È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. La norma stabilisce l’obbligo per la Pubblica Amministrazione e per le imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di 50 dipendenti (o che hanno ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro) di garantire ai professionisti autonomi un compenso proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle prestazioni erogate.
Fermo restando che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di liberalizzazione, Psicologi e altri professionisti continuano a non avere alcun obbligo di attenersi a tariffe minime o massime nei confronti di committenti privati (come i pazienti), d’ora in avanti l’importo spettante per una prestazione erogata in regime consulenziale per la Pubblica Amministrazione e per determinate categorie di imprese (quelle individuate dall’art. 2 della norma) dovrà rispondere a parametri stabiliti da appositi decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni interessate.
Per gli Psicologi il riferimento per la determinazione dell’equo compenso è rappresentato dal Decreto del Ministero della Salute n. 165/2016, cioè il Decreto sulla liquidazione degli importi in caso di controversie giudiziarie, in particolare dalla Tabella allegata al dispositivo.
Una norma, la Legge n. 49/2023 in vigore dal 20 maggio 2023, che - oltre a introdurre importanti tutele a garanzia della valorizzazione e della promozione delle competenze - interviene a tutela della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.
A livello territoriale del Lazio - si ricorderà - già nel 2019, con la Legge n. 6 fortemente sostenuta dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, si era assistito a un analogo intervento normativo finalizzato a restituire dignità al lavoro dei professionisti, che nei rapporti con la sanità regionale, anche convenzionata, hanno così potuto contare sulla stipula di contratti di consulenza con compensi parametrati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Con la norma appena approvata dal Parlamento italiano, destinata ad avere un impatto più incisivo, assistiamo adesso ad un ampliamento della platea degli enti obbligati a riconoscere un equo compenso e quindi a un rafforzamento delle tutele per i professionisti, che non saranno più costretti a subire forme di concorrenza sleale al ribasso, in grado di compromettere inevitabilmente la prestazione offerta.
Diverse le novità introdotte, alcune delle quali già efficaci nella nostra regione in virtù della preesistente norma locale. La Legge sull’equo compenso stabilisce il divieto di inserimento di clausole vessatorie all’interno dei contratti per l’affidamento degli incarichi professionali. Ci si riferisce a quelle clausole - richiamate dall’articolo 3 - che, operando a tutela di uno solo dei contraenti (il committente), producono uno squilibrio contrattuale a svantaggio dell’altro (il professionista). Tra queste, ad esempio, la possibilità per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; l’attribuzione in capo al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da svolgere gratuitamente; la previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni; e così via.
In sede di stipula del contratto di prestazione d’opera, inoltre, non potrà essere richiesto al professionista di rinunciare ai rimborsi spesa. Così come illegittimo sarà vietare al professionista di pretendere un acconto nel corso dei lavori.
Qualora ugualmente apposte in violazione della norma, le clausole vessatorie saranno automaticamente nulle, ma l’incarico conferito al professionista rimarrà valido. Sarà previsto però un indennizzo a favore del professionista. Il Giudice che accerterà il carattere iniquo del compenso pattuito, oltre a rideterminare la somma dovuta, potrà condannare il cliente al pagamento della differenza tra importo rideterminato e quanto già versato. Il Giudice potrà inoltre condannare il cliente al pagamento di un’ulteriore somma in favore del professionista fino al doppio di tale differenza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.
Anche i professionisti saranno chiamati a collaborare ai fini della puntuale applicazione della norma. Sono previste sanzioni di natura disciplinare per i professionisti che accettano importi non equi e non adeguati alla prestazione eseguita e per i professionisti che non avvisano i clienti circa la nullità di clausole non rispettose dell’equo compenso. A sanzionare il professionista che non rispetta la norma sarà l’Ordine professionale di appartenenza, contestando una violazione di natura deontologica.
Ulteriore novità, il fatto che il parere di congruità rilasciato dall’Ordine sugli onorari dei professionisti avrà efficacia di titolo esecutivo immediato, se il debitore non si oppone.
La norma istituisce poi un Osservatorio sull’equo compenso presso il Ministero di Giustizia, che avrà il compito di vigilare sull’applicazione della legge e che potrà esprimere pareri su parametri e convenzioni.
Situazioni lavorative interessate dall’equo compenso
La Legge sull’equo compenso potrebbe generare dubbi di natura applicativa. Al fine di sciogliere tali dubbi, l’Ordine ha chiesto al suo consulente legale, l’avv. Luca Lentini, un parere circa l’effettiva portata del dispositivo, che analizza alcune situazioni lavorative tipiche in cui gli Psicologi potrebbero trovarsi a lavorare in regime consulenziale. A seguire proponiamo una sintesi delle posizioni più rilevanti. Per un approfondimento della materia si rinvia alla lettura del parere, che si allega nella sua versione integrale.
Cooperative, associazioni o altri soggetti giuridici contraenti di pubbliche amministrazioni sulla base dell’aggiudicazione di appalti pubblici
I professionisti che lavorano in tali ambiti non godono purtroppo della protezione dell’equo compenso, in quanto tali soggetti giuridici non rientrano tra i destinatari della norma espressamente indicati dal Legislatore nell’articolo 2 della Legge n. 49/2023.
Soggetti giuridici privati presso strutture sanitarie non accreditate
Gli Psicologi che lavorano in tali ambiti non possono purtroppo avvalersi della protezione dell’equo compenso, a meno che la struttura in questione non rientri tra quelle che nell’anno precedente hanno occupato come dipendenti più di cinquanta lavoratori o hanno ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Va ricordato che anche la norma regionale sull’equo compenso si riferisce alle sole strutture accreditate.
Strutture sanitarie accreditate
Questa categoria di professionisti dovrebbe godere della protezione dell’equo compenso, sempre che la struttura accreditata rientri tra quelle che nell’anno precedente hanno occupato come dipendenti più di cinquanta lavoratori o hanno ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Rapporti di lavoro dipendente
I lavoratori dipendenti non sono interessati dalla norma sull’equo compenso, che riguarda esplicitamente i liberi professionisti. La definizione delle retribuzioni dei dipendenti è demandata alla contrattazione collettiva.
Istituti convenzionati/accreditati ex art. 26 della Legge istitutiva del SSN n. 833/1978 (“Prestazioni di riabilitazione”)
I liberi professionisti operanti in tale ambito godono della protezione dell’equo compenso, sempre che la struttura accreditata rientri tra quelle che nell’anno precedente hanno occupato come dipendenti più di cinquanta lavoratori o hanno ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, al pari dei professionisti operanti con le strutture accreditate.
Istituti penitenziari
Gli Psicologi che prestano la loro opera professionale ai sensi dell’art. 80 delle Legge n. 354/1975 (“Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e pena”) godono senz’altro della protezione sull’equo compenso, rientrando il Ministero della Giustizia tra le pubbliche amministrazioni interessate dalla norma.