Valgono le docenze in corsi online?
Se la docenza è di almeno 3 anni e avviene nell’ambito di corsi post lauream universitari pubblici o privati di almeno 100 ore (4 CFU) può essere un requisito valido. Per la docenza nei corsi ECM è richiesto il requisito della residenzialità.
FAQ - Domande Correlate
Sì, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 56/1989, lo psicologo in possesso delle competenze richieste dall'articolo 5 del Codice Deontologico può effettuare diagnosi anche in relazione ad un Disturbo Specifico dell'Apprendimento.
La diagnosi di un DSA non deve tuttavia essere confusa con la certificazione richiesta ai fini dell'attivazione delle misure compensative e dispensative nelle Scuole (Legge n. 170/2010)
La normativa vigente prevede infatti che tale certificazione possa essere emessa o dalle strutture sanitarie pubbliche o dai soggetti privati in possesso di apposito accreditamento regionale. Nella Regione Lazio, tra i soggetti privati che possono rilasciare le certificazioni, previo accreditamento, figurano le strutture sanitarie private accreditate, le équipe di liberi professionisti e le società/associazioni tra professionisti.
No, a differenza della Società tra Professionisti (STP), che tra i vari adempimenti è soggetta all’obbligo di iscrizione all’Albo, l’équipe di liberi professionisti non necessita di un atto costitutivo formale e della sua composizione non deve essere data comunicazione all’Ordine.
No, è possibile rivolgersi a qualsiasi équipe accreditata, a prescindere dalla Asl di appartenenza.
No, l’accreditamento potrà essere ottenuto da tutte le équipe in possesso dei requisiti.
No, la Regione Lazio non ha stabilito alcun tariffario per la determinazione del compenso, che è rimessa dunque alla libera contrattazione.
No, è possibile presentare domanda in qualsiasi momento.
Sì, è già possibile inviare la domanda di accreditamento, a prescindere dal l'imminente approvazione della Legge Regionale sui DSA. La DGR è già di per sé operativa.
Sì, in tal caso, non potendo disporre di un’attestazione, l’interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 Dpr. 445/2000) con cui dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità, anche penale, l’esperienza maturata. Si ricorda che la Asl ha facoltà, in fase attività accertatoria, di verificare l’autenticità delle dichiarazioni rese, anche richiedendo ad esempio copie di fatture dimostrative.
Lo psicologo ha titolo per partecipare se nell’ultimo triennio ha maturato 300 ore di esperienza clinica nell’ambito dei DSA sia presso strutture pubbliche (ASL, IRCCS, Aziende ospedaliere) sia presso studi/centri privati che abbiano redatto diagnosi di DSA. Nel caso di collaborazione in ambito privato occorrerà ottenere dalla struttura/centro privato una specifica attestazione, da allegare alla richiesta di accreditamento, dalla quale emerga il numero di ore in cui è consistita l’attività.
Sì, se è possibile disporre di una certificazione attestante l’esperienza clinica maturata nell’ambito della redazione di diagnosi di DSA, opportunamente supervisionata.
No, il tirocinio non rientra tra i requisiti formativi individuati dalla regione Lazio.
Sì, purché siano attivati da un’Università riconosciuta dal Miur e siano articolati in CFU.
No, è richiesto il requisito della residenzialità della formazione.
No, la Regione non prevede la possibilità di far valere come requisito la frequenza di più corsi, anche se le loro singole durate, sommate superano il totale di 100 ore.
La formazione, con i requisiti indicati in DGR, è valida solo relativa a un percorso post lauream tra quelli indicati.
No, la docenza deve essere svolta nell’ambito di un corso post lauream tra quelli indicati.
Il dottorato nel rientra nel più ampio insieme di studi universitari. E' valido se comporta la maturazione di almeno 4 CFU a seguito di formazione specifica sui DSA.
A prescindere dagli esiti del giudizio in materia di ECM promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, il regime di accreditamento presso la Regione Lazio rende ciascun componente dell’équipe soggetto l’obbligo di conseguire crediti ECM. Tra i 150 crediti che ciascun operatore dovrà conseguire nel triennio, almeno 75 crediti ECM dovranno essere conseguiti nell’ambito dei disturbi neuropsicologici dell’età evolutiva o dei disturbi del linguaggio. In alternativa ai 75 crediti ECM è possibile far valere 9 CFU, da conseguire nell’ambito di analogo corso universitario.
No, purtroppo al momento sono ritenuti validi, ai fini dell’accreditamento, soltanto i corsi ECM di almeno 100 ore svolti in maniera residenziale.
Le riforme universitarie degli anni passati quantificano l’impegno richiesto da 100 ore di studio in 4 crediti formativi universitari (CFU). Per stabilire se la propria formazione post lauream soddisfi il requisito indicato dalla Regione, è consigliabile prendere contatti con la Segreteria della propria Scuola e verificare se nel percorso formativo sia stato dedicato un modulo inerente ai DSA quantificato in 4 CFU. Con riferimento al corso di specializzazione universitaria in Neuropsicologia, interrogata dall’Ordine, l’Università Sapienza ha ad esempio confermato che nel corso di tutti gli anni passati le specializzazioni in neuropsicologia hanno sempre previsto nel piano di studi almeno 4 CFU in ambito DSA.
Sì, non vi sono disposizioni contrarie al riguardo, per cui il paziente potrà essere ricevuto anche presso un altro studio ove esercita uno dei componenti dell’équipe.
L’ubicazione della sede deve insistere sul territorio di competenza della Asl presso cui si richiede l’accreditamento e può coincidere con lo studio di uno dei professionisti che compongono l’équipe.
Per far parte dell’équipe è necessario che tutti i professionisti rispettino la standard formativo ed esperienziale individuato dalla Regione.
La procedura di accreditamento attiva presso la Asl è relativa alla possibilità di certificare DSA per soggetti in età scolare, al fine dell’attuazione delle misure previste dalla Legge 170/2010 prevede, e non invece in età adulta.
La DGR non prevede, ma neanche vieta, tale eventualità. Si ritiene tuttavia che con la DGR la Regione abbia voluto differenziare le funzioni ricoperte dai componenti e quindi è probabile che la Commissione istituita presso la Asl rigetti una richiesta di accreditamento presentata da un’équipe al cui interno un professionista sia presente in un duplice ruolo.
Le disposizioni regionali non prevedono alcun divieto sulla possibilità che l’équipe sia composta da professionisti con residenza in altra regione o appartenenza ad altro Ordine territoriale. Se dunque il professionista si rende disponibile ad operare anche presso la sede comune scelta dall’équipe (perché ad esempio ha stabilito di voler essere presente un giorno a settimana), e sussistendo gli altri requisiti, è possibile ottenere l’accreditamento.
Il coordinatore deve essere nominato tra uno dei professionisti che compongono l’équipe.
La DGR non prevede alcuna incompatibilità in tal senso. E’ dunque possibile partecipare a più équipe contemporaneamente.
Sì, l’équipe prevede una composizione minima che può essere integrata da più professionisti dello stesso ambito: è possibile ad esempio costituire un’équipe che preveda 2 psicologi, 1 neuropsichiatra infantile e 2 logopedisti.
No, come chiarito dalla Circolare interpretativa n. 666990 del 27 luglio 2020, l’équipe minima deve essere composta da almeno uno psicologo, un neuropsichiatra infantile e un logopedista. Il terapista della neuro e psicomotricità può affiancare i componenti dell’équipe, senza tuttavia sostituirsi ad alcuno di loro.