L’Autorità giudiziaria mi ha incaricato della presa in carico di un minore. Devo comunque chiedere il consenso dei genitori?
No, se a ordinare la prestazione è l’Autorità giudiziaria non è richiesto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.
FAQ - Domande Correlate
È possibile acquisire il consenso informato al trattamento sanitario facendo sottoscrivere al paziente il modello predisposto dalla Commissione deontologica dell'Ordine.
Nel caso di persona minorenne il consenso informato dovrà essere fornito dagli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di persona interdetta, da chi eserciti la tutela.
Il professionista dovrà conservare l’originale del documento, provvedendo a rilasciarne una copia al paziente.
È possibile scaricare un modello per l'acquisizione del consenso informato alla pagina http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/consenso-informato/.
L’affido esclusivo a uno dei due genitori non fa venir meno la responsabilità genitoriale dell’altro. Per tale ragione, è necessario anche il consenso del genitore non affidatario se mantiene sul minore la responsabilità genitoriale.
In linea generale, per erogare prestazioni professionali nei confronti di un minore è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il consenso deve essere fornito da parte di chi, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, ne esercita la tutela.
Se la scuola ha già acquisito il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, il professionista non dovrà adoperarsi ulteriormente. Il consenso deve essere espresso, non tacito, eventualmente acquisito con l’accettazione del servizio di sportello. Lo psicologo è comunque tenuto ad accertarsi che la scuola lo abbia ottenuto. Se la scuola non ha acquisito il consenso, spetterà allo psicologo acquisirlo caso per caso.