Il bando/avviso pubblico di selezione che prevede una tassa di iscrizione per la partecipazione può considerarsi legittimo?
L’unico dato certo, al momento, è che la giustizia amministrativa ha ritenuto illegittimi i bandi che prevedono il versamento di questa tassa come requisito di ammissione alla procedura selettiva, ritenendo sanabile l’eventuale omissione da parte del candidato: “La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale (nella specie il bando di concorso ed il regolamento comunale dei concorsi) che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa, potendo l’Amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l’effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale. Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l’amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell’amministrazione di procedere alla verifica dell’avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 giugno 2006, n. 5308; T.A.R. Toscana, sez. III, 13 giugno 1991, n. 285). Né può ipotizzarsi la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all’assunzione del dipendente pubblico, derivante dal mancato pagamento…, in quanto detto adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione. Del resto la normativa di fonte primaria, ossia l’articolo 27, comma 6, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come novellato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, nel prevedere il potere impositivo della tassa di concorso alle amministrazione, per effetto di una scelta eventuale e discrezionale, non dispone l’esclusione dei candidati che non vi ottemperino e, conseguentemente, appare sproporzionata la sanzione dell’esclusione dal concorso conseguente alla ritardata corresponsione di una somma… prevista dal regolamento comunale e dal bando, in mancanza di un obbligo di legge in tal senso” (così T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna Sez. I, sentenza 18-3-2011, n. 258; v. anche T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. III sent. n.752/2015).
Quanto invece alla legittimità della tassa, la legislazione vigente non offre una risposta univoca e occorre quindi distinguere tra Pubbliche Amministrazioni procedenti: - art. 27, comma 6 della legge 28-2-1983, n.55 “La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000”; - art.4, comma 45 della legge 12-11-2011, n.183 “Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali”; - art. 4, comma 15 del D.L. 31-8-2013, n.101 convertito in legge 30-10-2013, n.125.
“La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia”; - art.15, comma 3 della legge 24-6-2014, n.90 - “La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione”.