Cancellazione
La cancellazione dall'Albo comporta l'impossibilità di svolgere la professione e avviene su richiesta dell'interessato. Come richiederla e cosa comporta
La normativa non prevede la possibilità di sospendere la propria iscrizione all’Albo, ma l’unica possibilità di richiedere la cancellazione, consigliabile nel caso non si stia esercitando la professione.
Per richiedere la cancellazione dall’Albo è necessario presentare domanda, sul modello pubblicato in questa pagina, apponendo una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, allegando la copia del documento d’identità e il tesserino d’iscrizione all’Albo.
Nel caso di smarrimento, distruzione o furto del tesserino, sarà necessario allegare alla richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sul modello disponibile alla stessa pagina.
La domanda deve essere consegnata di persona oppure spedita per posta al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, via Ostiense 131/L (Scala B 6° piano), 00154 Roma.
Sì, l'obbligo di versare la quota d'iscrizione all'Albo si determina al 1° gennaio di ciascun anno. La quota d'iscrizione all'Albo per l'anno in cui la cancellazione è richiesta deve comunque essere versata.
Una volta cancellati dall’Albo, in qualsiasi momento sarà possibile presentare nuovamente domanda d’iscrizione all’Albo, seguendo la procedura prevista per un’iscrizione ordinaria. Non è necessario sostenere nuovamente l’Esame di Stato.
È possibile mantenere l’iscrizione all’Albo anche se non si svolge la professione.
No, l'iscrizione all'Albo non implica l'automatica cancellazione dall'ENPAP. Per informazioni sulla procedura da seguire, occorrerà far riferimento all'Ente di previdenza.