Bonus psicologo INPS 2023

I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare domanda per l’anno 2023 dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 novembre 2023, l’Inps ha fornito alcune importanti e attese istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia per l’anno 2023.

Il Contributo in questione, meglio noto come Bonus psicologo, è un beneficio che si rivolge a persone in condizione di depressione, ansia,  stress e fragilità psicologica legata all'emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica, che viene erogato dall’INPS sulla base di requisiti reddituali ben definiti.

Pur lasciando invariate alcune disposizioni sul funzionamento della misura (in particolare per ciò che attiene ai beneficiari del contributo, ai professionisti aderenti all’iniziativa, alle modalità di richiesta e attribuzione del contributo, alla procedura di autenticazione e registrazione dei professionisti, all’utilizzo del contributo, le modalità di rimborso, etc,), rispetto al passato il Decreto interministeriale del 24 novembre 2023 introduce alcune novità, riferibili all’importo massimo erogabile per ciascuna fascia di ISEE di appartenenza dei beneficiari. 

A partire dall’anno 2023 il Il beneficio viene è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità alle persone, al momento della presentazione della domanda, sono residenti in Italia e hanno un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. In particolare, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  • con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

  • con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

  • con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare domanda di ammissione al beneficio a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso il portale dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it; o in alternativa attraverso il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente dall’INPS con un apposito messaggio.

Una volta chiusa la procedura, l’INPS stilerà la graduatoria dei beneficiari, suddivisa per regione e provincia autonoma di residenza. Ai richiedenti verrà quindi comunicato l’accoglimento della domanda e assegnato un codice univoco, oltre che il valore del bonus psicologo fruibile.

Il codice univoco associato deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa attraverso l’Area riservata del portale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (www.psy.it) e che sono regolarmente annotati come psicoterapeuti nell’Albo degli psicologi.

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

A partire dall’anno 2023, i beneficiari devono utilizzare il contributo assegnato entro 270 giorni dalla data di accettazione, pena l’annullamento del codice e la redistribuzione delle risorse.

Per tutti i dettagli si rinvia alla consultazione integrale della Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata al servizio sul portale dell'INPS.