Bonus psicologo INPS

FAQ elaborate dal CNOP a seguito delle indicazioni del Ministero della Salute e dell'INPS

Possono richiedere il bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. o Se l’ISEE è inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 600 euro; o Se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 400 euro; o Se l’ISEE è superiore a 30.000 e non supera i 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 200 euro.

La richiesta del “bonus” è presentata in modalità telematica sul portale dell’INPS. La piattaforma
INPS è attiva dal 25 luglio.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande (60 giorni a partire dalla data indicata dall’INPS e dal Ministero della salute tramite i propri siti internet), INPS redige le graduatorie e comunica un CODICE UNIVOCO ai beneficiari per attestare l’accoglimento della domanda specificando altresì l’importo totale del beneficio erogato.

Il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso il termine senza che il beneficiario abbia utilizzato il bonus, il CODICE UNIVOCO viene automaticamente annullato e l’importo non utilizzato potrà essere riassegnato a nuovi beneficiari nel rispetto delle graduatorie.

Le graduatorie sono a scorrimento fino ad esaurimento fondi.  

Possono erogare le prestazioni finanziate dal bonus i professionisti privati iscritti all’albo degli psicologi e annotati come psicoterapeuti che abbiano aderito all’iniziativa “bonus psicologico” comunicando i propri dati al CNOP attraverso l’area riservata del sito www.psy.it. 

Il CNOP comunicherà all’INPS l’elenco degli aderenti ogni settimana fino al termine dell’iniziativa.
L’iniziativa avrà termine quando sarà terminato il fondo destinato al finanziamento del Bonus.

Gli elenchi dei professionisti aderenti saranno visibili solo per i cittadini beneficiari individuati dalla
graduatoria INPS direttamente sul portale dell’INPS. 

Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS.

Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indicherà l'ammontare inserendo la data della seduta concordata. INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.

I professionisti aderenti dovranno autenticarsi nella piattaforma INPS e dovranno quindi essere in possesso della Carta di identità elettronica (CIE), oppure del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS) e saranno, quindi, abilitati all'inserimento del proprio IBAN.

ll professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserirà nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.

INPS comunicherà al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dal professionista.

Si ricorda che per la remunerazione delle prestazioni erogate, il professionista deve essere titolare di partita iva e in possesso di un sistema di autenticazione valido (CIE, SPID o CNS).

Nel decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l’art. 1 quater co. 1, lett. c) chiarisce che i fondi messi a disposizione sono finalizzati a “potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo … in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.” Nel decreto del 31 maggio 2022, si ribadisce che “possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico

Sono quindi escluse domande di psicoterapia riferibili ad altre condizioni? Chi valuta la domanda del paziente? È a carico dello psicoterapeuta la valutazione della congruità della domanda del paziente/utente con quanto contenuto nella normativa; la normativa, pur non specificando fattispecie di esclusioni, individua però un target specifico molto ampio.

Sì, le modalità di erogazione della prestazione saranno oggetto del contratto terapeutico. 

Quello prevalente.

Il portale dell’INPS permette al cittadino beneficiario di individuare il professionista esclusivamente in base alla regione di residenza del medesimo beneficiario oppure quest’ultimo può effettuare la ricerca del professionista su tutto il territorio nazionale? Il beneficiario avrà la possibilità di visionare la lista completa dei professionisti aderenti all’iniziativa e, in ossequio al principio di libera scelta del luogo di cura, potrà individuare lo psicoterapeuta sull’intero territorio nazionale.

L’iscrizione degli psicoterapeuti negli elenchi è aperta e possibile per tutta la durata dell’iniziativa Bonus, ovvero fino all’esaurimento dei fondi che sarà comunicato dall’INPS. Quindi oltre la data del 24 ottobre. Non è possibile indicare la data di termine per iscrizione negli elenchi perché non è prevedibile la data in cui INPS dichiarerà terminati i fondi.

I cittadini hanno tempo dal 25 luglio fino al 24 ottobre per presentare domanda ad INPS, a seguire verranno definite le graduatorie dei beneficiari. Dal momento della comunicazione di INPS al beneficiario, quest’ultimo avrà 180 giorni per fruire del bonus presso i professionisti.

Il termine per l’utilizzazione del bonus, stabilito in 180 giorni, decorre dalla data di accoglimento della domanda. Si consideri che la redazione della graduatoria, l’individuazione dei soggetti beneficiari, l’accoglimento della domanda e l’emissione del codice univoco, afferiscono alla medesima procedura informatizzata.

No, nel decreto si parla esclusivamente di professionisti privati. Nell’intramoenia la fattura è emessa
da un ente pubblico.

Non è previsto dalla normativa. Laddove lo “specialista privato regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbia comunicato l’adesione all’iniziativa” al CNOP svolga la sua attività professionale presso una STP – Società tra Professionisti regolarmente iscritta all’albo degli psicologi, è possibile che, fermo lo svolgimento della prestazione da parte del professionista singolo psicoterapeuta, la fattura venga emessa dalla STP e i dati di essa inseriti nella piattaforma INPS dal
professionista?

Nel caso in cui lo specialista privato eserciti la propria attività professionale presso una Società tra professionisti (STP) è ammissibile che la fattura venga emessa dalla STP e che alla stessa STP sia erogato il rimborso, a tal fine nella piattaforma informatizzata dovrà essere inserito l’IBAN della STP.