Quali informazioni deve contenere il Registro delle attività di trattamento?

Il Regolamento Europeo, nell’articolo 30, individua nello specifico le informazioni che devono essere contenute nel registro delle attività di trattamento. A titolo esemplificativo:

  • nel campo “denominazione del trattamento” andranno indicate le tipologie di trattamento dei dati (es. gestione dei dati clinici delle persone assistite; gestione dei dati personali per la fatturazione);
  • nel campo “finalità del trattamento” andrà indicata la finalità specifica in base alle tipologie di trattamento (es. gestione dei dati clinici finalizzata allo svolgimento del rapporto professionale: consulenza psicologica, psicoterapia);
  • nei campi “categorie di interessati” e “categorie di dati personali” andranno specificate le tipologie di interessati (es. pazienti/clienti/persone assistite) e di dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, dati relativi alla salute, dati sanitari, dati relativi a condanne penali o reati, ecc.);
  • nel campo “categorie di destinatari a cui i dati sono o possono essere comunicati” andranno riportati, anche semplicemente per categoria di appartenenza, gli altri titolari cui siano comunicati i dati (es. Commercialista, Sistema Tessera Sanitaria);
  • nel campo “periodo di conservazione dei dati” dovranno essere individuati i tempi di cancellazione per tipologia e finalità di trattamento (ad es. per i dati relativi alla salute della persona assistita, 5 anni dal termine del rapporto professionale (ex. Art. 17 CD Psicologi);
  • nel campo “descrizione generale delle misure di sicurezza adottate” andranno indicate le misure tecnico-organizzative adottate dal titolare, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, per garantire la segretezza dei dati trattati. Le misure di sicurezza possono essere descritte in forma riassuntiva e sintetica (es. Crittografia, pseudonimizzazione, uso di AV, Firewall. Backup cifrato. Armadio/cassettiera di sicurezza).