1. Il Consigliere Segretario assume la funzione di “responsabile del procedimento” ai sensi degli artt. 5 e ss. della l. n. 241/1990.
2. Nell’ipotesi in cui gli elementi di cui all’art. 4, comma 3, non siano indicati o facilmente individuabili, la Commissione ne richiederà l’integrazione, con sospensione dei termini del procedimento, assegnando all’interessato un congruo termine, non superiore a 10 giorni.
Qualora il richiedente non ottemperi all’invito o non risponda nei termini indicati e la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo, l’istanza viene dichiarata dalla Commissione Pareri “non valutabile”. Nel caso di mancata integrazione, qualora la documentazione prodotta risulti sufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo, il procedimento sarà deciso allo stato degli atti.
3. Ove nella valutazione della documentazione depositata dal richiedente, la Commissione Pareri rilevasse eventuali infrazioni ai principi del “Codice deontologico” procederà con una segnalazione dell’infrazione alla Commissione Deontologica dell’ordine degli Psicologi del Lazio.
4. Il Consigliere Segretario, per il tramite degli uffici dell’Ordine, dà avviso, a mezzo PEC, dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990 alla parte controinteressata nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti.
Con la comunicazione di avvio del procedimento, contenente tra l’altro la data di protocollo dell’istanza, l’indicazione del responsabile del procedimento e il termine previsto per la conclusione dello stesso, la parte controinteressata viene informata della possibilità di presentare, presso gli Uffici dell’Ordine, deduzioni scritte e documenti nel termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell’avviso così come previsto dall’art. 10 della L. n. 241/1990; delle deduzioni eventualmente formulate viene data tempestiva comunicazione all’istante.
5. Qualora la comunicazione di avvio del procedimento non venga recapitata al controinteressato per irreperibilità dello stesso o per altra motivazione diversa dal rifiuto, l’iscritto interessato, dietro richiesta degli Uffici dell’Ordine (anche per le vie brevi), dovrà fornire a quest’ultimo il certificato di residenza o la visura camerale aggiornata del destinatario. Se, invece, il destinatario rifiuta o omette il ritiro della comunicazione di avvio del procedimento, il relativo atto si presumerà portato a sua conoscenza, e la Commissione potrà proseguire nelle successive fasi del procedimento.