L’attività di sportello psicologico nella scuola è, in concreto, attività di ascolto psicologico degli alunni e la relativa prestazione va resa nel rigoroso rispetto della deontologia professionale.
Di regola, pertanto, per l’ascolto degli studenti minorenni è necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale (art. 31 del Codice Deontologico) e lo psicologo ha l’onere di acquisirlo prima di rendere le sue prestazioni.
È possibile, peraltro, che il Dirigente scolastico provveda ad acquisire tale consenso al momento dell’iscrizione di ogni alunno, come parte dell’accettazione, da parte dei genitori, del programma educativo. Anche un tale consenso, espresso preventivamente dai titolari della responsabilità genitoriale con riferimento alle eventuali prestazioni future, può ritenersi idoneo e sufficiente a legittimare il trattamento dei ragazzi minorenni. Il consenso, ovviamente, deve essere espresso in forma non equivoca ed essere adeguatamente documentato (accettazione specifica per iscritto).
È importante, dunque, chiarire sempre preliminarmente la questione con il Dirigente scolastico.
In alternativa sarà onere dello psicologo acquisire il consenso genitoriale prima di iniziare l’attività di sportello.
Analoghe prescrizioni valgono per il trattamento dei dati sensibili, per il quale si richiede l’esplicito consenso dei titolari della responsabilità genitoriale.
Per agevolare l’adempimento dell’obbligo sopra descritto, l’Ordine rende disponibile un modello di consenso informato, che potrà essere utilizzato dagli psicologi che gestiscono uno sportello di ascolto scolastico.
Si fa presente che il modello riportato è un facsimile, che può essere adattato alle esigenze del caso specifico.
Quanto dichiarato nel modulo definisce i “confini” entro i quali il professionista può operare; qualsiasi variazione intercorra nel corso dell’anno scolastico (nuove esigenze manifestate dalla Scuola, come ad esempio la gestione di una specifica conflittualità tra studenti, o la stesura di una relazione sulle dinamiche della classe) dovrà essere oggetto di ulteriore, apposito consenso.
Per quanto concerne gli studenti maggiorenni, resta fermo l’obbligo di acquisire il preventivo consenso che potrà essere prestato direttamente dal soggetto interessato.
Sullo stesso tema: Vademecum Deontologico operativo dello Psicologo a Scuola