Liquidazione dei compensi in sede giudiziale

Pubblicato il decreto che stabilisce i parametri che i Giudici dovranno osservare nella liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute n. 165/2016, che detta le disposizioni sulla determinazione dei compensi spettanti a psicologi e ad altre figure sanitarie nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.

L’introduzione della norma era stata prevista tempo addietro dal Dl n. 1/2012, che ha, tra l’altro, completamente abrogato le tariffe professionali (per saperne di più clicca qui).

Fermo restando che i liberi professionisti continuano a non avere alcun obbligo di attenersi a tariffe minime o massime, il Dm n. 165/2016 stabilisce che nei casi di liquidazione da parte del giudice, il compenso sarà determinato in base ai parametri specifici indicati nell’articolo 3 (costo del lavoro e della tecnologia sanitaria impiegata dal professionista, consumi, costi generali e margine atteso) in relazione alle singole prestazioni e ai valori medi liquidabili nella tabella allegata.

Se la prestazione svolta dal professionista non è espressamente prevista all’interno della griglia, il giudice avrà facoltà di determinare il compenso su base analogica. Il decreto precisa che i compensi non includono spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, come ad esempio quelle concordate tra le parti in maniera forfettaria.

Il Dm n. 165/2016 prevede inoltre che, nel caso di pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o in caso di prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista potrà essere applicata una maggiorazione fino al 100% rispetto a quella massima prevista (articolo 4).

Interessante notare, infine, come l’assenza di prova del preventivo potrà costituire un elemento di valutazione negativa da parte del giudice. Anche per questo, l’Ordine, ricordando come lo stesso Codice deontologico preveda l’obbligo di pattuire il compenso in misura adeguata all’importanza dell’opera nella fase iniziale del rapporto (articolo 23), invita ciascun professionista a indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.


Consulta il Dm n. 165/2016 contenente la griglia dei compensi

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