Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con cui viene prorogato al 15 giugno 2022 l’utilizzo delle mascherine al chiuso in alcuni ambiti e alcuni contesti, da quali, tuttavia, rimangono esclusi gli studi professionali degli esercenti un’attività sanitaria.
In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, l’impiego della mascherina (FFP2) continua ad essere obbligatoria per l’accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli e per le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L’obbligo permane, inoltre, all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Il 4 maggio 2022 il Ministero del lavoro, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Salute , Inail e parti sociali hanno concordato di prorogare il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 nella sua interezza.
Con la proroga della validità del Protocollo firmato dalle parti sociali di fatto viene esteso almeno fino al 15 giugno l'utilizzo delle mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro al chiuso e all'aperto, tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento.
Anche negli studi professionali privati, pertanto, l’impiego della mascherina chirurgica rimane obbligatorio almeno fino al prossimo 15 giugno.
Per psicologi ed altre professioni sanitarie continua inoltre ad essere in vigore, almeno fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo vaccinale, che - ricordiamo - si intende adempiuto con la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Alla luce delle attuali indicazioni ministeriali, il professionista (e chi richiedere l’iscrizione all’Albo per la prima volta) per il quale siano trascorsi almeno 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario ha l’obbligo di sottoporsi a dose di richiamo, anche se è ancora munito di un Green pass in corso di validità.
Sulla base delle Circolari del Ministero della Salute in tema di differimenti della vaccinazione, nei casi di infezione da SARS-CoV-2, inoltre, l'intervenuta guarigione dall'infezione non è considerarsi motivo di esenzione dall'obbligo vaccinale, bensì motivo di differimento dell'adempimento a 90 o a 120 giorni dal momento dell'infezione (primo test positivo) sulla base della condizione vaccinale complessiva del professionista. Per maggiori informazioni sull’obbligo vaccinale e su come comportarsi in caso di guarigione, clicca qui.