La fattura elettronica

Che cos'è e quando è obbligatoria

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto dal 1° gennaio 2019 l’introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori con Partita Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale senza P.Iva (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Il Garante della Privacy aveva segnalato delle perplessità circa l’invio della fattura elettronica in caso di fattura emessa ai pazienti, in quanto la procedura informatica prevista dall’Agenzia delle Entrate non avrebbe garantito la tutela dei dati sanitari delle persone, considerati altamente sensibili. Per questa ragione, la stessa Legge di Bilancio per il periodo d’imposta 2019, ha previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali “non possono emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS. Successivamente alla prima fase di approvazione della Legge di Bilancio tuttavia, è emersa la necessità di tutelare anche i dati contenuti nelle fatture emesse ai singoli pazienti per prestazioni sanitarie, anche se non oggetto di comunicazione al Sistema TS. D.L. n. 135/2018, c.d. Decreto “Semplificazioni” - divieto di fatturazione elettronica anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Fino al 30 giugno 2022 sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica i soggetti:

  • che hanno aderito al regime agevolato dei minimi e forfettario;
  • che emettono fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Costoro possono continuare ad emettere fattura in modalità cartacea.


Cosa cambia dal 1 luglio 2022

A prescindere dal regime fiscale applicato, a partire dal 1 luglio 2022 i professionisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica nei casi di prestazione non sanitaria.

I professionisti che invece non hanno raggiunto la soglia di € 25.000 hanno più tempo per adempiere l’obbligo: costoro sono infatti tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2024.

È importante sottolineare che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni NON sanitarie (ad esempio una docenza) e le prestazioni che, pur essendo sanitarie, sono rivolte a persone giuridiche, cioè soggetti che non sono destinatari diretti di una prestazione sanitaria.

Continuano invece a rimanere escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, e a prescindere dal regime fiscale applicato, tutte le prestazioni sanitarie, per le quali è in vigore un divieto di fatturazione elettronica.

Per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione, devono essere sempre fatturate in modalità elettronica, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia aderito o meno al regime dei minimi o forfettario.

Si segnala inoltre che per gli psicologi che non applicano il regime forfettario, l’esonero da fattura elettronica riguarda solo le fatture emesse direttamente ai pazienti.


Attenzione al concetto di "sanitario"

Il Garante per la privacy ha vietato la fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate a pazienti privati, ma non se effettuate nei confronti di strutture/cliniche/enti/associazioni. Quindi nei confronti di questi soggetti è sempre obbligatoria la fattura elettronica, anche se di natura sanitaria.

Riepilogando quindi:

  • Fattura a Paziente (Persona fisica) per Seduta di Psicoterapia : SEMPRE VIETATA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
  • Fattura a Clinica (struttura) per Sedute di Psicoterapie tenute nei confronti di Pazienti struttura: FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA.

In ambedue i casi, lo psicologo ha effettuato prestazioni sanitarie, ma solo nel primo caso, non ha obbligo, in quanto nel secondo sarà la struttura ad effettuare il ragguaglio al paziente.


Come si emette la fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico che deve essere emesso sulla base del tracciato ministeriale XML (eXtensible Markup Language), che renda il documento inalterabile. In caso di emissione di fattura con modalità differenti dal formato elettronico XML, infatti, la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Occorrerà fornirsi di Codice Destinatario o PEC per poter ricevere le fatture dei propri fornitori, in quanto anche per queste varranno le stesse regole sopraesposte.

Le sanzioni applicabili in caso di errata o omessa fatturazione delle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 sono le seguenti:

  • omessa / tardiva / errata fatturazione: sanzione dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro
  • violazione fatturazione che non modifica la liquidazione iva: sanzione da 250 euro a 2.000 euro
  • violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro. Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito la sanzione applicabile è minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro
  • violazione meramente formale: nessuna sanzione

Quando la violazione riguarda diversi adempimenti connessi alla fatturazione di una stessa operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

La tardiva trasmissione della fattura elettronica può formare oggetto di ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. Il codice tributo da utilizzare è 8911 e l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE: queste sanzioni riguardano il ritardo nell’emissione e invio della fattura elettronica. Per sanare eventuali errori nella liquidazione dell’IVA occorre calcolare separatamente la sanzione anche ricorrendo al ravvedimento operoso.