La fattura non sanitaria a persona giuridica

Come emettere il documento fiscale. Esempi per lo psicologo nel regime ordinario e per lo psicologo nel regime forfettario

Rientrano in questa casistica, le fattura per prestazioni non sanitarie (ad esempio una docenza) rivolte a enti o soggetti muniti di partita Iva: può ad esempio riguardare il caso dello psicologo che conduce un corso di formazione per i dipendenti di un'azienda e che riceve il pagamento dalla stessa azienda.

La fattura emessa assume caratteristiche differenti a seconda del regime fiscale adottato. Vediamo come.


Fattura di uno psicologo nel regime forfettario

Non vi sono differenze tra fattura di prestazioni non sanitarie a Persona Fisica e Persona Giuridica.

Le caratteristiche in questa tipologia di Fattura Sono le seguenti:

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo;
  • deve riportare i dati identificativi dello psicologo: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, residenza, codice fiscale;
  • deve indicare la natura delle prestazioni formanti oggetto dell'operazione;
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve indicare il riferimento dell’IVAOperazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015”:
  • deve indicare “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”. Gli aderenti al regime forfetario, non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% sui ricavi e i compensi percepiti, da parte dei “sostituti d’imposta”.  A fronte di questa semplificazione hanno l'obbligo informativo, come indicato dall’art. 1 comma 67 della suindicata legge, di rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che “il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
  • deve riportare il contributo ENPAP, pari al 2% dell’ammontare della prestazione.
  • se la fattura è di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da 2 Euro. È importante ricordare che la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura ed il numero identificativo di essa, deve essere riportato in fattura.
  • Deve riportare la modalità di pagamento. Non vi è obbligo di pagamento tracciabile, ma vigono i limiti normativi vigenti per l’utilizzo del contante nei pagamenti.
  • Per le persone Giuridiche non vi è la possibilità di detrarre le spese sanitarie dal proprio reddito come per le persone fisiche, di conseguenza lo psicologo per questi soggetti, non ha l’obbligo d’inviare i dati delle fatture emesse per prestazioni sanitarie al sistema Tessera Sanitaria.
  • Dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari che fatturano prestazioni non sanitarie a persone giuridiche (sempre che si rientri nei limiti di fatturato previsti dal DL 36/2022; diversamente lo psicologo sarà interessato dal 1 gennaio 2024). Nei casi di fattura a pubblica amministrazione, esiste sempre obbligo di fattura elettronica PA.

Fattura di uno psicologo nel regime ordinario

La fattura emessa dallo psicologo che applica il regime ordinario deve avere le seguenti caratteristiche:

Le caratteristiche in questa tipologia di Fattura Sono le seguenti:

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo;
  • deve riportare i dati identificativi dello psicologo: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, residenza, codice fiscale;
  • deve indicare la natura delle prestazioni formanti oggetto dell'operazione;
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve riportare il contributo ENPAP, pari al 2% dell’ammontare della prestazione.
  • Scompare l’obbligo di apporre la Marca da Bollo sulla fattura in quanto non vi è esenzione.
  • Deve riportare la modalità di pagamento. Non vi è obbligo di pagamento tracciabile, come per la detraibilità delle spese sanitarie per le persone fisiche, ma vigono i limiti normativi vigenti per l’utilizzo del contante nei pagamenti.
  • Detrarre dal Totale fattura l’importo relativo alla ritenuta di acconto pari al 20% del solo corrispettivo e non anche del contributo ENPAP, per la determinazione del netto a pagare. La Ritenuta di acconto sarà versata all’Erario dal Sostituto d’imposta nei termini e nei modi previsti dalla legge, e certificata allo Psicologo attraverso la CU, l’anno successivo, in genere tra Marzo e Aprile.
  • Essendo una prestazione non sanitaria, e per di più emessa nei confornti di una persona giuridica, lo psicologo non deve inviare i dati delle fatture emesse al sistema Tessera Sanitaria.
  • Scompare il riferimento dell’IVA “Esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72”, in quanto in questa fattispecie, la prestazione non è sanitaria, quindi da assoggettare ad IVA al 22%. Oltre alla prestazione, è assoggettato ad IVA il contributo Enpap del 2%.
  • In questa tipologia di Prestazione, con il Regime Ordinario, lo psicologo ha obbligo di emettere la fattura elettronica, in luogo di quella cartacea.