Chiarimenti sulla data di decorrenza dell'obbligo ECM

Come interpretare la richiesta del Co.Ge.A.P.S. in fase di accesso al portale

 

Nel tentativo di fornire un aiuto nell’interpretare nella maniera “letterale” la richiesta che il Co.Ge.A.P.S. rivolge in fase di accesso al portale, riteniamo utile segnalare la seguente pagina del sito web del CNOP, in cui sono raccolte alcune delle informazioni necessarie a una maggiore comprensione della stessa.

Come chiarito dal CNOP – da cui citiamo testualmente quanto riportato nella pagina sopra indicata -,

il professionista non dipendente del SSN o strutture ad esso convenzionate, tenendo presente che i crediti ECM vengono conteggiati a partire dall’anno successivo a quello inserito nel form, potrà indicare:

  • la data del 31/12/2019, qualora il suo obbligo formativo decorra dal 1/01/2020 (delibera CNFC del 10 giugno 2020). Il professionista dovrà poi spuntare per confermare e inviare la richiesta;
  • una data antecedente al 31/12/2019, qualora volesse vedere applicate, per il triennio 2020/2022, le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1.

(…)

Il professionista dipendente del SSN o strutture ad esso convenzionate, al fine di vedersi riconosciuta la formazione antecedente al 1/01/2020 o vedersi conteggiati i crediti formativi acquisiti nei trienni precedenti, potrà indicare una diversa decorrenza dell’obbligo ECM, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall’anno successivo a quello inserito nel form. Ad esempio, se l’obbligo ECM decorre da gennaio 2017, il professionista dovrà indicare la data del 31/12/2016. Il professionista dovrà poi spuntare per confermare e inviare la richiesta.

Come indicato nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, con riferimento ai neoiscritti all’Albo, l’obbligo di conseguire crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.


Leggi: ECM per gli iscritti all'Ordine