Sono in pensione. Posso beneficiare di un’esenzione dall’obbligo ECM?
Lo psicologo in pensione ha diritto a beneficiare di un’esenzione dall’obbligo formativo triennale nel caso in cui si astenga totalmente dall’attività lavorativa o, da pensionato, la eserciti in maniera saltuaria, cioè producendo un reddito annuo non superiore a € 5.000.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. Per chi ha più di 70 anni il CoGeAPS applica in automatico l’esenzione. Chi ha un'età inferiore dovrà invece farne richiesta. In ogni caso, occorrerà rinunciare all’esenzione nel caso in cui venga meno il requisito dell’esercizio saltuario della professione. La richiesta di esenzione (per chi non abbia ancora 70 anni) e l’eventuale rinuncia devono essere presentate attraverso il Portale del CoGeAPS.