il professionista può maturare crediti ECM anche attraverso differenti modalità, previa richiesta di riconoscimento da presentare attraverso il portale del CoGeAPS. Rientrano tra queste: 

  • le attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, che permettono di maturare il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività (nei limiti della formazione individuale, che è pari al 60%);
  • l’autoformazione, nei limiti del 20% dell’obbligo formativo individuale;
  • le pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge (per singola pubblicazione 3 crediti se primo nome e/o ultimo nome, 1 credito se altro nome);
  • le sperimentazioni cliniche (2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi);
  • la docenza nei corsi ECM (i docenti/relatori hanno diritto a 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva docenza).

Gli psicologi che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (ad esempio rivestendo il ruolo di tutor nell’ambito di un tirocinio) hanno diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Per richiedere il riconoscimento è necessario: 

  • accedere al proprio profilo sul portale CoGeAPS;
  • accedere alla sezione “crediti individuali”;
  • selezionare la voce “Tutoraggio”;
  • compilare gli appositi campi con i dati richiesti sull’esperienza svolta e allegare l’attestato relativo all'attività di tutoraggio rilasciato dal soggetto organizzatore.

Si ricorda che le attività di tutoraggio rientrano nella cosiddetta formazione individuale (che comprende anche altre modalità di acquisizione crediti). Nell’arco del triennio formativo i crediti maturabili per formazione individuale, complessivamente intesa, non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.

 

La frequenza di un corso di specializzazione in psicoterapia non attribuisce crediti ECM, ma è motivo di esonero dall’obbligo formativo, cioè lo riduce di un terzo per ciascun anno di frequenza, a seguito di una specifica richiesta che il professionista è tenuto a presentare sul portale del CoGeAPS, fornendo un’autocertificazione relativa al percorso svolto.