La fattura non sanitaria a persona giuridica

Come emettere il documento fiscale. Esempi per lo psicologo nel regime ordinario e per lo psicologo nel regime forfettario

Rientrano in questa casistica, le fattura per prestazioni non sanitarie (ad esempio una docenza) rivolte a enti o soggetti muniti di partita Iva: può ad esempio riguardare il caso dello psicologo che conduce un corso di formazione per i dipendenti di un'azienda e che riceve il pagamento dalla stessa azienda.

La fattura emessa assume caratteristiche differenti a seconda del regime fiscale adottato. Vediamo come.


Fattura di uno psicologo nel regime forfettario

Non vi sono differenze tra fattura di prestazioni non sanitarie a Persona Fisica e Persona Giuridica.

Le caratteristiche in questa tipologia di Fattura Sono le seguenti:

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo;
  • deve riportare i dati identificativi dello psicologo: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, residenza, codice fiscale;
  • deve indicare la natura delle prestazioni formanti oggetto dell'operazione;
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve indicare il riferimento dell’IVAOperazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015”:
  • deve indicare “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”. Gli aderenti al regime forfetario, non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% sui ricavi e i compensi percepiti, da parte dei “sostituti d’imposta”.  A fronte di questa semplificazione hanno l'obbligo informativo, come indicato dall’art. 1 comma 67 della suindicata legge, di rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che “il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
  • deve riportare il contributo ENPAP, pari al 2% dell’ammontare della prestazione.
  • se la fattura è di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da 2 Euro. È importante ricordare che la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura ed il numero identificativo di essa, deve essere riportato in fattura.
  • Deve riportare la modalità di pagamento. Non vi è obbligo di pagamento tracciabile, ma vigono i limiti normativi vigenti per l’utilizzo del contante nei pagamenti.
  • Per le persone Giuridiche non vi è la possibilità di detrarre le spese sanitarie dal proprio reddito come per le persone fisiche, di conseguenza lo psicologo per questi soggetti, non ha l’obbligo d’inviare i dati delle fatture emesse per prestazioni sanitarie al sistema Tessera Sanitaria.
  • Dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari che fatturano prestazioni non sanitarie a persone giuridiche (sempre che si rientri nei limiti di fatturato previsti dal DL 36/2022; diversamente lo psicologo sarà interessato dal 1 gennaio 2024). Nei casi di fattura a pubblica amministrazione, esiste sempre obbligo di fattura elettronica PA.

Per un facsimile del documento è possibile far riferimento all'Allegato 1 disponibile in fondo a questa pagina.


Fattura di uno psicologo nel regime ordinario

La fattura emessa dallo psicologo che applica il regime ordinario deve avere le seguenti caratteristiche:

Le caratteristiche in questa tipologia di Fattura Sono le seguenti:

  • deve essere datata e numerata in ordine progressivo;
  • deve riportare i dati identificativi dello psicologo: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
  • deve riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, residenza, codice fiscale;
  • deve indicare la natura delle prestazioni formanti oggetto dell'operazione;
  • deve indicare l’ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • deve riportare il contributo ENPAP, pari al 2% dell’ammontare della prestazione.
  • Scompare l’obbligo di apporre la Marca da Bollo sulla fattura in quanto non vi è esenzione.
  • Deve riportare la modalità di pagamento. Non vi è obbligo di pagamento tracciabile, come per la detraibilità delle spese sanitarie per le persone fisiche, ma vigono i limiti normativi vigenti per l’utilizzo del contante nei pagamenti.
  • Detrarre dal Totale fattura l’importo relativo alla ritenuta di acconto pari al 20% del solo corrispettivo e non anche del contributo ENPAP, per la determinazione del netto a pagare. La Ritenuta di acconto sarà versata all’Erario dal Sostituto d’imposta nei termini e nei modi previsti dalla legge, e certificata allo Psicologo attraverso la CU, l’anno successivo, in genere tra Marzo e Aprile.
  • Essendo una prestazione non sanitaria, e per di più emessa nei confornti di una persona giuridica, lo psicologo non deve inviare i dati delle fatture emesse al sistema Tessera Sanitaria.
  • Scompare il riferimento dell’IVA “Esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72”, in quanto in questa fattispecie, la prestazione non è sanitaria, quindi da assoggettare ad IVA al 22%. Oltre alla prestazione, è assoggettato ad IVA il contributo Enpap del 2%.
  • In questa tipologia di Prestazione, con il Regime Ordinario, lo psicologo ha obbligo di emettere la fattura elettronica, in luogo di quella cartacea.

Per un facsimile del documento è possibile far riferimento all'Allegato 2 disponibile in fondo a questa pagina.