Il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha esteso fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturare in modalità elettronica le prestazioni sanitarie nei riguardi dei consumatori finali. Per tutto il 2024, quindi, anche gli Psicologi dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dei propri pazienti esclusivamente in formato analogico (cartaceo).
È importante ricordare, tuttavia, che il divieto di fatturazione elettronica non vale per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche. Nei casi di fatturazione nei riguardi di soggetti come Cooperative, Società, Consorzi, Enti, Onlus etc., la fattura elettronica via SdI è obbligatoria, anche se le prestazioni sono rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019). In tal caso spetta alla struttura emettere la fattura analogica alla persona fisica e inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Il divieto di fatturazione elettronica prescinde dal regime fiscale adottato e riguarda quindi anche i contribuenti che applicano il regime forfettario, che dal 1° gennaio 2024 sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.
Rimane in vigore l’obbligo di fatturare in formato elettronico le prestazioni non sanitarie (quelle che non vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria), a prescindere dal destinatario della prestazione (persona fisica o altro soggetto).
La normativa in vigore non chiarisce quali siano le sanzioni applicabili agli operatori sanitari nel caso in cui, per errore, si proceda a fatturare una prestazione sanitaria a persona fisica in formato elettronico anziché in formato analogico. Si tratterebbe di una violazione della normativa in materia di privacy, ma nessuna disposizione sanziona espressamente la violazione del divieto.