Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 10 della Legge numero 183 del 12 novembre 2011, norma che nello specifico consente ai soggetti che esercitano una professione protetta di svolgere la propria attività sotto forma societaria.
Le società tra professionisti non costituiscono un genere societario autonomo con causa propria, ma sono società costituite secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento e sono disciplinate dalle norme che il Codice civile detta per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.
Dopo la sua costituzione, la STP deve essere iscritta nel Registro delle imprese e in una sezione speciale degli Albo l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Per approfondire il tema, leggi: Linee guida per le Società tra Professionisti (STP)