Fattura elettronica e sanzioni per mancata accettazione POS

Dal 1° luglio obbligo di Fatturazione elettronica anche per i regimi agevolati. Escluse le prestazioni sanitarie. Sanzioni per chi non accetta il POS

Il Decreto-legge n. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” ha introdotto importanti novità anche per i liberi professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi.


Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti mediante POS (Point of sale)

La norma anticipa dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la data di entrata in vigore delle sanzioni applicabili a professionisti che non accettano transazioni economiche mediante dispositivo POS.

Le sanzioni sono pari a € 30,00 per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa in questione, aumentata del 4% del valore della transazione (ad esempio, per una spesa di € 100,00, la sanzione sarà pari a € 34,00). Viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (oblazione amministrativa) prevista dalla Legge n. 689/1981.


Obbligo di fattura elettronica per prestazioni non sanitarie anche per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991

A prescindere dal regime fiscale applicato, a partire dal 1 luglio 2022 i professionisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, saranno soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica nei casi di prestazione non sanitaria.

I professionisti che invece non hanno raggiunto la soglia di € 25.000 avranno più tempo per adempiere l’obbligo: costoro saranno infatti tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2024.

È importante sottolineare che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni NON sanitarie (ad esempio una docenza) e le prestazioni che, pur essendo sanitarie, sono rivolte a persone giuridiche, cioè soggetti che non sono destinatari diretti di una prestazione sanitaria.

Continuano invece a rimanere escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, e a prescindere dal regime fiscale applicato, tutte le prestazioni sanitarie, per le quali è in vigore un divieto di fatturazione elettronica.

Per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Attenzione al concetto di "sanitario"

Il Garante per la privacy ha vietato la fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate a pazienti privati, ma non se effettuate nei confronti di strutture/cliniche/enti/associazioni. Quindi nei confronti di questi soggetti è sempre obbligatoria la fattura elettronica, anche se di natura sanitaria.

Riepilogando quindi:

  • Fattura a Paziente (Persona fisica) per Seduta di Psicoterapia : SEMPRE VIETATA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
  • Fattura a Clinica (struttura) per Sedute di Psicoterapie tenute nei confronti di Pazienti struttura: FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA.

In ambedue i casi, lo psicologo ha effettuato prestazioni sanitarie, ma solo nel primo caso, non ha obbligo, in quanto nel secondo sarà la struttura ad effettuare il ragguaglio al paziente.


Da ricordare

L’Ordine ricorda che all’interno dell’Area riservata di questo sito web sono disponibili servizi offerti in convenzione per gli iscritti all’Albo degli Psicologi del Lazio per l’adempimento di entrambi gli obblighi descritti.