Regolamento in materia di accesso ai doc. amministrativi

Dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

CAPO I - ACCESSO AGLI ATTI

Art.1 Oggetto

In osservanza ai principi di trasparenza e d’imparzialità dell’azione amministrativa, il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, detenuti dall’Ordine degli Psicologi del Lazio ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli relativi ai procedimenti inerenti all’esercizio del potere disciplinare, nei limiti e secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 Aprile 2006, n. 184; nonché del diritto di accesso civico “semplice” e “generalizzato”, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Art.2 Definizioni e principi generali

1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
- per “diritto di accesso” il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- per “documento amministrativo”, ogni  rappresentazione  grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico procedimento, detenuti dall’Ordine,  indipendentemente  dalla  natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
- per “interessati” e “controinteressati”, i soggetti individuati agli artt. 3 e 4 di questo Regolamento. 

2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Ordine che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalle disposizioni del Dlgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti. 

4. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della Legge 241/1990.

Art. 3 Soggetti legittimati all’accesso

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto nei modi, nelle forme e con le limitazioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

Art. 4 Controinteressati

1. Sono controinteressati tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base   alla natura del documento richiesto e degli atti connessi che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

Art. 5 Documenti accessibili

1. Il diritto di accesso è esercitabile dai soggetti interessati, poste le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti dall’Ordine alla stessa data. L’Ordine non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.   

2. Il diritto di accesso è esercitabile sia durante il corso del procedimento, sia successivamente alla sua conclusione, salvo quanto previsto dai regolamenti interni vigenti, in particolare dall’art. 4 comma 8 del Regolamento Disciplinare dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e; dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..; nonché dalla vigente normativa in materia. Per quanto attiene i procedimenti disciplinari il diritto di accesso è consentito successivamente all’adozione della delibera di avvio del procedimento disciplinare da parte del  Consiglio dell’Ordine.

3. Tale diritto è esercitabile sino a quando permanga in capo all’Ordine l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si richiede di accedere. 

Art. 6 Responsabile del procedimento

1. Nel caso in cui il diritto di accesso venga esercitato nell’ambito di un procedimento disciplinare, il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore della Commissione Deontologica. In ogni altro caso il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Amministrativo, qualora non proceda all’assegnazione della responsabilità ad altro dipendente. 

2. . Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire. 

3. Il Responsabile del procedimento svolge tutte le fasi del procedimento successive alla richiesta di accesso, ivi compresa l’istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale, ed in particolare:

  • riceve la richiesta di accesso, procedendo ad identificare il richiedente e a verificare la sussistenza in capo allo stesso dell’interesse personale, diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento;
  • cura le comunicazioni ai controinteressati ai sensi del successivo art. 9;
  • valuta l’ammissibilità delle richieste e dispone l’esercizio del diritto di accesso ai documenti in conformità con il presente Regolamento;
  • individua i documenti e gli atti soggetti a differimento e ad esclusione dall’accesso, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
  • accoglie, nega, limita o differisce  l’istanza in conformità alle risultanze dell’istruttoria previamente condotta;
  • adotta il relativo provvedimento finale. 

Art. 7 Modalità di esercizio del diritto di Accesso

1. Il diritto di accesso è esercitato mediante un’istanza, che può essere presentata con le seguenti modalità: 

  • Posta Ordinaria, al seguente indirizzo: Ordine degli Psicologi del Lazio – Via Ostiense 131/L (Scala B, 6° piano) – 00154 Roma
  • Posta Elettronica semplice, al seguente indirizzo: urp.consiglio@ordinepsicologilazio.it
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: lazio@psypec.it

Le sole istanze relative alla materia del disciplinare, oltre ad essere inviate per posta ordinaria, possono  essere inoltrate telematicamente ai seguenti indirizzi: 

  1. deontologica@ordinepsicologilazio.it;
  2. lazio@psypec.it

2. La richiesta di accesso deve contenere almeno:

  • gli estremi dei documenti oggetto della richiesta o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • la specificazione dell’interesse diretto, concreto e attuale connesso alla richiesta di accesso;
  • i dati relativi all’identità del richiedente e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato;
  • le modalità di esercizio della richiesta di accesso (esibizione, visione dei documenti e/o rilascio di copia semplice o conforme all’originale);
  • data e sottoscrizione;
  • copia del documento d’identità del richiedente. Se il richiedente è persona diversa dal soggetto interessato dovrà comprovare i propri poteri di rappresentanza, allegando all’istanza copia del mandato difensivo e/o procura alla lite, oppure delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.

Art. 8 Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio dell’Ordine competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento di cui si chiede l’accesso o gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificando l’interesse diretto, concreto e attuale connesso alla richiesta, dimostrando la propria identità.

3. Tale richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta da parte del Responsabile del procedimento; l’accesso è eseguito senza ritardo compatibilmente con le esigenze dell’Ente, mediante indicazione della pubblicazione del documento o mediante l’esibizione dello stesso, l’estrazione di copia o altra modalità idonea.

4. Qualora il Responsabile individui, sulla base del contenuto del documento, l’esistenza di soggetti controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.    

Art. 9 Accesso formale

1. Quando, sorgano dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso deve essere esercitato mediante formale richiesta scritta, depositata nelle modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento.  

Art. 10 Comunicazione ai controinteressati

1. Il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 6, qualora identifichi soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) della Legge 241/90, deve dare notizia della presentazione della richiesta formale di accesso agli stessi secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi e appartenenti al medesimo procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento notifica ai soggetti controinteressati la richiesta di accesso, mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, depositandola a mano presso gli uffici dell’Ente negli orari di apertura al pubblico previa prenotazione di un appuntamento, o inviandola mediante posta ordinaria o per via telematica.

3. Decorso tale termine senza che pervengano opposizioni, il Responsabile, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, provvede sulla richiesta.  

4. Nel caso in cui pervenga motivata opposizione di almeno uno dei controinteressati, il Responsabile provvede sulla richiesta valutati gli interessi contrapposti. 

5. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Art. 11 Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente, salvo nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta.

2. Nel caso in cui la richiesta sia incompleta o irregolare il Responsabile del procedimento entro dieci (10) giorni ne da comunicazione al richiedente a mezzo posta elettronica certificata (pec) o, in alternativa, con raccomandata a/r. In tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dal giorno della ricezione dell’istanza corretta.

Art. 12 Accoglimento della richiesta

1. L’accoglimento della richiesta formale di accesso viene deciso dal Responsabile del procedimento mediante atto scritto formale contenente l’indicazione della sede legale dell’Ente e il periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici (15) giorni, accordato al richiedente per prendere visione dei documenti e/o per estrarne copia. 

2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di Legge o di Regolamento.

3. L’esame dei documenti avviene presso la sede dell’Ordine, durante l’orario di apertura al pubblico dell’Ente, alla presenza del Responsabile del procedimento, ove necessario, o di personale addetto. 

4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 

5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e munita di delega scritta, le cui generalità devono essere riportate nella richiesta.

6. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti presi in visione.

7. L’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, secondo le modalità stabilite dall’articolo seguente, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

8. Su richiesta dell’interessato, possono essere rilasciate copie conformi all’originale secondo le modalità descritte dall’art. 18 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., previa pagamento del dovuto.

Art. 13 Modalità di pagamento e costi

  1. L’estrazione di copie di atti è subordinata al previo versamento, a titolo di rimborso spese, nella misura di seguito indicata: 

- euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche o digitali formato A4;
- euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche o digitali  formato A3. 

I suddetti costi sono raddoppiati in caso di richiesta urgente.  Le stesse somme si applicano anche nel caso in cui il documento sia inviato tramite posta elettronica. 

Per gli importi inferiori ad Euro 0,50 non è dovuto alcun pagamento. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto ai fini di ottenere l’esenzione dal pagamento. 

  1. Per il rilascio di copie, in caso di richiesta urgente, il Responsabile del Procedimento provvede entro due (2) giorni lavorativi dall’accertamento dell’avvenuto pagamento del rimborso spese. Negli altri casi, il Responsabile provvede entro dieci (10) giorni lavorativi dall’accertamento dell’avvenuto pagamento del rimborso spese.
  2. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale a/r o altro mezzo telematico idoneo.
  3. Nel caso di richiesta di copie autentiche è necessario aggiungere ai costi sopra previsti l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per la richiesta e nella stessa misura per ogni 4 facciate del documento ab origine soggetto alla detta imposta.
  4. Il versamento va eseguito mediante avviso PagoPa appositamente emesso dal Servizio Tesoreria dell’Ordine e trasmesso all’istante.

Art. 14 Differimento dell’accesso

1. I documenti non possono essere esclusi dall’accesso qualora sia sufficiente far ricorso al differimento o alla limitazione. 

2. Il Responsabile del procedimento può differire motivatamente l’accesso ove ciò sia sufficiente per assicurare la tutela agli interessati, dando al richiedente comunicazione del differimento, contenente la specifica motivazione ed il termine entro il quale la documentazione sarà resa disponibile. 

3. Il Responsabile del procedimento può differire motivatamente l’esercizio del diritto di accesso, qualora:
a) ove esercitato, possa ostacolare la funzione o l’utilità di un emanando provvedimento e/o dell’azione amministrativa in corso;
b) sussistano ragioni istruttorie proporzionate alla necessità di differimento;
c) l’estrazione di copia dei documenti comporti attività particolarmente complesse per la riproduzione degli stessi. 

4. Il Responsabile del procedimento procede al differimento vincolato nei casi previsti dall’art. 24, comma 1 della Legge 241/90, laddove la richiesta di accesso debba negarsi in via soltanto temporanea, potendo in un secondo momento essere riesaminata venute meno le cause previste dalla legge. 

Art. 15 Limitazione dell’accesso

1. Il Responsabile del procedimento può limitare motivatamente l’accesso e di tale limitazione è tenuto a dare comunicazione agli interessati specificandone i motivi.

2. Il Responsabile limita motivatamente l’esercizio del diritto di accesso qualora:

a) il numero dei documenti da riprodurre sia tale da determinare un eccessivo aggravio delle attività dell’Ufficio e la riproduzione degli stessi non appaia indispensabile per tutelare gli interessi del richiedente;

b) i documenti siano soggetti a particolari disposizioni per la conservazione, ovvero la riproduzione potrebbe alterarli o danneggiarli;

c) i documenti contengano dati personali la cui conoscenza non risulti necessaria per la tutela degli interessi giuridici degli istanti; in tal caso l’accesso è consentito unicamente mediante oscuramento dei dati o  rilascio di un estratto. 

3.Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 241/90. 

4.Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, il Responsabile assicura il diritto di accesso limitato, mediante presa visione dei documenti. 

Art. 16 Esclusione del diritto di accesso

1. Il Responsabile del procedimento può negare motivatamente l’accesso ove non siano sufficienti né il differimento, né la limitazione previsti dagli articoli precedenti, dandone comunicazione agli interessati con specificazione dei motivi.

2. Fermi i casi di esclusione dal diritto all’accesso previsti dall’art. 24 comma 6 della legge 241/90, sono altresì esclusi dall’accesso:

a) le informazioni in possesso del Consiglio dell’Ordine che non abbiano la forma di atto o provvedimento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 203, n. 196 in materia di richiesta di accesso ai dati personali da parte dello stesso soggetto al quale i dati si riferiscono;
b) le attività del Consiglio dell’Ordine dirette all’emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; 
c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
d) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
f) documentazione personale, disciplinare e lavorativa relativa ai dipendenti dell’Ordine diversi dal richiedente;
g) atti giudiziari e stragiudiziali relativi ad ogni tipo di azione legale promossa dal Consiglio dell’Ordine e/o nei confronti dello stesso innanzi alle competenti autorità giudiziarie, fintanto che essi non siano pubblici ai sensi della vigente normativa;
h) documenti o atti che riportino dati riservati la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.

3. Sono sottratti all’accesso ai terzi, con la sola esclusione dell’iscritto interessato, gli atti e i documenti relativi a procedimenti disciplinari, salvo che il terzo richiedente comprovi che la conoscenza di tutti ovvero di alcuni atti e documenti relativi al procedimento disciplinare sia indispensabile ai fini della tutela di un suo diritto.

4. Non sono in ogni caso ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Ordine.

5. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 241/90. 

6. In caso di diniego dell’Accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, istanza di riesame del diniego e/o differimento alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 17 Accesso dei Consiglieri dell’Ordine

1. I limiti di cui al presente Regolamento non si applicano all’accesso esercitato dai componenti il Consiglio  dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nell’esercizio della loro funzione istituzionale, fermi i loro obblighi di riservatezza.

CAPO II - ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI

ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI (c.d. SEMPLICE) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

Art. 18 - Accesso Civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria


1. L’Accesso Civico riguarda i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa vigente.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da qualsiasi cittadino, l’istanza è gratuita, non richiede motivazione, e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico.

3. L’istanza, redatta in forma scritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria rispetto ai quali si esercita il diritto di Accesso Civico.

4. L’istanza è rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), utilizzando preferibilmente la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti”.

5. L’istanza deve essere inoltrata a uno tra i seguenti indirizzi di posta elettronica: urp.consiglio@ordinepsicologilazio.it o consiglio.lazio@psypec.it 

L’istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici dell’Ordine durante gli orari di apertura al pubblico, previa prenotazione di un appuntamento.

Art. 19 Termini del procedimento e impugnazioni

1. L’Ordine Psicologi Lazio, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dell’istanza provvede alla pubblicazione del dato, dell’informazione o del documento nell’apposita sezione del sito istituzionale. Il RPCT, entro lo stesso termine, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale (link).

2. Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne dà tempestivamente comunicazione all’istante. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla ricezione dell’istanza completa.

3. Qualora i dati, i documenti o le informazioni richiesti siano già pubblicati, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale.

4. In caso di ritardo o mancata risposta entro il termine di legge, l’istante può ricorrere al Dirigente amministrativo,  Titolare del potere sostitutivo, che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici (15) giorni dalla ricezione dell’istanza.

5. L’istanza può essere trasmessa per via telematica compilando preferibilmente il modulo di richiesta accesso civico al Titolare del potere sostitutivo e inoltrandola a uno tra i seguenti  indirizzi di posta elettronica: urp.consiglio@ordinepsciologilazio.it o consiglio.lazio@psypec.it.

6. A fronte dell’inerzia del RPCT o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

CAPO III - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013

Art. 20 Accesso Civico Generalizzato, istanza

1. L’Accesso Civico Generalizzato riguarda dati e documenti detenuti dall’Ordine Psicologi Lazio, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria o comunque già pubblicati sul sito istituzionale. L’accesso Civico Generalizzato si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis del Decreto Lgs n. 33/2013.

2. Il diritto di Accesso può essere esercitato da chiunque, l’istanza è gratuita, non richiede motivazione e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico.

3. L’istanza, redatta in forma scritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di Accesso Civico Generalizzato, possibilmente indicando il periodo temporale al quale fa riferimento la richiesta.

4. L’istanza può essere presentata per via telematica, a uno tra i seguenti  indirizzi di posta elettronica: urp.consiglio@ordinepsciologilazio.it o consiglio.lazio@psypec.it utilizzando preferibilmente la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti”, ed è valida se:

  1. a) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità; 
  2. b) trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata o peo.

L’istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici dell’Ordine durante gli orari di apertura al pubblico, previa prenotazione di un appuntamento. Qualora la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. n. 445/2000.  

Art. 21 Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, coordinandosi con l’ufficio che detiene i dati/documenti oggetto della richiesta, si occupa della relativa istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, il Responsabile del procedimento si coordina con questi ultimi per espletare la relativa istruttoria. 

2. Nel caso in cui l’istanza non sia presentata secondo le modalità previste, ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all’art. 20 del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza completa al protocollo. 

3. Il Responsabile del procedimento cura l’istruttoria e risponde all’interessato. 

4. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine Psicologi Lazio, il Responsabile del procedimento, previa verifica con il RPCT, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

Art. 22 Notifica ai controinteressati

1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il Responsabile del procedimento individua i soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 2, del decreto lgs 33/2013, ai quali è data comunicazione dell’istanza, mediante invio di una copia della richiesta tramite PEC o, in alternativa, con raccomandata con avviso di ricevimento. 

2. Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo posta elettronica utilizzando uno tra i seguenti indirizzi urp.consiglio@ordinepsicologilazio.it/ consiglio.lazio@psypec.it o con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano presso gli uffici dell’Ordine durante gli orari di apertura al pubblico, previa prenotazione di un appuntamento. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.  Decorso tale termine, si provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Art. 23 Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione  dell’istanza.  

2. Qualora l’istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti. 

3. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente Regolamento. 

4. In presenza di controinteressati, decorsi dieci (10) giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il Responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato. 

5. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e il Responsabile del procedimento ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati e i documenti richiesti non prima di quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare istanza di riesame ai sensi dell’art. 26. 

Art. 24 Diniego all’accesso

1. Ai sensi dell’art. 5-bis, co. 3, del decreto trasparenza, l’accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto, occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l’accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti. 

2. L’accesso civico generalizzato è rifiutato, altresì, qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis, co. 1 (la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive) e co. 2 (la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) del decreto trasparenza.

3. L’Ordine degli Psicologi del Lazio deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per quanto applicabili.

4. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 2 e 3 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. 

5. L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

Art. 25 Istanza di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro venti (20) giorni dalla ricezione dell’istanza.

2. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali,  il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, co. 7, del decreto trasparenza. 

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci (10) giorni, in conformità all’art. 5, co. 7, del decreto trasparenza.

4. L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando preferibilmente il modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato o il modulo istanza di riesame del controinteressato, pubblicati sul sito dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente, e inoltrando la stessa a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: urp.consiglio@ordinepsicologilazio.it o consiglio.lazio@psypec.it. L’istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici dell’Ordine durante gli orari di apertura al pubblico, previa prenotazione di un appuntamento.

Art. 26 Impugnazioni

1. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 27 Norme di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto e previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il D.P.R. 12 Aprile 2006, n. 184.

Art. 28 Trasmissione e pubblicazione

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.  Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Modulo di richiesta accesso agli atti