Un avviso pubblico per la selezione di profili presso una ASL, fra gli altri, attinenti alla professionalità psicologica, in cui la Commissione giudicatrice non comprende, fra i propri componenti, un esperto nella materia psicologica oggetto del concorso, può ritenersi legittimo?
Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 483/1997 la Presidenza della Commissione deve essere affidata ad un Dirigente di struttura complessa nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, che sia preposto alla struttura stessa. Tuttavia, qualora non si rinvenga un responsabile di U.O.C. Psicologo, l’azienda può scegliere un responsabile di U.O.C. Psichiatra (v. anche T.A.R. Sicilia – Catania Sez. IV sentenza 9-3-2007, n.447: "La norma dell'art.53 del D.P.R. n.483/1997 affida la presidenza della Commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai posti di "dirigente psicologo", al dirigente del secondo livello dirigenziale (oggi, di struttura complessa) nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. Inoltre, in caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare, l'individuazione è operata dal Direttore Generale o, per delega, dal Direttore Sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire”).