L’Ordine tratta anche le segnalazioni relative a bandi/avvisi indetti da Amministrazioni situate al di fuori del territorio regionale? Come procede con i bandi di portata nazionale?
Le segnalazioni relative a bandi/avvisi indetti da Amministrazioni fuori del territorio della Regione Lazio vengono solitamente inoltrate all’Ordine territorialmente competente, fermo restando che l’Ordine del Lazio può attivarsi anche in sede giurisdizionale a tutela di partecipanti o aspiranti tali che siano suoi iscritti. Per quanto riguarda i bandi/avvisi di portata nazionale, l’Ordine del Lazio può sempre attivarsi. In entrambi i casi, ai fini della legittimazione processuale dell’Ordine è necessario che non sussista, neppure potenzialmente, un conflitto di interessi tra iscritti all’Albo degli Psicologi.
FAQ - Domande Correlate
L’unico dato certo, al momento, è che la giustizia amministrativa ha ritenuto illegittimi i bandi che prevedono il versamento di questa tassa come requisito di ammissione alla procedura selettiva, ritenendo sanabile l’eventuale omissione da parte del candidato: “La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale (nella specie il bando di concorso ed il regolamento comunale dei concorsi) che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa, potendo l’Amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l’effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale. Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l’amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell’amministrazione di procedere alla verifica dell’avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 giugno 2006, n. 5308; T.A.R. Toscana, sez. III, 13 giugno 1991, n. 285). Né può ipotizzarsi la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all’assunzione del dipendente pubblico, derivante dal mancato pagamento…, in quanto detto adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione. Del resto la normativa di fonte primaria, ossia l’articolo 27, comma 6, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come novellato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, nel prevedere il potere impositivo della tassa di concorso alle amministrazione, per effetto di una scelta eventuale e discrezionale, non dispone l’esclusione dei candidati che non vi ottemperino e, conseguentemente, appare sproporzionata la sanzione dell’esclusione dal concorso conseguente alla ritardata corresponsione di una somma… prevista dal regolamento comunale e dal bando, in mancanza di un obbligo di legge in tal senso” (così T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna Sez. I, sentenza 18-3-2011, n. 258; v. anche T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. III sent. n.752/2015).
Quanto invece alla legittimità della tassa, la legislazione vigente non offre una risposta univoca e occorre quindi distinguere tra Pubbliche Amministrazioni procedenti: - art. 27, comma 6 della legge 28-2-1983, n.55 “La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000”; - art.4, comma 45 della legge 12-11-2011, n.183 “Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali”; - art. 4, comma 15 del D.L. 31-8-2013, n.101 convertito in legge 30-10-2013, n.125.
“La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia”; - art.15, comma 3 della legge 24-6-2014, n.90 - “La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione”.
Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 483/1997 la Presidenza della Commissione deve essere affidata ad un Dirigente di struttura complessa nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, che sia preposto alla struttura stessa. Tuttavia, qualora non si rinvenga un responsabile di U.O.C. Psicologo, l’azienda può scegliere un responsabile di U.O.C. Psichiatra (v. anche T.A.R. Sicilia – Catania Sez. IV sentenza 9-3-2007, n.447: "La norma dell'art.53 del D.P.R. n.483/1997 affida la presidenza della Commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai posti di "dirigente psicologo", al dirigente del secondo livello dirigenziale (oggi, di struttura complessa) nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. Inoltre, in caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare, l'individuazione è operata dal Direttore Generale o, per delega, dal Direttore Sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire”).
Sì, purché l’azione di tutela non determini, neppure potenzialmente, un conflitto di interessi tra iscritti ed iscritte all’Albo degli Psicologi. Ad esempio, l’Ordine può ricorrere in giudizio quando: a) un bando di concorso pubblico, un avviso pubblico o un avviso interno escludono illegittimamente la categoria professionale degli psicologi e delle psicologhe dal novero dei/delle possibili partecipanti (è il caso, ad esempio, delle procedure per l’affidamento degli incarichi di direzione di struttura presso le Aziende del S.S.N. afferenti alla salute mentale, sulle quali l’Ordine del Lazio ha ottenuto rilevanti successi); b) la categoria professionale degli Psicologi viene esclusa dall’organizzazione di determinate strutture o servizi pubblici che debbano invece contemplarla (è il caso, ad esempio, dell’istituzione delle Case della Salute dalle quali lo Psicologo era stato inizialmente escluso e poi, invece, inserito in esito al ricorso dell’Ordine del Lazio); c) sussiste una qualunque ipotesi di illegittima compressione della libertà di accesso della figura professionale degli psicologi e delle psicologhe al mercato del lavoro.