* Attenzione! A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 162/2022, le informazioni contenute nella presente pagina risultano obsolete. La norma in questione ha infatti anticipato la scadenza dell'obbligo vaccinale al 1° novembre 2022. A partire dal 2 novembre 2022 viene disposta la cancellazione delle sospensioni annotate sull’Albo ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii, nonché la chiusura d’ufficio delle relative procedure di diffida ancora in corso. Per maggiori informazioni, leggi Termina l'obbligo vaccinale.
Il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha introdotto importanti misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, modificando la disciplina contenuta nel Decreto-legge n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti un’attività sanitaria, come gli psicologi. La disciplina inerente all’obbligo vaccinale è stata nuovamente modificata dal più recente Decreto-legge n. 24/2022. A seguire le principali novità che riguardano i professionisti iscritti all’Albo.
Obbligo di sottoporsi a dose di richiamo
Il DL n. 172/2021 conferma l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 in vigore per le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari e stabilisce che dal 15 dicembre 2021 tale obbligo si intende adempiuto con la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Alla luce delle attuali indicazioni ministeriali, il professionista per il quale siano trascorsi almeno 120 giorni (sito web del Ministero della Salute) dal completamento del ciclo vaccinale primario ha l’obbligo di sottoporsi a dose di richiamo, anche se è ancora munito di un Green pass in corso di validità.
L’obbligo vaccinale così formulato costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della professione.
Conseguenze in caso di inadempienza
In caso di inosservanza dell’obbligo è prevista la sospensione dall’esercizio della professione: a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, dunque, la sospensione è preclusiva dello svolgimento della professione in ogni forma, incluse le prestazioni a distanza e riguarda anche chi non svolge l’attività professionale.
La sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa rimane in vigore fino all’adempimento dell’obbligo normativo o fino al 31 dicembre 2022 (art. 4 del Dl n. 44/2021, come modificato dall’art. 8 del Dl n. 24/2022).
Oltre alla sospensione dall’esercizio delle attività lavorative, lo psicologo - a prescindere dalla sua età anagrafica - dal 1° febbraio 2022 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, secondo quanto stabilito dal Decreto-legge n. 1/2022. La sanzione viene comminata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Obbligo di vaccino ai fini della prima iscrizione all’Albo
Fino al 31 dicembre 2022 l’adempimento dell’obbligo vaccinale è condizione necessaria anche ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione nell’Albo professionale. Chi presenta domanda di iscrizione all’Albo, dunque, a corredo della propria istanza deve allegare copia della certificazione verde dalla quale possa evincersi il completamento del ciclo vaccinale primario e, nel caso siano passati più di 120 giorni dall’ultimo evento, la somministrazione della dose di richiamo.
Omessa o differita vaccinazione
Il DL n. 172/2021 prevede che la vaccinazione è obbligatoria e può essere omessa o differita soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. (Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021)
Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022, dal 7 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 ("Green Pass") e avranno validità sul solo territorio nazionale (Comunicato n. 5 del Ministero della Salute - Data del comunicato 9 febbraio 2022).
Le situazioni di irregolarità
Alla luce del nuovo obbligo, l'iscritto all’Albo degli Psicologi si trova in una situazione di irregolarità quando, a prescindere dal concreto esercizio della professione, è interessato da una delle seguenti situazioni:
- non è stato ancora avviato il ciclo vaccinale primario;
- non è stato ancora concluso il ciclo vaccinale primario (per le tipologie di vaccini che prevedono la somministrazione di due dosi);
- è stato concluso il ciclo vaccinale primario ma sono passati più di 120 giorni dal momento della conclusione.
Il nuovo ruolo dell’Ordine
Il Decreto-legge 172/2021 trasferisce le competenze sulle attività di verifica dalle ASL agli Ordini di appartenenza, che sono dunque investiti di una funzione di controllo sulla condizione vaccinale dei propri iscritti e chiamati ad accertare il mancato adempimento dell’obbligo, con conseguente sospensione dall’esercizio della professione.
La procedura introdotta dal Decreto n. 172/2021 prevede, in particolare, che l’Ordine degli Psicologi, per il tramite del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate, esegua immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19, comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Nel caso in cui l’Ordine accerti una situazione di adempimento dell’obbligo normativo, non invia alcuna richiesta al professionista iscritto.
Di contro, nel caso in cui dalla piattaforma non risulti l’effettuazione della vaccinazione, inclusiva della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine territorialmente competente esclusivamente tramite PEC invita l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta:
- la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione;
- la documentazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione (attestazione del medico MMG o medico vaccinatore);
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da effettuarsi entro i 20 giorni successivi dalla ricezione dell’invito (cui dovrà seguire l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione nei 3 giorni successivi all’adempimento dell’obbligo).
Decorso il termine assegnato, nel caso in cui sia accertata l’inadempienza dell’obbligo vaccinale, inclusivo della dose di richiamo, l’Ordine adotta il provvedimento della sospensione dall’esercizio della professione, riportando l’indicazione nell’Albo professionale e dando comunicazione al Consiglio Nazionale e al datore di lavoro del professionista interessato.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato (all’Ordine e al datore di lavoro) circa il completamento del ciclo vaccinale primario e, per chi abbia completato il ciclo vaccinale primario, della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (nuovo termine introdotto dal decreto-legge n. 24/2022), salvo eventuali ulteriori proroghe.
Vaccinati all’estero e/o guariti dall’infezione
I cittadini che si sono vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, se si trovano già sul territorio italiano, possono richiedere il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Cosa fare in caso di guarigione
Sulla base delle Circolari del Ministero della Salute in tema di differimenti della vaccinazione, nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (prott. n. 8284 del 3.3.2021, 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021, 59207 del 24.12.2021), l'intervenuta guarigione dall'infezione non è considerarsi motivo di esenzione dall'obbligo vaccinale, bensì motivo di differimento dell'adempimento a 90 o a 120 giorni dal momento dell'infezione (primo test positivo) sulla base della condizione vaccinale complessiva del professionista.
Nello specifico, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è intendersi differito fino alla scadenza del termine indicato dalle circolari del Ministero della salute, vale a dire:
- a 90 giorni dall’infezione, nel caso di infezione avvenuta in un soggetto non vaccinato o entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di un vaccino bidose;
- a 120 giorni dall’infezione, nel caso di infezione avvenuta in un soggetto che ha già completato il ciclo vaccinale primario e comunque dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di un vaccino bidose.
In definitiva, per psicologi e altre figure sanitarie è irrilevante il possesso di un Green pass ancora in corso di validità, dal momento che la norma in questione prescrive l’obbligo di sottoporsi a dose aggiuntiva vaccino non appena ciò risulti consentito sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute.
I professionisti in possesso di un certificato di guarigione per i quali, sulla base della propria condizione vaccinale complessiva, è decorso o sta per scadere il termine individuato dal Ministero della Salute sopra indicato, devono prenotare al più presto la somministrazione della dose Booster.
Cessazione temporanea della sospensione in caso di guarigione
Il Decreto-legge n. 44/2021, così come modificato dal recente Decreto-legge n. 24/2022, prevede che in caso sospensione dall’esercizio della professione e di intervenuta guarigione, il professionista può ottenere una cessazione temporanea del provvedimento di sospensione presentando un’apposita istanza all’Ordine di appartenenza (il modello di domanda è disponibile nell'Area allegati di questa pagina).
La cessazione temporanea viene disposta fino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute, vale a dire:
- a 90 giorni dall’infezione, nel caso di infezione avvenuta in un soggetto non vaccinato o entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di un vaccino bidose;
- a 120 giorni dall’infezione, nel caso di infezione avvenuta in un soggetto che ha già completato il ciclo vaccinale primario e comunque dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di un vaccino bidose.
Il professionista interessato, ai fini della presentazione dell’istanza di cessazione temporanea della sospensione, dovrà allegare documentazione idonea ad evincere la complessiva condizione vaccinale.
Il provvedimento di sospensione riacquista efficacia automaticamente nel caso in cui il professionista interessato ometta di inviare all'Ordine il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento.